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venerdì 7 gennaio 2022

FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA

 

VENERDÌ 07 GENNAIO 2022 13.44.14

FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA

DIR1018 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA .., CHE È POLIZIOTTO, AVEVA RICEVUTO SANZIONE DISCIPLINARE (DIRE) Ferrara, 7 gen. - Quel 'like' su un post Facebook di un suo conoscente che inneggiava ad Adolf Hitler e ai forni crematori, anche se cancellato poco dopo, "denota oggettivamente imprudenza, imperizia e negligenza", e costituisce una "palese violazione delle norme di comportamento, sia generali che specificamente riferite all'uso dei social network, che devono essere rigorosamente rispettate dagli appartenenti alla Polizia di Stato". Senza contare che "il fatto in questione ha avuto un risalto mediatico a livello nazionale negli ambienti della Polizia, con conseguente palese e grave nocumento per l'immagine e il prestigio dell'istituzione". Queste, in sintesi, le motivazioni con cui la prima sezione del Tar dell'Emilia-Romagna, presieduta da Andrea Migliozzi, ha respinto il ricorso di .. -ispettore capo della Polizia, rappresentante del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) e consigliere comunale della Lega a Ferrara- contro la sanzione disciplinare della deplorazione che gli era stata comminata lo scorso 29 gennaio dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. Per quel 'like' -risalente al 20 giugno del 2020 e che aveva avuto ripercussioni anche a livello nazionale, con Ilaria Cucchi che aveva segnalato la vicenda all'allora capo della Polizia, Franco Gabrielli- .. era anche stato indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, accusa poi archiviata dal gip lo scorso maggio. Il Tribunale amministrativo ha invece confermato la validità della sanzione disciplinare irrogata dalla Polizia, definendola "oggettivamente proporzionata al fatto commesso" e respingendo come infondati i motivi del ricorso presentato da ...(SEGUE) (Ama/ Dire) 13:43 07-01-22 NNNN

VENERDÌ 07 GENNAIO 2022 13.44.14

FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA -2-

DIR1019 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA -2- (DIRE) Ferrara, 7 gen. - .. chiedeva l'annullamento della sanzione, sostenendo di aver "apposto inavvertitamente e per mero errore materiale il 'like' ad un post di una persona che conosceva per motivi di lavoro e di averlo eliminato il giorno successivo, appena accortosi dell'errore commesso". Nel dettaglio, il poliziotto sosteneva che il suo comportamento era dovuto "ad un mero errore materiale di digitazione sul proprio cellulare, in quanto egli mai avrebbe espresso opinioni o condiviso pensieri inneggianti a Hitler e ai forni crematori", affermando quindi che era "palese la mancanza sia dell'elemento soggettivo, sia del necessario nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole". Innanzitutto, nel ricorso si ricordava che "il pensiero razzista non appartiene alla persona e alla cultura del ricorrente, come riconosciuto espressamente anche dalla Commissione disciplinare". Inoltre, per .. e i suoi legali andava escluso anche che "il ricorrente avesse agito con colpa, vale a dire mediante una condotta connotata da imprudenza, negligenza e imperizia nell'uso del social e del proprio cellulare", senza contare che .., "appena avvedutosi dell'errore, ha cercato immediatamente di porvi rimedio, non solo rimuovendo il 'like' e cancellando il proprio profilo Facebook, ma anche chiarendo pubblicamente la propria posizione su quanto accaduto". Il poliziotto e consigliere comunale sosteneva poi che "non vi fosse alcun indizio che l'episodio abbia causato un effettivo discredito alla Polizia", in quanto "tutti gli articoli che lo hanno evidenziato, comparsi per iniziativa dei suoi avversari politici, erano finalizzati a screditarlo quale esponente della Lega, e non certo come ispettore capo della Polizia". Infine, per ... la sanzione "violava i principi di ragionevolezza e proporzionalità".(SEGUE) (Ama/ Dire) 13:43 07-01-22 NNNN

VENERDÌ 07 GENNAIO 2022 13.44.14

FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA -3-

DIR1020 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA -3- (DIRE) Ferrara, 7 gen. - Le argomentazioni del consigliere del Carroccio e dei suoi legali non hanno però convinto i giudici del Tar. Infatti, si legge nella sentenza, "il primo mezzo d'impugnazione è infondato, dovendosi qualificare il comportamento del ricorrente come oggettivamente denotante imprudenza, imperizia e negligenza". Sul punto, il Tribunale amministrativo ricorda che .., in quanto appartenente alla Polizia, "è soggetto alle norme comportamentali predisposte dall'Amministrazione di appartenenza", tra cui la circolare ministeriale che "prescrive che ciascun appartenente alla Polizia possa esprimere opinioni sui social network, ma sempre ponderando tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni, in modo da tenere un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e cortesia, e deve in ogni caso astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione". Per i giudici, quindi, "è evidente che il comportamento del ricorrente non può essere qualificato come mero errore materiale, consistendo oggettivamente nell'utilizzo superficiale e quindi imprudente di Facebook". Risulta poi "destituita di fondamento l'argomentazione con cui il ricorrente ritiene che l'elemento soggettivo rilevante, oltre al dolo, sarebbe unicamente quello della colpa grave, e si osserva che il comportamento è palesemente connotato da colpa, elemento pienamente sufficiente per applicare la sanzione disciplinare". (SEGUE) (Ama/ Dire) 13:43 07-01-22 NNNN

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FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA -4-

DIR1021 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT FERRARA. LIKE A POST NAZISTA, TAR BOCCIA RICORSO CONSIGLIERE LEGA -4- (DIRE) Ferrara, 7 gen. - Per il Tar è infondata anche l'affermazione secondo cui "il fatto in questione non abbia nuociuto al prestigio della Polizia", in quanto "il clamore e la propagazione mediatica del fatto, attribuita agli avversari politici, non solo non ha deviato il clamore e il conseguente discredito in direzione delle sole funzioni politiche e consiliari" svolte da ..., ma "risulta avere avuto l'effetto di 'cassa di risonanza', allargando ed espandendo il clamore per tale fatto anche negli ambienti della Polizia e addirittura raggiungendo le più alte cariche istituzionali e politiche di quella Amministrazione, quali il capo della Polizia e il ministero dell'Interno". Secondo i giudici, quindi, è "pienamente accertato che il fatto in questione ha avuto un risalto mediatico a livello nazionale negli ambienti della Polizia, con conseguente palese e grave nocumento per l'immagine e il prestigio dell'istituzione". Infine, il collegio ritiene che la sanzione disciplinare "risulta oggettivamente proporzionata al fatto commesso, avendo l'Amministrazione procedente tenuto conto non solo del grave discredito che è derivato al prestigio della Polizia, ma anche degli elementi favorevoli al ricorrente quali l'eliminazione del 'like' entro brevissimo tempo, i precedenti di servizio e la sua partecipazione ad attività sociali e sportive anche a favore di soggetti portatori di disabilità". Da qui la decisione di respingere il ricorso di .. e di "disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in ragione della singolarità della vicenda". (Ama/ Dire) 13:43 07-01-22 NNNN

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