DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2020
Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate. (20A01687)
(GU n.77 del 23-3-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni, recante istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e, istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni, recante istituzione di una addizionale comunale
all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16
giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 45, comma
2, laddove e' stabilito al:
primo periodo che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali»;
secondo periodo che: «La misura della riduzione e le modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
del numero dei destinatari.»;
terzo ed ultimo periodo che: «La riduzione di cui al presente
comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2019 che, in
base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di
imposta, risulta avere percepito un reddito da lavoro dipendente
riferito all'anno 2018 non superiore a 28.000 euro, e' pari a 93.079
unita';
Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95
del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con
il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui
sono tenuti i sostituti d'imposta;
Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di
spesa per l'anno 2019 pari a 47,2 milioni di euro, recato dal citato
art. 45, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 95 del
2017;
Ritenuta altresi', la necessita' di evitare sperequazioni di
trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia e di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Destinatari della riduzione d'imposta
1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al
personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, che
ha percepito nell'anno 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore a 28.000 euro.
Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507,00
euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui
al comma l in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio
fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2019 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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