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sabato 11 novembre 2023

Corte d'Appello 2023-"Instaurato il contraddittorio con l'Istituto resistente, che contestò il fondamento della pretesa, l'adito G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce con sentenza contestuale n. 765 del 9.3.2022 respinse la domanda compensando tra le parti le spese di lite. Richiamato il testo degli artt. 17, 21 e 49 del TUIR, il Tribunale ritenne corretto l'operato dell'Istituto in quanto l'aliquota applicata era quella corretta del 23% e l'assicurata non aveva dichiarato le detrazioni alle quali aveva diritto. "

 



Corte d'Appello Lecce Sez. lavoro, Sent., 20/10/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'Appello di Lecce 

Sezione Lavoro 

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: 

dott.ssa Daniela Cavuoto - Presidente relatore 

dott.ssa Maria Grazia Corbascio - Consigliere 

dott. Domenico Monterisi - Giudice Ausiliario 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 242/2022 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli promossa 

da 

APPELLANTE 

contro 

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale in atti, dagli avv.ti Ester Cascio e Salvatore Graziuso 

APPELLATO 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con ricorso depositato il 25.10.2019, V.M. espose che con Provv. TE08 del 14 gennaio 2019 l'I.N.P.S. aveva provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità, attribuitole giusta sent. Trib. Lav Lecce n. 4280/2018 a decorrere dal marzo 2018, trattenendo sull'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi la ritenuta IRPEF e corrispondendo pertanto solo Euro 5.148,86 a fronte di Euro 6.686,83. 

Richiamato il testo dell'art. 17, comma 4, del TUIR, dedusse che le detrazioni cui detta norma faceva riferimento erano quelle di cui all'art. 12, correlate ai carichi di famiglia, e quelle fisse, di cui all'art. 13, commi 1 e 2, previste per redditi da lavoro dipendente o pensione. Avuto riguardo all'art. 13 citato, comma 3 lett. a), stante la mancata percezione di reddito da pensione nell'anno 2018, l'I.N.P.S. non avrebbe potuto operare alcuna detrazione in quanto il reddito non superava in ogni caso Euro 8000,00. 

Chiese, pertanto, la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto ai fini IRPEF (Euro 1537,97), oltre accessori e spese. 

Instaurato il contraddittorio con l'Istituto resistente, che contestò il fondamento della pretesa, l'adito G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce con sentenza contestuale n. 765 del 9.3.2022 respinse la domanda compensando tra le parti le spese di lite. Richiamato il testo degli artt. 17, 21 e 49 del TUIR, il Tribunale ritenne corretto l'operato dell'Istituto in quanto l'aliquota applicata era quella corretta del 23% e l'assicurata non aveva dichiarato le detrazioni alle quali aveva diritto. 

La riforma di questa decisione è stata chiesta dalla soccombente M. con ricorso in appello depositato il 26.4.2022. Ha lamentato l'erronea applicazione di norme di diritto sostenendo che nel modello TE08 di liquidazione l'Istituto aveva tenuto conto "delle detrazioni per redditi da pensione" (pur non avendolo fatto in concreto) in tal modo ammettendo che non fosse necessaria una apposita domanda per beneficiare delle detrazioni; inoltre, la decisione si poneva in contrasto con le norme del TUIR, della circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 5.3.2008) e con il testo del messaggio I.N.P.S. n. 5089 del 20.12.2017. 

Illustrata la normativa di riferimento, ha dedotto che gli arretrati di pensione sono separatamente tassati (art. 17 TUIR) ed assoggettati a detrazioni sul reddito da pensione (art. 21 comma 4); di conseguenza, il pensionato non è tenuto a richiedere la detrazione al sostituto d'imposta (l'I.N.P.S.) ma solo dichiarare se ne abbia fruito. Ha altresì lamentato la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 21, comma 4, e 13 del TUIR. Ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. 

L'I.N.P.S. nella memoria di costituzione depositata il 29.9.2023 si è riportato alle precedenti difese insistendo nel sostenere che l'appellante avrebbe dovuto richiedere le detrazioni all'Agenzia delle Entrate. Ha insistito per il rigetto dell'appello. 

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si data lettura. 

Il motivo di impugnazione è fondato alla stregua delle disposizioni del TUIR nel testo vigente all'epoca dei fatti. 

I titolari di reddito da pensione assoggettati a tassazione separata (ex art. 17 del TUIR) godono di detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) e per la pensione (art. 21); tale ultima detrazione, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art. 13 è pari ad Euro 1880 se il reddito complessivo non supera Euro 8000. L'ammontare effettivo della detrazione non può essere inferiore ad Euro 713,00. 

L'art. 21 comma 4 del TUIR dispone che "Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano statefruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono". 

Il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda sul rilievo della mancata dichiarazione, al momento della corresponsione degli importi arretrati, delle detrazioni di imposta spettanti. Tale argomento è contraddetto dal fatto che nel modello TE08, con il quale furono liquidati i ratei arretrati dell'assegno ordinario, nel paragrafo intitolato "imponibilità fiscale" l'I.N.P.S. annotò "L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione". 

Da tale annotazione si desume che l'I.N.P.S. fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni previste per beneficiare delle detrazioni per i redditi da pensione e che, quindi, nella quantificazione degli arretrati pensionistici dovesse assorbirsi l'importo della tassazione separata ex art. 21 comma 4 del TUIR. 

Di conseguenza, l'importo dei ratei arretrati da erogare (Euro 6.686,83) non doveva essere assoggettato a trattenute fiscali. 

L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo trattenuto pari ad Euro 1.537,97, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, con distrazione. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 437 c.p.c.; 

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26.5.2022 da M.V. nei confronti dell'I.N.P.S avverso la sentenza del 9.3.2022 n. 765 del Tribunale di Lecce, così provvede: 

accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di V.M. alla restituzione di Euro 1.537,97 trattenuta dall'I.N.P.S. che condanna alla restituzione di detto importo, oltre interessi legali. 

Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 886,00 per il primo grado ed in Euro 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, distratte per l'Avv. Paolo Ferreri. 

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. 

Così deciso in Lecce, il 11 ottobre 2023. 

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2023. 


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