Giudice di pace Campobasso, Sent., 23/08/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. Luigi Amoruso, ha emesso la seguente
SENTENZA
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 625/2023 R.G.A.C.C. riservata per la decisione all'udienza del 13.07.2023 e promossa con atto di citazione notificato il 02.01.2023 da:
x
- parte attrice -
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. (...)) in persona del Ministro pro tempore,
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f. (...)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
e
Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Campobasso (c.f. (...)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (c.f. (...)) presso i cui uffici in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74 ope legis domiciliano
- parte convenuta -
Oggetto: pagamento somme.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione in giudizio delle parti sia i verbali d'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e decisa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
L'istante lamenta d'essere stato ingiustamente costretto a pagare 1.626,66 euro, richiesti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con la cartella di pagamento n. (...) (rateizzando l'originaria somma richiestagli di Euro 1.599,90) per il mancato versamento del contributo unificato, oltre oneri di riscossione, interessi e diritti di notifica spettanti alla predetta agenzia, relativo al giudizio promosso dallo stesso innanzi al TAR Molise nei confronti degli odierni convenuti (definito con sentenza n. 450 del 26.07.2011), al cui pagamento sarebbe stato, "in pratica", tenuto il Ministero dell'Istruzione quale parte soccombente in quel giudizio che a tanto non provvide sebbene sollecitato (missiva del 10.08.2015, all. n. 4 del fascicolo di parte attrice).
L'indifferenza del predetto ministero e la ritenuta ingiustizia della richiesta di pagamento hanno indotto l'odierna parte attrice ad impugnare la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la cui decisione fu riformata, in senso negativo per l'istante, nel successivo giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che concluse ritenendo il ricorso proposto innanzi al TAR Molise non esente da versamento di contributo unificato (procedimento n. 34/'17, sentenza n. 1575/'17 del 15.12.2017 - all. n. 7 del fascicolo di parte attrice).
I convenuti, dal canto loro, pur riconoscendosi tenuti al pagamento del contributo unificato (Euro 500,00), chiedono il rigetto della domanda, considerando i giudizi promossi dal OMISSIS innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e alla Commissione Tributaria Regionale frutto della libera scelta dell'attore, ritenendosi, pertanto, estranei alla rateizzazione della somma di cui alla predetta cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2691/'16, facendo proprio l'orientamento delle corti di merito ha statuito che "Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta", chiarendo il principio in Cass. n. 18529/'19 - "Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare. Dunque, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell 'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento" - poi ribadito in successive pronunce (fra le tante, Cass. S.U. n. 10014/'21; nonché Consiglio di Stato n. 146/'23, n. 4167/' 16 e n. 2691/' 16; TAR Napoli n. 4430/'22) evidenziando che in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta (Cass. Ord. n. 1269/'20).
Non v'è dubbio che spetti all'odierna parte attrice, quale parte vittoriosa nel giudizio innanzi al TAR Molise, il rimborso del relativo contributo unificato, versato solo a seguito della notifica della cartella esattoriale n. (...) ed infruttuosamente sollecitato in prima battuta con nota del 10.08.2015 a firma dell'avv. Omissis Omissis (all. n. 4 del fascicolo di parte attrice) e che "Il contributo unificato per gli atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege che grava sulla parte soccombente quale conseguenza della condanna alle spese..." (Cass. n. 10021/'21) come non v'è dubbio che non possa considerarsi scorretta la richiesta di pagamento rivolta nei confronti dell'odierna parte attrice che il quel giudizio era tenuta al pagamento del contributo unificato avendo iscritto al ruolo la causa costituendosi per prima in giudizio ex art. 14 D.P.R. n. 115 del 2002.
Accertato che quel procedimento non era esente (decisione della Commissione Tributaria Regionale del Molise), di fronte al silenzio dell'amministrazione l'istante, al quale fu inoltrata la richiesta, avrebbe potuto effettuare il pagamento per poi agire per ottenere il rimborso nei confronti di chi era tenuto per legge a detto pagamento, evitando quegli "interessi e sanzioni" chiaramente indicati nella già richiamata nota del 30.07.2015 a firma del funzionario del TAR Molise, in atti; se ciò non ha fatto, non può ora dolersene chiedendo anche il rimborso di quanto in effetti non dovutogli, considerato anche l'esito dei giudizi innanzi alle predette commissioni tributarie.
La domanda quindi va parzialmente accolta nei limiti del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del procedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, oltre interessi legali dal pagamento della somma di cui alla cartella esattoriale all'effettivo soddisfo, al cui rimborso le amministrazioni convenute si riconoscono tenute (pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva effettivamente posta in essere alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 2022, e poste nei confronti delle amministrazioni convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Campobasso, dr. Luigi Amoruso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna, in solido tra loro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al rimborso in favore di OMISSIS della somma di Euro 500,00 oltre interessi legali dall'ultima rata del pagamento rateizzato della cartella esattoriale n. (...) (24 luglio 2022) all'effettivo soddisfo;
2) condanna le predette amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al rimborso in favore di OMISSIS delle spese e competenze di di lite che liquida in complessivi Euro 481,36 (Euro 68,00 fase studio, Euro 68,00 fase introduttiva Euro 68,00 trattazione/istruttoria e Euro 142,00 fase decisionale) di cui Euro 135,36 per spese, oltre I.V.A., C.A. e spese gen. nella misura del 15% di detta somma imponibile, come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, ritenendo sussistere giusti motivi per compensare le stesse tra le altre parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
Così deciso in Campobasso, il 14 agosto 2023.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2023.
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