Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. lavoro, Sent., 20/10/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria LEONE - Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 515 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017, avverso la sentenza n. 2146/2017(RG 10730/2016) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
rappr. e dif. dall' avv. V. GAUDIO
- Appellante -
contro
INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv.A. ANDRIULLI e M.M. BERLOCO
-Appellata-
OGGETTO: "Indebito di pensione"
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 21/11/2017 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto dell'Inps di ripetere la somma di Euro 478,04 a titolo di maggiorazione sociale non dovuta per gli anni 2011, 2012. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere creduto al superamento del limite di reddito nei suddetti anni, nonostante ella non avesse ulteriori redditi oltre la casa di abitazione e l'Inps avesse motivato solo genericamente le somme richieste in restituzione. Ha domandato quindi l'accertamento dell'insussistenza del suo obbligo restitutorio.
L'Inps costituendosi ha ribadito che ella ha superato i limiti di reddito nei suddetti anni e la ricorrente nulla ha provato in contrario. Ha domandato pertanto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Con comunicazione del 18/12/2014 l'Inps comunicava alla ricorrente di avere ricalcolato, a seguito della ricezione della dichiarazione dei redditi anno 2012, la pensione spettantele nel periodo 2011-novembre 2013, rilevando la sussistenza di un indebito di Euro 310,08. Analoga comunicazione le inviava in data 25/6/2015, con cui le chiedeva di restituire l'importo di Euro 167,96 versato in eccedenza sulla pensione, come ricalcolato a seguito della ricezione della dichiarazione dei redditi per il 2011.
In ambedue i casi l'Inps chiariva di non poter trattenere tale importo direttamente sulla pensione, per cui la invitava a versarlo personalmente.
La ricorrente versava spontaneamente l'intero importo dell'indebito prima della proposizione del ricorso di primo grado. Tale circostanza è stata valorizzata dal giudice di primo grado, il quale ha riconosciuto correttamente nello stesso un riconoscimento di debito idoneo ad invertire l'onere della prova in giudizio, nel senso che nel giudizio promosso dalla ricorrente per accertare l'insussistenza dell'indebito è la medesima a dover dimostrare l'integrale spettanza della pensione percepita.
Nulla invece ella ha dimostrato, in particolare non fornendo una prova degli esatti redditi percepiti negli stessi anni e della compatibilità degli stessi con la maggiorazione sociale riconosciutale.
L'appello deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, il 11 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2023.
Nessun commento:
Posta un commento