L.R. 8 novembre 2023, n. 50 (1).
Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico.
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 novembre 2023, n. 44.
ATTO DI PROMULGAZIONE n. 50
VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/6 del 17.10.2023
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Art. 1 Finalità.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. La presente legge reca disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico, come definito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato), attraverso la promozione di iniziative di formazione per l'apprendimento dell'arte o del mestiere presso le "Botteghe-scuola dell'artigianato artistico".
Art. 2 Botteghe-scuola dell'artigianato artistico.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. Le imprese del settore dell'artigianato artistico di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 23/2009 sono denominate "Botteghescuola dell'artigianato artistico".
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Botteghescuola dell'artigianato artistico alle imprese di cui al comma 1 che dimostrino di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata attraverso le competenze del maestro artigiano, strutture idonee allo scopo e l'impiego di tecniche avanzate nel settore di riferimento.
3. Le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico riconosciute ai sensi del comma 2 svolgono attività formative nell'ambito del settore dell'artigianato artistico secondo le modalità definite dall'articolo 3.
Art. 3 Attività formativa presso le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. L'attività formativa presso le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico è svolta in coerenza con la normativa regionale in materia di formazione professionale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Il Dipartimento competente in materia di formazione professionale adotta uno o più provvedimenti per il conseguente adeguamento del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e del Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione.
3. La formazione pratica degli allievi artigiani per l'apprendimento dell'arte o del mestiere è svolta sotto la personale responsabilità del titolare della Bottega-scuola.
4. La Bottega-scuola si avvale degli enti di formazione accreditatati ai sensi della normativa regionale sulla formazione professionale al fine di fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale agli allievi.
Art. 4 Contributi regionali.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. La Regione sostiene lo svolgimento delle attività formative presso le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce le modalità per la concessione di contributi regionali alle Botteghe-scuola dell'artigianato artistico per lo svolgimento dei corsi di formazione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7.
3. Il Dipartimento competente in materia di formazione professionale, sulla base della deliberazione di cui al comma 2, previo avviso pubblico, provvede alla concessione dei contributi.
Art. 5 Modifiche all'art. 53 della L.R. 23/2009.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. Al comma 1 dell'articolo 53 (Maestro artigiano) della L.R. 23/2009 le parole ", su proposta dell'Osservatorio regionale per l'artigianato, " sono soppresse.
Art. 6 Attuazione.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. All'attuazione del comma 2 dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 3 e del comma 2 dell'articolo 4 provvede la Giunta regionale con una o più deliberazioni da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.
Art. 7 Disposizioni finanziarie.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 del Bilancio regionale 2023-2025, si provvede ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di emergenza sociale connesse all'epidemia da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dall'utilizzo delle risorse a valere sulla sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000-2020, in conformità alle norme e procedure che regolano il fondo sviluppo e coesione.
3. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 2 per dare attuazione alla presente legge.
4. Per le annualità successive al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 8 Clausola di salvaguardia.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.
2. L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.
Art. 9 Entrata in vigore.
In vigore dal 9 novembre 2023
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/6 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.
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