Dec. 29 giugno 2023, n. 2023/2442 (1).
DECISIONE n. 1/2023 DEL CONSIGLIO che modifica l'appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e l'appendice 2A (Addendum all'elenco delle lavorazioni e trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 novembre 2023, L.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, in particolare l'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), e l'articolo 36 dell'allegato II,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo») e l'articolo 36 dell'allegato II stabiliscono che il Consiglio di associazione può modificare l'appendice 2 e l'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo.
(2) Le attuali appendice 2 e appendice 2A dell'allegato II dell'accordo contengono regole di origine specifiche per prodotto che riflettono i sistemi armonizzati (SA) 2012 e 2017.
(3) Il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le parti dell'accordo («parti») hanno pertanto convenuto di aggiornare le norme di origine specifiche per prodotto dell'accordo per tener conto del SA 2022.
(4) A causa dell'elevato numero di prodotti che passano alle voci SA 8524, 8529, 8549 e alle sottovoci SA da 8541.51 a 8541.59, sarebbe difficile aggiornare le regole di origine specifiche per prodotto senza ricorrere a regole complesse. Le parti convengono pertanto che per tali prodotti dovrebbe essere applicata una regola di origine più semplice e flessibile, vale a dire la "Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto", con una regola alternativa in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
(5) Il recepimento delle regole di origine di cui alla voce SA 9620 (cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili) a seguito dell'aggiornamento del SA 2017 ha comportato l'applicazione della regola di origine specifica per prodotto per tali prodotti secondo la norma del capitolo 96, che costituisce una modifica della classificazione tariffaria, e la soppressione della regola alternativa che consente di utilizzare una percentuale di materiali non originari. Le parti hanno convenuto di reintrodurre la regola alternativa che consente l'uso di materiali non originari a condizione che essi non superino il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
(6) Le parti hanno convenuto che, per tener conto degli adeguamenti del SA 2022, è necessario modificare i codici tariffari dei prodotti dei capitoli 61 e 62 nell'ambito dei contingenti annuali di cui alla nota 4 dell'appendice 2A riguardante l'addendum all'elenco delle lavorazioni e trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario.
(7) L'appendice 2 e la nota 4, paragrafo 1, lettere c) e d), dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. Tali modifiche non comportano una modifica sostanziale delle norme di origine negoziate definite nell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In vigore dal 26 dicembre 2023
L'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituita dal testo figurante nell'allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
In vigore dal 26 dicembre 2023
La nota 4 dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo, riguardante l'addendum all'elenco delle lavorazioni e trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituita dalla nota 4 figurante nell'allegato 2 della presente decisione.
Articolo 3
In vigore dal 26 dicembre 2023
La presente decisione entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023
Per il Consiglio di associazione
Per la parte America centrale
Per la parte Unione europea
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