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sabato 11 novembre 2023

Corte d'Appello 2023-"Con sentenza n. 2046/2020 del 22.07.2020 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l'Inps, ha accolto i ricorsi riuniti proposti dagli odierni appellati e, per l'effetto, ha ordinato all'Inps di consegnare loro l'estratto conto certificativo e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite. "

 




Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 20/10/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DI APPELLO DI BARI 

- SEZIONE LAVORO - 

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 

dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente rel. 

dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere 

dott.ssa Elvira Palma - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 110 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente 

tra 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Gianna Fiore, Domenico Longo e Valeria Capotorti; 

-Appellante- 

-Appellati- 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1.Con sentenza n. 2046/2020 del 22.07.2020 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l'Inps, ha accolto i ricorsi riuniti proposti dagli odierni appellati e, per l'effetto, ha ordinato all'Inps di consegnare loro l'estratto conto certificativo e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite. 

In sintesi, il primo giudice, premesso in linea generale il diritto soggettivo all'ottenimento della certificazione richiesta, ha affermato che l'ente previdenziale ha l'obbligo di fornire al proprio assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla sua posizione contributiva avente valenza certificativa e che tale prospetto dev'essere redatto secondo criteri di diligenza e di comprensibilità da parte di una persona che abbia un livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. 

Ha precisato, inoltre, che non osta al rilascio dell'estratto certificativo il fatto che l'iniziativa processuale sia stata assunta - come nella specie - da lavoratori collocati in pensione; "i ricorrenti, difatti, avevano allegato che gli estratti in loro possesso - pacificamente sprovvisti di valenza certificativa - riportano contribuzione agricola giornaliera da verificare e non menzionano i valori retributivi accreditati dall'inps con le intuibili conseguenze che ne derivano in ordine alla esatta determinazione del rateo pensionistico in pagamento". 

2.Avverso detta pronuncia l'Inps ha proposto appello, chiedendo, per i motivi che di seguito saranno riepilogati e valutati, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda formulata in prime cure. 

3.I pensionati hanno resistito, depositando apposita memoria. 

4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 16.10.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto. 

5.Con un primo motivo di appello l'Istituto appellante censura la sentenza impugnata per "Errata applicazione dell'art. 54 della L. n. 88 del 1989. Illogicità e incongruenza della pronuncia sulla carenza di interesse ad agire in giudizio" nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che i richiedenti fossero collocati in pensione non fosse di ostacolo al rilascio dell'estratto conto certificativo (E.). 

L'Inps rileva che l'E. certifica soltanto la posizione assicurativa utile al pensionamento, mentre dopo il pensionamento la posizione assicurativa è certificata dal modello di liquidazione della pensione TE08; nella specie, le controparti - già da anni in pensione - non avevano alcun interesse a chiedere nell'anno 2019 il rilascio dell'E., tanto più che agli stessi era stato trasmesso al momento della liquidazione della pensione il Modello TE08 recante il trattamento pensionistico calcolato e la contribuzione utilizzata e accreditata sulla posizione assicurativa e quindi a loro conoscenza: di conseguenza, i predetti non avevano alcun interesse ad agire in giudizio. 

6.Con il secondo motivo l'Ente appellante si duole dell'errata valutazione della documentazione avversaria e dell'errato convincimento sull'interesse ad agire in giudizio. 

L'Inps ritiene errato l'assunto espresso dal giudice di primo grado, secondo cui gli estratti assicurativi online in possesso dei ricorrenti, oggi appellati, non presenterebbero l'indicazione dell'esatta anzianità contributiva vantata dai pensionati appellati sicchè si giustificherebbe la richiesta di rilascio di E.. 

Sostiene, invece, che i Modelli TE08 emessi e comunicati al momento del pensionamento agli appellati, riportavano con lo stesso valore certificativo dell'E. e con lo stesso contenuto di quest'ultimo, l'intera situazione contributiva presente alla data del pensionamento nella posizione assicurativa di ciascun interessato sicchè nessuna incertezza poteva ravvisarsi sui valori retributivi accreditati dall'Inps. 

7.L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata. 

I motivi addotti a sostegno del gravame possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione. 

Al riguardo giova innanzitutto ricordare che, a norma dell'art. 54 della L. n. 88 del 1989, "È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta". 

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la citata disposizione fonda il generale obbligo dell'Ente previdenziale di informare l'interessato che ne faccia richiesta sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, con la conseguente responsabilità dell'Istituto - di natura prettamente contrattuale - in caso di erronea indicazione all'assicurato circa il numero dei contributi versati (cfr. Cass. n. 5002 del 2002, ove si precisa che all'Istituto è consentito liberarsi della responsabilità dimostrando la non imputabilità al proprio comportamento del danno ricevuto dall'interessato; in senso conforme cfr. Cass. n. 18981 del 2003). 

In sostanza, l'obbligo di comunicare informazioni esatte è volto a tutelare l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni stesse; detto obbligo può generare responsabilità a carico dell'Istituto quando sulla base delle stesse l'assicurato subisca un danno, come - per esempio - nel caso in cui decida di risolvere anzitempo il proprio rapporto lavorativo nell'erronea convinzione di aver maturato il diritto alla pensione. 

Il lavoratore, quindi, è titolare non soltanto di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, ma anche ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire alla "utilità" della stessa ai fini pensionistici. Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, che è peraltro speculare al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della L. n. 88 del 1989 (e, in generale, dalla L. n. 241 del 1990); pertanto, ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia l'attualità, per farne accertare la lesione derivante dall'inadempimento (cfr. Cass. n. 9125 del 2002). 

Va inoltre ricordato che la certificazione rilasciata dall'Inps ai sensi dell'art. 54 L. n. 88 del 1989 cit. in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'Ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certi-ficato medesimo (cfr. Cass. n. 7291 del 2008). 

Poste tali premesse di ordine generale, contrariamente a quanto assume l'Inps non si può ritenere che l'art. 54 L. n. 88 del 1989 cit. limiti il diritto al conseguimento della certificazione relativa ai dati assicurativi e pensionistici ai soli soggetti non ancora collocati in quiescenza. 

Dal punto di vista testuale, al fine di individuare i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta la citata norma adopera espressioni del tutto generiche quali "interessato" o "chi ne sia da questi legalmente delegato" ovvero ancora, in maniera conclusiva e più ampia, "chi ne abbia diritto ai sensi di legge", non auto-rizzando in alcun modo la lettura restrittiva propugnata dall'Inps. 

Sempre sul piano testuale, l'oggetto del diritto soggettivo al conseguimento di corrette informazioni riguarda i dati relativi alla "situazione previdenziale e pensionistica": si tratta di espressione che non può essere riduttivamente interpretata quale mera endiadi, ma sta a significare che l'interessato ha diritto a conoscere con esattezza - e soprattutto mediante un atto avente efficacia certificativa che dia piena certezza - tutti i dati che lo riguardano con riferimento non soltanto alla quantità della contribuzione accreditata, ma anche alla sua "qualità", vale a dire alla "utilità" della stessa ai fini pensionistici (come chiarito da Cass. n. 9125 del 2002 sopra citata). 

Inoltre, dal punto di vista della ratio della disposizione non v'è alcun valido motivo per ritenere che il pensionato non abbia più interesse a conoscere con certezza - cioè mediante atto avente valore certificativo - l'ammontare della contribuzione accreditata e la sua utilità a fini pensionistici: è del tutto evidente che tale interesse permane quanto meno allo scopo di verificare l'esattezza della determinazione del rateo, stante la facoltà per il pensionato di ottenere dall'Inps l'accredito di contribuzione non considerata nella certificazione, di effettuare il versamento di contribuzione volontaria ovvero, nel caso di intervenuta prescrizione, di agire in via risarcitoria nei confronti dell'obbligato inadempiente. 

8.Né può sostenersi, come invece pretende l'Istituto, che la certificazione della posizione contributiva sia insita nel modello di liquidazione della pensione (c.d. modello TE08). 

Deve infatti considerarsi che: a) l'art. 54 L. n. 88 del 1989 cit. tutela in modo particolarmente pregnante l'interesse della parte a conoscere la sua posizione contributiva, fondando il diritto dell'interessato a ottenere una certificazione della situazione contributiva ivi descritta ("… La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta") sulla quale - come visto - egli può fare pieno affidamento, tanto da poter agire in via risarcitoria nei riguardi dell'Ente qualora le informazioni si rivelino errate; b) il modello TE08 non ha alcuna valenza certificativa dei dati ivi contenuti, ma si limita a rendere note all'interessato le modalità di liquidazione o riliquidazione del trattamento di cui egli beneficia, dovendosi perciò escludere che tramite tale documento sia tutelato l'interesse del percettore ad acquisire notizie certe in merito ai contributi accreditati nel corso dell'attività lavorativa; c) peraltro, il modello TE08 reca l'indicazione dei dati in forza dei quali l'Inps ha proceduto al calcolo della prestazione e alle sue variazioni, ma non contiene alcuna specificazione circa l'ammontare e l'utilità della contribuzione di cui si giova il pensionato. 

Quanto al caso di specie, non v'è dubbio che gli odierni appellati avessero interesse a ottenere la certificazione ex art. 54 L. n. 88 del 1989 cit. e, quindi, ad agire in giudizio a seguito del rifiuto comunicatogli dall'Inps con nota del 28 giugno 2019 per I. e B., del 3.10.2019 per S., del 29.03.2019 per M.. 

L'estratto conto previdenziale allegato dall'Inps, dal quale a detta dell'Istituto sarebbe comunque evincibile la complessiva situazione previdenziale coincidente con quella rappresentata dall'E., non ha di per sé alcun valore certificativo, come ricorda l'avviso che lo stesso estratto riporta nel riquadro apposto sulla prima pagina. 

In nessun modo, l'estratto conto previdenziale allegato dall'Inps è in grado di soddisfare l'interesse del pensionato a conoscere con certezza i dati relativi alla sua "situazione previdenziale e pensionistica", poiché il modello TE08 reca solamente l'indicazione dei contributi distinti per quote e per gestioni già nella loro sommatoria, ma non riporta alcun dettaglio distinto per anno dei contributi accreditati e conteggiati in ogni gestione e con indicazione delle relative retribuzioni accreditate. 

Risulta dunque in fatto smentito l'assunto dell'Inps secondo cui "il Modello TE08 ogni qualvolta venga emesso e comunicato al pensionato per avvenuta ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, riporta con lo stesso valore certificativo dell'E. e con lo stesso contenuto di quest'ultimo, l'intera situazione contributiva presente in quel momento nella posizione assicurativa del pensionato". 

9.Alla luce delle esposte considerazioni, il gravame deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata. 

Resta assorbita ogni altra questione. 

10.Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, può esserne disposta la compensazione integrale fra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla novità e dalla situazione di incertezza interpretativa in ordine alla questione controversa, sulla quale si è registrata una pluralità di pronunce di segno difforme adottate dallo stesso Tribunale di Foggia, stante l'assenza di pronunce di legittimità in grado di orientare l'interpretazione dei giudici di merito. 

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020). 

P.Q.M. 

La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.01.2021 dall'INPS nei confronti di I.D., S.M., M.M. e B.A.M. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia n. 2046/2020 del 22.07.2020, così provvede: 

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 

- compensa le spese del presente grado di giudizio; 

- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto 

Così deciso in Bari, il 16 ottobre 2023. 

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2023. 


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