Gdp 2023-
Giudice di pace Campobasso, Sent., 25/08/2023
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 1416/2021 R.G.
e riservata a sentenza all'udienza del 31.05.23, avente ad oggetto risarcimento
danni, promossa da:
x
ATTRICE
Contro
Regione Molise, in persona del Presidente legale
rappresentante in carica, C.F. (...), rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla
via Insorti D'Ungheria n.74, ope legis domicilia,
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza
viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità
al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua.c.p.c..
Pertanto devono all'uopo considerarsi integralmente
richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di
costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Motivi della decisione
L'odierna fattispecie ha per oggetto la richiesta di
risarcimento danni materiali provocati ad un automobilista da un
attraversamento di un animale selvatico, nella specie un cinghiale, della sede
stradale.
In data 02.06.2017, l'avv. OMISSIS nel mentre percorreva la
statale 87 con direzione Campobasso, all'altezza del Km 121+400, alla guida del
veicolo di proprietà della OMISSIS S.r.l., tg. (...), si imbatteva in un
cinghiale che, sbucato improvvisamente, si immetteva improvvisamente sulla
carreggiata stradale, rendendo invitabile l'impatto tra l'animale e
l'autovettura. Che il conducente subiva lesioni personali, anto da essere
condotto presso il P.S. di Isernia, ove gli veniva diagnosticata una
cervicalgia con prognosi di sette giorni, mentre l'autovettura subiva ingenti
danni.
Che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della
Stazione Bojano (CB) nonché gli operatori dell'A..
Che per quanto concerne le lesioni veniva intrapreso un
giudizio, conclusosi con sentenza di condanna a carico della Regione Molise.
Che per quanto concerne i danni subiti dal veicolo di parte
attrice, nonostante diffidata, la Regione Molise nulla risarciva, pertanto
l'attrice era costretta ad adire la competente autorità giudiziaria per il
risarcimento dei danni subiti dal veicolo tg. (...) a causa del sinistro de
quo.
Costituitasi la Regione Molise, eccepiva l'improponibilità
e/o inammissibilità delle domande per indebito frazionamento del credito,
l'omessa specificazione di una condotta illecita imputabile alla regione e
comunque l'infondatezza di ogni domanda.
All'udienza del 31.05.23 la causa veniva trattenuta per la
decisione. Va innanzitutto disattesa la questione dell'illecito frazionamento
del credito e/o ne bis in idem, eccepito dalla convenuta in compara.
Si osserva che l'altro giudizio a cui si riferisce la
Regione Molise, è stato promosso dal conducente del veicolo, ed ha avuto quale
effetto finale, la condanna al pagamento da parte della regione, delle lesioni
personali subite dal conducente al momento del sinistro, mentre l'odierno
giudizio è stato promosso dalla proprietaria del veicolo coinvolto dal
sinistro, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal
veicolo.
Per quanto concerne la questione relativa al frazionamento
del credito, si osserva quanto segue.
La posizione della Suprema Corte di Cassazione , in ordine
al divieto di frazionamento processuale del credito, è stata a dir poco
contraddittoria nel corso degli anni in tema di parcellizzazione processuale
del credito sia con riferimento all'ipostesi in cui il frazionamento abbia
riguardato un unico credito, sia con riferimento in cui tale frazionamento sia
stato posto in essere con riferimento ad una pluralità di crediti originati
tutti da un medesimo rapporto obbligatorio, come nel nostro caso.
Da qualche anno la Suprema Corte ha chiarito nel caso in cui
più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono
essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti,
conferma nella disciplina processuale.
Una generale previsione di improponibilità della domanda
relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di
domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico
rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del
creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie
derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo, con conseguente
indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti
vantati e con la perdita della possibilità di fruire di riti più snelli.
Oltre al creditore, è l'interà economia ad essere
danneggiata: "se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai
crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a
rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione,
finanziamento, leasing), l'idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti
veicolati - pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio - in
un unico processo monstre ... risulta incompatibile con un sistema inteso a
garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione
del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti.
Le Sezioni Unite, quindi, vanno a dettare il principio a cui
dovranno uniformarsi tutti i giudici di merito, che per la verità già seguivano
tale indirizzo, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti
diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le
parti, possono essere proposte in separati processi.
In effetti la legittimità di tale comportamento, osservando
che la facoltà del creditore di chiedere un adempimento parziale è speculare
all'identica facoltà di accettarlo, riconosciuta dall'art. 1181 c.c., e che il
pericolo di un aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di
decreti ingiuntivi nel caso di parcellizzazione del credito, è ovviabile o
mettendo in mora il creditore, offrendogli l'adempimento dell'intero, o
chiedendo l'accertamento negativo di esso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo il
contrasto giurisprudenziale riportato, hanno avallato la tesi della legittimità
del frazionamento da parte dell'attore della pretesa creditoria rimasta
inadempiuta ritenendo che "è ammissibile la parcellizzazione dell'unico
credito pecuniario in più domande proposte innanzi ad un giudice diverso, ed
inferiore, rispetto a quello competente per l'intero credito, purché il
creditore si riservi espressamente, nel primo giudizio, di agire per il residuo.
Ricorrere ad un giudice inferiore, più celere nella decisione ed innanzi al
quale la lite costa meno, anche se la sua conclusione non è interamente
satisfattoria della pretesa, risponde ad un interesse del creditore meritevole
di tutela e costituisce potere non negato dall'ordinamento, non sacrificando in
alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni."
Sempre sul piano processuale, inoltre, le Sezioni Unite
ritengono che la richiesta frazionata potrebbe soddisfare esigenze di celerità,
atteso che l'attore potrebbe in un primo momento proporre domanda limitatamente
alla parte del credito non contestata o di pronta soluzione e agire,
successivamente, per l'accertamento della restante parte di credito che
potrebbe necessitare di accertamenti più complessi e richiedere, pertanto,
tempi più lunghi.
Nel caso di specie di cui al presente giudizio, come già
detto, si osserva che l'azione giudiziaria è stata promossa dalla proprietaria
del veicolo coinvolto dal sinistro, per ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali riportati dal veicolo.
Nel merito la domanda va accolta per i seguenti motivi.
Dalla documentazione versata in atti è emersa la veridicità
dell'assunto di parte attrice, in particolare dalla relazione dei militi
intervenuti nell'immediatezza del sinistro, della stazione di Bojano (CB),
nonché dagli agenti dell'A..
I militi, si legge nella relazione, oltre a verificare le
condizioni ed i danni del veicolo di parte attrice, fermo in sosta sul ciglio
della strada, hanno potuto verificare la presenza dell'animale morto sul colpo,
e rimasto al centro della carreggiata, animale poi rimosso successivamente da
personale dell'A. intervenuto sul posto.
Risulta evidente l'esistenza del nesso causale tra l'evento
ed il comportamento omissivo da parte della Regione Molise, responsabile di non
aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro.
Si osserva in diritto.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità, sebbene la
fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L. n. 157
del 1992, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, l'emanazione di norme
relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e
affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo.
Il precedente orientamento della Suprema Corte indicava la
Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure tese ad evitare che la
fauna selvatica arrechi danni a terzi, responsabile ex art.2043 c.c., dei danni
provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non
fosse stato previsto da norme specifiche (Corte di Cassazione III Sez. Civile
Sentenza n. 8953 del 14.02.08).
Gli ultimi orientamenti della S.C., nell'indicare sempre la
Regione Molise responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone
o a cosa, ritiene quest'ultima responsabile ex art. 2052 c.c., configurando in
capo allo stato un diritto di proprietà di alcune specie di animali selvatici,
quale suo patrimonio indisponibile attribuendo ai soggetti pubblici il potere
di curare e gestire il patrimonio faunistico al fine di realizzare la tutela
generale dell'ambiente dell'ecosistema.
Alle regioni, pertanto, grava la responsabilità dei danni
eventualmente causati a terzi, ed è affidato a queste, non solo la funzione
normativa, anche quella amministrativa di programmazione, coordinamento e
controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.
La conseguenza è che la prova della relativa sussistenza non
può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un
correlativo ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, la
posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui
risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la
lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a
cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga
di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto.
A tale stregua può ritenersi assumere semmai rilievo
nell'ambito della prova da parte della pubblica amministrazione di avere, con
lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso
concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale
presenti per l'utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di
far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa
del danneggiato.
Con una giurisprudenza ormai costante, la Cassazione ha
affermato che, quando sia accertato il pericolo stradale non segnalato
dall'amministrazione proprietaria, come ad esempio, la presenza di animali
selvatici, tali da provocare incidenti stradali, il giudice, nel verificare la
responsabilità nel produrre l' evento dannoso, non deve limitarsi a valutare la
condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma
deve accertare l' eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia
avuto la condotta omissiva colposa della pubblica amministrazione nella
produzione del sinistro, in particolare in relazione al dovere di quest'ultima
di adottare tutte le misure idonee a evitare che il bene demaniale presentasse
per l'utente una situazione di pericolo e gli arrecasse danno.
Ritornando al caso de quo la Regione Molise ha omesso di
adottare le misure di prevenzione, quali barriere e protezioni lungo le strade
site nella regione, illuminazione (sul luogo del sinistro era assente), al fine
di prevenire sinistri come quello per cui è causa.
Sul punto la Regione Molise è perfettamente a conoscenza del
fenomeno, attestante la pericolosità del tratto di strada per la presenza di
animali selvatici.
Tra l'altro a queste stesse conclusioni è giunto il Giudice
di Pace di Campobasso dott. A., nel procedimento a carico della Regione Molise,
per le lesioni personali subite dal conducente del veicolo (vedi sentenza n.
268/2019, depositata in atti).
Ne consegue che va dichiarata la Regione Molise, in persona
del legale rapp.te p.t., responsabile ex art. 2052 c.c. dei danni provocati
all'autovettura di proprietà della OMISSIS S.r.l., dall'attraversamento di un
cinghiale lungo la carreggiata.
Per quanto concerne il quantum debeatur, alla luce della
documentazione prodotta in atti, in particolare dalle foto depositate nonché
dalle fatture in atti, si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.673,83,
iva inclusa, il risarcimento dei danni subiti dell'autovettura tg. (...), a
causa del sinistro de quo, a cui va aggiunto l' importo di Euro 183,00 per il
trasporto con il carro attrezzi, il tutto per complessivi Euro 3.856,83.
La Regione Molise va pertanto condannata al pagamento, in
favore della OMISSIS S.r.l., della somma complessiva di Euro 3.856,83, iva
inclusa, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino all'effettivo
soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, vengono liquidate come in
dispositivo, compensandole tra le altre parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso dr. Carlo Cennamo,
definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione dalla OMISSIS
S.r.l. nei confronti della Regione Molise, in persona del legale rappresentante
p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda promossa dalla OMISSIS S.r.l.;
2) dichiara la Regione Molise, in persona del legale
rappresentante p.t., responsabile dei danni subiti dall'autovettura di parte
attrice, tg. (...), a causa del sinistro de quo;
3) per l'effetto condanna la Regione Molise, in persona del
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della OMISSIS S.r.l., della
somma complessiva di Euro 3.856,83, iva inclusa, oltre interessi legali a far
data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna infine la Regione Molise, in persona del legale
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente
giudizio, da distarsi in favore dell'avv. Elisa Angelone, nella qualità di
procuratore antistatario della OMISSIS S.r.l., che liquida in Euro 125,00 per
esborsi, Euro 250,00 per compensi fase di studio, Euro 250,00 per compensi fase
introduttiva, ed Euro 330,00 per compensi fase decisoria, oltre rimborso
forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 9 agosto 2023.
Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2023.
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