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martedì 24 marzo 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 marzo 2020 Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01772) (GU n.77 del 23-3-2020)

         MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2020 
Proroga  dei  permessi  provvisori  di  guida,  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo 59  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01772) 
(GU n.77 del 23-3-2020)

 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e  successive  modifiche,  ed,  in  particolare,
l'art. 119 concernente i requisiti di idoneita'  psicofisica  per  il
conseguimento e il rinnovo di validita' della patente di guida; 
  Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120,  in  particolare  l'art.  59
concernente il permesso provvisorio di guida da rilasciare,  per  una
sola volta, a conducenti che hanno fissato la visita di  accertamento
dei requisiti di idoneita' psicofisica presso una commissione  medica
locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada oltre  i
termini di validita' della patente da rinnovare; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9  marzo
2020, riguardante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Iegge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-  19,
applicabili sull'intero territorio nazionale» che estende  le  misure
previste dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 
  Tenuto conto che  un  rilevante  numero  di  sanitari,  soprattutto
quelli afferenti a strutture pubbliche e che concorrono a formare  le
commissioni  mediche  locali,  sono  impegnati  nelle  attivita'   di
assistenza alle persone colpite da COVID-19 e,  di  conseguenza,  non
possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse gia' fissate
successivamente al 23 febbraio 2020; 
  Considerato che il mancato accertamento dei requisiti di  idoneita'
psicofisica  per   l'impossibilita'   ad   operare   delle   predette
commissioni mediche locali impedisce, a molti conducenti, di condurre
veicoli a motore, anche per le attivita' di rilevanza professionale e
sociale; 
  Considerata la necessita' di garantire, comunque, in una situazione
di emergenza, la fruizione dei servizi indispensabili alla  mobilita'
e valutato dunque, di prevedere, per un periodo di tempo limitato, la
possibilita' di prorogare il permesso provvisorio di guida, nei  casi
in cui la commissione  medica  locale  non  ha  potuto  svolgere  gli
accertamenti previsti dall'art. 119 del codice della strada; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Proroga del permesso provvisorio di guida 
 
  1. Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per  l'utente,
il permesso provvisorio di guida rilasciato  ai  sensi  dell'art.  59
della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in  cui  la  commissione
medica locale, nel giorno fissato  per  l'accertamento  sanitario  ai
sensi dell'art.  119  del  codice  della  strada,  non  abbia  potuto
riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto. 
                               Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

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