IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modifiche, ed, in particolare,
l'art. 119 concernente i requisiti di idoneita' psicofisica per il
conseguimento e il rinnovo di validita' della patente di guida;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare l'art. 59
concernente il permesso provvisorio di guida da rilasciare, per una
sola volta, a conducenti che hanno fissato la visita di accertamento
dei requisiti di idoneita' psicofisica presso una commissione medica
locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada oltre i
termini di validita' della patente da rinnovare;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo
2020, riguardante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Iegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19,
applicabili sull'intero territorio nazionale» che estende le misure
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
Tenuto conto che un rilevante numero di sanitari, soprattutto
quelli afferenti a strutture pubbliche e che concorrono a formare le
commissioni mediche locali, sono impegnati nelle attivita' di
assistenza alle persone colpite da COVID-19 e, di conseguenza, non
possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse gia' fissate
successivamente al 23 febbraio 2020;
Considerato che il mancato accertamento dei requisiti di idoneita'
psicofisica per l'impossibilita' ad operare delle predette
commissioni mediche locali impedisce, a molti conducenti, di condurre
veicoli a motore, anche per le attivita' di rilevanza professionale e
sociale;
Considerata la necessita' di garantire, comunque, in una situazione
di emergenza, la fruizione dei servizi indispensabili alla mobilita'
e valutato dunque, di prevedere, per un periodo di tempo limitato, la
possibilita' di prorogare il permesso provvisorio di guida, nei casi
in cui la commissione medica locale non ha potuto svolgere gli
accertamenti previsti dall'art. 119 del codice della strada;
Decreta:
Art. 1
Proroga del permesso provvisorio di guida
1. Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per l'utente,
il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59
della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione
medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai
sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto
riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
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