Comm. trib. I grado Puglia Taranto Sez. I, Sent., 23/09/2022, n. 1064
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE
riunita in udienza il 21/09/2022 alle ore 09: 00 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, - Presidente e Relatore
DE FELICE SUSANNA, - Giudice
SCOTTI SERGIO, - Giudice
in data 21/09/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2022 depositato il 03/01/2022
proposto da
Difeso da
ed elettivamente domiciliato presso magno.andrea@oravta.legalmail.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...) RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...) BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Con ricorso inviato per via telematica in Commissione il 04/01/2022, F.C. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. (...), notificatale il 06/12/2021, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le intimava il versamento della complessiva somma di Euro 16.407,98, relativa, fra l'altro, alle cartelle di pagamento n. (...), notificata il 12/07/2015, attinente a canoni televisivi - anni 2013 e 2014 -, oltre a interessi e sanzioni; n. (...), notificata il 27/06/2016, attinente a canone televisivo 2015, oltre a interessi e sanzioni e n. (...), notificata l'11/12/2017, attinente a tassa di circolazione 2011.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per prescrizione quinquennale del credito in ordine alle prime due e per quella triennale della pretesa con riferimento alla terza, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia della predetta intimazione.
Il 26/01/2022 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza dell'avversa doglianza, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Nella fattispecie opera la sospensione dei termini di prescrizione per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 68 - commi 1, 2, 2 bis e 4 bis - del D.L. n. 18 del 2020 che, a seguito dell'insorgenza della pandemia da COVID 19, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, hanno sospeso i termini per i versamenti in scadenza nel periodo dall'08/03/2020 al 31/08/2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
La normativa suindicata richiama, altresì, quella dettata dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 che, nel disciplinare, in via generale, la materia della sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, espressamente prevede al comma 1 che: "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento...comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione..." (cfr. in proposito la circolare n. 25/E del 20/08/2020 dell'Agenzia delle Entrate).
Detta normativa, peraltro, è in linea con il disposto di cui all'art. 2935 c. c. a mente del quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
In conclusione, nella fattispecie, alla data di notifica dell'atto impugnato, non erano ancora maturati i termini di prescrizione indicati dalla contribuente.
Alla soccombenza della ricorrente consegue la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'altra parte, delle spese e dei compensi di lite.
Le spese giustificate vanno liquidate in Euro 50,00; tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in Euro 250,00.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso proposto da F.C. avverso l'intimazione di pagamento di cui in premessa e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese e dei compensi di lite liquidate in complessivi Euro 300,00.
Taranto il 21 settembre 2022.
Nessun commento:
Posta un commento