L.R. 8 novembre 2023, n. 48 (1).
Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione.
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 novembre 2023, n. 44.
ATTO DI PROMULGAZIONE n. 48
VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/2 del 17.10.2023
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Art. 1 Integrazione alla L.R. 41/2012.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è inserito il seguente:
"Art. 27-bis
(Tumulazione degli animali da affezione)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 7 maggio 2007, n. 9 (Cimiteri per animali d'affezione), è possibile, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, la tumulazione degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del padrone, o nella tomba di famiglia, purché in teca separata e previa cremazione.
2. Gli animali d'affezione di cui al comma 1 sono quelli elencati dall'articolo 2 della L.R. 9/2007.
3. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria e di tutela della salute pubblica applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali d'affezione, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.
4. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e il loro costo è definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua ed in misura idonea a garantirne l'accessibilità.".
Art. 2 Disposizioni attuative.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni di cui all'articolo 1, assicurando altresì idonee forme di pubblicità in ordine alla possibilità di tumulazione prevista dalla presente legge.
Art. 3 Norma finanziaria.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 4 Entrata in vigore.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/2 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.
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