GdP 2023-
Giudice di pace Pisa Sez. I, Sent., 18/09/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Pisa
Seziona 01
Il Giudice di Pace di Pisa Dott. (...), ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1383 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023
TRA
Parte istante: (...)
rappr. e dif. dall'Avv. EMANUELE FUSI ((...))
E
Controparte: AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE
((...))
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito
n.(...) del 12.11.22 di Euro 100,00 per la violazione dell'obbligo vaccinale ex
art.4-quater D.L. n. 44 del 2021 in quanto alla data del 15.6.22 non ha
iniziato il ciclo vaccinale primario, eccependone la nullità per violazione
dell'art.3-10 L. n. 241 del 1990, decadenza dalla pretesa sanzionatoria per
superamento dei termini ex art.4 sexies c.6 D.L. n. 44 del 2021, illegittimità
della sanzione per mancanza di prescrizione medica limitativa della vaccinazioneper
omessa comunicazione del presupposto atto di accertamento di inadempimento
della sottoposizione all'obbligo vaccinale, e nel merito, per aver eseguito il
ciclo vaccinale presso le strutture sanitarie francesi.
Radicatosi il contraddittorio, l'Omissis non si è costituita
in giudizio.
Va premesso che l'avviso di addebito oggetto della presente
impugnativa è stato adottato entro il termine di 270 giorni dalla trasmissione
degli elenchi dei nominativi per i quali non si confermi l'insussistenza
dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma
4, termine così modificato dall'art. 51 ter, comma 1, lett. a), n. 1), 2), e
3), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. con modif. da L. 15 luglio 2022, n. 91.
Passando alle altre questioni, una volta ricevuta la
comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, atto prodromico
essenziale affinché venga successivamente emesso l'avviso di addebito, il
ricorrente ha fornito all'autorità competente, entro il termine di 10 giorni
previsto dall4 sexies c.4 D.L. n. 44 del 2021, le ragioni di oggettiva
impossibilità all'obbligo vaccinale (doc.3), cui non ha fatto seguito alcuna
valutazione dell'autorità.
L'avviso di addebito è stato dunque emesso de plano, in
assenza di valutazione della sussistenza o meno della violazione sotto il
profilo soggettivo e/o oggettivo.
Del resto la mancata costituzione in giudizio della
resistente determina il difetto di prova degli elementi oggettivi e soggettivi
dell'illecito.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Parte ricorrente ha diritto alla ripetizione del C.U. di
Euro 43,00, ritenendosi sussistenti giusti motivi, rappresentanti dalla
farraginosità della materia, per compensare le spese di assistenza legale.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla
domanda proposta da (...) nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO
RISCOSSIONE , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito
impugnato.
Condanna OMISSIS al rimborso del C.U. di Euro 43,00 in
favore dell'opponente, compensando le spese di assistenza legale.
Così deciso in Pisa, il 16 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2023.
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