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sabato 11 novembre 2023

GdP 2023-"Con ricorso depositato in data 03.05.21, la sig.ra T.A. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento del verbale n. omissis/L, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello (CB), avente ad oggetto la violazione dell'art. 126 Bis comma 2 C.d.s.. "




Giudice di pace Campobasso, Sent., 25/08/2023 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Carlo CENNAMO, 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n.692/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 21.06.23, avente ad oggetto: opposizione a verbale n. omissis/L, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello (CB), 

TRA 

x

OPPONENTE 

Comune di Baranello (CB), in persona del Sindaco p.t. C.F. (...), rapp.to e difeso dall'avv. x

OPPOSTO 

Svolgimento del processo 

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua, c.p.c.. 

Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. 

All'udienza del 21.06.23, sulle precisate conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza. 

Motivi della decisione 

Con ricorso depositato in data 03.05.21, la sig.ra T.A. ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l'annullamento del verbale n. omissis/L, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello (CB), avente ad oggetto la violazione dell'art. 126 Bis comma 2 C.d.s.. 

Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 200 e dell'art. 201 C.d.s. nonché di aver inviato al Comune di Baranello (CB) la comunicazione dei dati della patente di guida del conducente al momento dell'infrazione, a mezzo lettera semplice e non a mezzo lettera raccomandata. 

Si costituiva il Comune di Baranello (CB), deduceva la regolarità della contestazione, chiedeva il rigetto del ricorso. 

Il ricorso va rigettato. 

L'opponente risponde della violazione di cui all'art. 126 bis comma 2, per aver omesso di comunicare, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa infrazione, di cui al verbale n. 797/V, notificato in data 09.11.20, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Baranello (CB). 

Va innanzitutto precisato che notifica del verbale impugnato è stato notificato nei termini previsti dalla legge. 

In effetti il verbale prodromico risulta notificato in data 09.11.2020, la T. avrebbe dovuto nei successivi 60 giorni comunicare i dati della patente di guida del trasgressore, il comune, pertanto entro il termine di novanta giorni, ha notificato il verbale di violazione dell'art. 126 bis C.d.s. depositando il plico presso l'ufficio postale in data 08.04.21, ultimo giorno utile. 

La notifica si considera perfezionata per il notificante, al momento della consegna del piego presso l'ufficio postale, o all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. 

Si osserva altresì. 

Nel caso di mancata comunicazione dei dati del conducente al momento dell'infrazione, nel caso il cui il trasgressore comunichi ma ometta l'indicazione del conducente adducendo vari motivi, si è concordi nel ritenere la presenza del difetto del principio di ragionevolezza, atteso che la sanzione pecuniaria colpirebbe indifferentemente tanto il comportamento di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito di fornire i dati del conducente dell'autoveicolo, quanto il contegno di chi, scrivendo adduca l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati. 

E' evidente che compete comunque al trasgressore convincere il Giudice di essere in presenza di un c.d. idoneo motivo tale da giustificare il mancato adempimento all'obbligo imposto dalle legge. 

Nell'odierna fattispecie, tenuto conto che il ricorrente non ha inviato secondo le modalità prescritte dalla legge, ovvero a mezzo lettera raccomandata con a.r., email o a mezzo pec, quant'anche di contenuto negativo, risulta evidente la violazione totale del dettato normativo. 

Si osserva inoltre, che l'obbligo di cui all'art. 126 Bis. C.d.s. compete al proprietario del veicolo, nella qualità di obbligato in solido, il quale è sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione o comunque fornire, nel caso in cui non possa farlo, idonea giustificazione, la cui omissione determina l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis C.d.s.. 

Il ricorso va pertanto rigettato con conferma del verbale di contestazione impugnato. 

La natura della controversia nonché la particolarità delle questioni giuridiche trattate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. 

P.Q.M. 

il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 03.05.21 da T.R. contro Comune di Baranello (CB), in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

1) rigetta il ricorso; 

2) conferma il verbale impugnato e la sanzione ivi irrogata; 

3) spese compensate. 

Così deciso in Campobasso, il 21 giugno 2023. 

Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2023. 


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