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sabato 11 novembre 2023

GdP 2023-“(...) proponeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione n. omissis del 10.08.22, emessa dalla Prefettura di Lucca a seguito del verbale n. OMISSISdel 27.12.21, emesso dalla Guardia di Finanza di Viareggio per violazione dell' art. 3 D.L. n. 127 del 2021, perché svolgeva la propria attività commerciale senza essere in possesso del "green pass". "

 GdP 2023-“(...) proponeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione n. omissis del 10.08.22, emessa dalla Prefettura di Lucca a seguito del verbale n. OMISSISdel 27.12.21, emesso dalla Guardia di Finanza di Viareggio per violazione dell' art. 3 D.L. n. 127 del 2021, perché svolgeva la propria attività commerciale senza essere in possesso del "green pass". "


Giudice di pace Lucca Sez. XI, Sent., 25/10/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA 

Sezione 11 

Il Giudice di Pace di Lucca Dott.(...), ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 1245 / 2023 Ruolo Generale 

contenzioso dell'anno 2023 

TRA 

Parte istante:(...) 

rappr. e dif. dall'Avv. EMANUELE FUSI ((...)) 

Controparte: PREFETTURA DI LUCCA ((...)) 

rappr. e dif. Dal Vice Pref. Dott. Cassone 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

(...) proponeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione n. omissis del 10.08.22, emessa dalla Prefettura di Lucca a seguito del verbale n. OMISSISdel 27.12.21, emesso dalla Guardia di Finanza di Viareggio per violazione dell' art. 3 D.L. n. 127 del 2021, perché svolgeva la propria attività commerciale senza essere in possesso del "green pass". 

Eccepiva la carenza di motivazione dell' ordinanza, l'esecuzione del controlla da parte di soggetti non autorizzati ex lege e privi della qualità di Ispettori del Lavoro o di delegati dell' A., la tardività dell' emissione dell' ordinanza, l'illegittimità dell' omessa contestazione immediata dell' infrazione, la contrarietà delle disposizioni presupposte della sanzione alle norme comunitarie ed internazionali nonché ai principi costituzionali, la ricorrenza dello stato di necessità e l' illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza. Chiedeva l' annullamento del provvedimento, con distrazione di spese. 

L' amministrazione depositava comparsa con copia degli chiedendo il rigetto del ricorso. All' ud. 19.09.23, in sua assenza, a seguito della precisazione delle conclusioni trascritte nel verbale di udienza e da intendersi qui richiamate quale parte integrante della decisione e di discussione veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L' opposizione è meritevole di accoglimento, tante l' assorbenza del primo motivo del ricorso. 

In linea di principio, in tema di ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto T atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. 

Ne segue che l' obbligo di motivare deve considerarsi soddisfatto quando dall' ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l' ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull' esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr., tra le tante, Cass, 17104/09). 

Tale indirizzo deve però precisarsi nel senso che "il provvedimento con cui l' autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest' ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell' opposizione, sotto il profilo motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata solo di motivazione apparente) , e non anche nell' ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l' eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto di opposizione non il provvedimento del Prefetto, ma il rapporto sanzionatorio" (Cass. 11280/10). Posto quindi che, ai fini della valutazione della validità del provvedimento, il discrimine devi porsi tra l' omissione e l'insufficienza della motivazione dell' ordinanza, deve ritenersi che nella fattispecie ricorra la prima ipotesi. 

L' ordinanza impugnata, infatti, al di là dei profili di fatto contiene una motivazione apparente in quanto non motiva alcunché su determinate doglianze sollevate negli scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689 del 1981 (doc.3 ric.), e segnatamente sull' illegittimità delle norme applicate nella fattispecie, della dichiarazione dello stato di emergenza e dei decreti-legge presupposti alle disposizioni comunitarie e costituzionali e sulla ricorrenza dello stato di necessità ex art. 4 L. n. 689 del 1981. 

Sul punto l' ordinanza non prende esplicita posizione, limitandosi ad asserire che "le valutazioni sulla legittimità dei provvedimenti governativi non rientrano tra le competenze dello scrivente Ufficio". 

Ma ciò si traduce in una sorta di inammissibile "non liquet" anche alla luce dei principi generali dell' obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 L. n. 241 del 1990, in quanto, in relazione ai suddetti motivi di contestazione, l' amministrazione ben poteva argomentare nel merito della dedotta illegittimità, anche senza sollevare questioni di costituzionalità ad hoc a cui pacificamente non è tenuta, anziché limitarsi ad una clausola di stile del tutto svuotata di significato motivazionale. 

Alla luce dei presupposti citati in premessa, tale carenza di motivazione in ordine ai motivi dedotti negli scritti difensivi determina la nullità dell' ordinanza impugnata. 

Le spese, da liquidarsi a favore del difensore antistatario della ricorrente, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da (...) nei confronti di PREFETTURA DI LUCCA , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 

accoglie l' opposizione proposta da (...) nei confronti di Prefettura di Lucca e annulla il provvedimento opposto. 

Condanna l' amministrazione resistente al rimborso in favore dell' Avv. Emanuele Fusi, difensore antistatario della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro. 180,00 per compensi professionali ed Euro. 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge. 

Data lettura del dispositivo il 19.09.23. 

Così deciso in Lucca, il 25 ottobre 2023. 

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2023. 


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