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sabato 11 novembre 2023

L.R. 08/11/2023, n. 54 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).

 

 L.R. 8 novembre 2023, n. 54 (1).


Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).


(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 novembre 2023, n. 44.



ATTO DI PROMULGAZIONE n. 54


VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;


VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/3 del 17.10.2023


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga


la seguente legge regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 9 novembre 2023


1. Con la presente legge si intende apportare alcune modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), al fine di digitalizzare le modalità di presentazione delle istanze di accesso ai contributi previsti in favore dei destinatari e delle iniziative di cui all'articolo 3 della medesima L.R. 2/2018.


2. La presente legge, inoltre, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, detta specifiche disposizioni con riguardo allo "Special Olympics Italia", il quale opera, a livello internazionale, nel campo dell'allenamento sportivo e delle competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva.


3. La presente legge, infine, inserisce la rappresentanza territoriale della Società pubblica Sport e Salute S.p.A., struttura operativa del Governo, all'interno della composizione della Consulta regionale per lo sport di cui al Titolo III della L.R. 2/2018.



Art. 2 Modifiche alla L.R. 2/2018.

In vigore dal 9 novembre 2023


1. Alla L.R. 2/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

"h-bis) "Special Olympics Italia" Team Abruzzo per la realizzazione di manifestazioni per atleti diversamente abili nel territorio regionale;

h-ter ) società e associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, affiliate da almeno due anni alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, per l'acquisto di attrezzature per l'attività e la pratica degli sport.";

b) al comma 1 dell'articolo 4, le parole "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti "lettere a), b), c) e h-bis)";

c) al comma 1 dell'articolo 5, le parole "Le domande dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate:" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e h-bis) volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate:";

d) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La somma a disposizione di "Special Olympics Italia" Team Abruzzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

a) qualità dei programmi;

b) specifica attività in favore di minorenni;

c) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;

d) utilizzo di operatori sportivi;

e) numero di atleti tesserati diversamente abili.";

e) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.";

f) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.";

g) al comma 1 dell'articolo 15, le parole "Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da:" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da:";

h) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro il 31 dicembre di ogni anno.";

i) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

(Interventi)

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante:

a) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello Sport;

b) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

2. Sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell'anno.

3. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.";

j) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Articolo 23-bis

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15 e 18, nel rispetto di quanto previsto da ciascuna norma, devono essere presentate o trasmesse al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, esclusivamente attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce Catalogo Servizi, Sportello Sport-Turismo.".

k) i commi 1 e 2 dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) e h-bis) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e successive modifiche. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non può essere superiore al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.

2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e successive modifiche. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.";

l) dopo il comma 3 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il cui destinatario è "Special Olympics Italia" Team Abruzzo è pari all'1 per cento della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.";

m) il comma 13 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"13. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 4 per cento della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.";

n) il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"1. La Consulta è così composta:

a) dal Componente la Giunta regionale con delega allo Sport, in qualità di Presidente, il quale, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport;

b) dal rappresentante territoriale di Sport e Salute S.p.A.;

c) dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

d) dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico;

e) dal rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva presente nella Giunta regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

f) dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, previo assenso del Ministero competente;

g) da un rappresentante per ognuno degli Istituti universitari abruzzesi di Scienze Motorie;

h) da un rappresentante designato dall'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;

i) dal Direttore del Dipartimento competente in materia di Sport o da suo delegato.";

o) dopo il comma 2 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Giunta regionale, per il tramite del Servizio regionale competente per materia, costituisce con proprio atto la Consulta.".



Art. 3 Norma finanziaria.

In vigore dal 9 novembre 2023


1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e non modifica la norma finanziaria della L.R. 2/2018 nel testo vigente.



Art. 4 Entrata in vigore.

In vigore dal 9 novembre 2023


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

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