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sabato 11 novembre 2023

Reg. (CE) 17/08/2023, n. 2023/2465/UE REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione.

 

 Reg. (CE) 17 agosto 2023, n. 2023/2465/UE (1).


REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione.


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 8 novembre 2023, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (2), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, l'articolo 79, l'articolo 86, lettera a), e l'articolo 89,


considerando quanto segue:


(1) Nella comunicazione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (3), la Commissione ha annunciato che riesaminerà le norme di commercializzazione al fine di prevedere la diffusione e la fornitura di prodotti dell'agricoltura sostenibili e di rafforzare il ruolo dei criteri di sostenibilità, tenendo conto del possibile impatto di tali norme sulle perdite e sugli sprechi alimentari. In tale contesto, le attuali norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero essere modificate tenendo conto degli sviluppi tecnici, della domanda dei consumatori e dell'evoluzione dell'influenza aviaria quale fattore di rischio per i produttori di uova da allevamento all'aperto.


(2) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4). La parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme di commercializzazione applicabili alle uova, senza introdurre modifiche sostanziali, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato delle uova nel nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. E' opportuno che il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione (5) sostituiscano il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (6), che dovrebbe pertanto essere abrogato.


(3) Per consentire il buon funzionamento del mercato delle uova, le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero riguardare i criteri di classificazione, la conservazione e il trattamento, i requisiti in materia di stampigliatura e imballaggio, l'uso delle menzioni riservate facoltative, i livelli di tolleranza, nonché le condizioni di importazione ed esportazione. Poiché tutti questi aspetti sono strettamente interconnessi, le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero essere mantenute come un insieme coerente ed essere pertanto stabilite in un unico atto delegato.


(4) Il regolamento (CE) n. 852/2004 (7) e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) si applicano alle uova. Poiché sono pertinenti nel settore delle norme di commercializzazione applicabili alle uova e al fine di garantire la coerenza, è opportuno fare riferimento, per quanto possibile, a tali regolamenti orizzontali.


(5) La direttiva 1999/74/CE del Consiglio (9) ha stabilito principi in materia di allevamento delle galline in diversi sistemi di allevamento. Poiché le sue disposizioni sono connesse alle norme di commercializzazione applicabili alle uova e al fine di garantire la coerenza, è opportuno fare riferimento, per quanto possibile, a tale direttiva.


(6) E' opportuno determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. E' opportuno che dette caratteristiche qualitative si basino sulla norma n. 42 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri della CEE/ONU.


(7) In generale, è opportuno che le uova non siano lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un'efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. E' opportuno inoltre che le uova della categoria A non siano lavate a causa dei danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Questi danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio, aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.


(8) Ciononostante, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non dovrebbero essere considerate un metodo di pulizia. Alcuni Stati membri applicano tuttavia con buoni risultati sistemi di lavaggio delle uova debitamente autorizzati e applicati in condizioni strettamente controllate. Secondo il parere del gruppo scientifico «Rischi biologici» dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo ai rischi microbiologici connessi al lavaggio delle uova da tavola, espresso su richiesta della Commissione e adottato il 7 settembre 2005 (10), i metodi di lavaggio delle uova praticati in alcuni centri di imballaggio possono essere considerati accettabili sul piano igienico a condizione in particolare che sia elaborato un codice di buona prassi in materia.


(9) E' opportuno che le uova della categoria A siano classificate in base al peso. E' pertanto opportuno definire un numero limitato di categorie di peso e una serie di norme precise sui requisiti minimi in materia di etichettatura, il che non esclude un'etichettatura supplementare con indicazioni facoltative, purché siano rispettate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).


(10) E' opportuno che la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso sia consentita solo ad imprese che dispongono di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume e al tipo delle attività esercitate e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova.


(11) Al fine di garantire la freschezza delle uova, è opportuno fissare limiti di tempo massimi per la classificazione, la stampigliatura e l'imballaggio delle uova nonché la stampigliatura degli imballaggi.


(12) In aggiunta all'obbligo generale di disporre, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ai fini della realizzazione dei controlli è opportuno definire talune informazioni che devono figurare sugli imballaggi per il trasporto delle uova e sui relativi documenti di accompagnamento.


(13) La stampigliatura delle uova con il codice del produttore nel sito di produzione è essenziale quando le uova sono consegnate in un altro Stato membro. Per quanto riguarda in particolare le uova della categoria B, occorre precisare che se il codice del produttore da solo non consente di distinguere la categoria di qualità, le uova della categoria B devono essere stampigliate con un'altra indicazione.


(14) E' opportuno definire le altre indicazioni che possono figurare sulle uova della categoria B, in conformità dell'allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.


(15) Se le uova sono consegnate direttamente all'industria alimentare, per la trasformazione, e sussistono sufficienti garanzie circa la loro destinazione finale, gli Stati membri possono concedere eccezioni all'obbligo di stampigliatura agli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.


(16) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce norme di natura generale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato. E' tuttavia opportuno disporre alcuni requisiti specifici in materia di stampigliatura per quanto riguarda gli imballaggi delle uova.


(17) E' opportuno stabilire i termini per l'identificazione del metodo di allevamento e i requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole.


(18) Nel caso in cui le uova siano vendute con una menzione riservata facoltativa che ne evidenzi la particolare freschezza, è opportuno fissare un termine massimo per tali diciture.


(19) Nel caso in cui le uova siano vendute con l'indicazione della composizione specifica del mangime somministrato alle galline ovaiole, è opportuno stabilire i requisiti minimi per l'utilizzo di tali diciture.


(20) Quando le uova sono vendute alla rinfusa, è opportuno rendere accessibili al consumatore alcune informazioni che figurano normalmente sull'imballaggio.


(21) In aggiunta ai requisiti generali in materia di igiene applicabili all'imballaggio e al condizionamento dei prodotti alimentari è opportuno stabilire alcune norme supplementari al fine di ridurre al minimo il rischio di deterioramento o di contaminazione delle uova durante il magazzinaggio e il trasporto. E' opportuno che dette norme si basino sulla norma CEE/ONU n. 42.


(22) Le uova industriali sono inadatte al consumo umano. E' dunque opportuno prescrivere l'applicazione di fascette o etichette che consentano una facile identificazione degli imballaggi contenenti tali uova.


(23) E' possibile che i paesi terzi applichino requisiti diversi da quelli fissati dall'Unione con riguardo alla commercializzazione delle uova. Per facilitare le esportazioni, è opportuno provvedere a che le uova imballate e destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione possano conformarsi a tali requisiti.


(24) E' opportuno fissare precise modalità per la valutazione, effettuata dalla Commissione su richiesta dei paesi terzi, dell'equivalenza delle norme di commercializzazione di tali paesi con la normativa dell'Unione. E' opportuno stabilire norme per i requisiti in materia di stampigliatura e di etichettatura per le uova importate da paesi terzi.


(25) Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme di commercializzazione è opportuno prevedere determinate tolleranze. Dette tolleranze dovrebbero differire in funzione delle fasi di commercializzazione.


(26) La fornitura di uova per il commercio al dettaglio nei dipartimenti francesi d'oltremare dipende in parte dall'approvvigionamento di uova dal continente europeo in quanto la produzione locale non è ancora sufficiente a soddisfare la domanda. Tenuto conto della durata del trasporto e delle condizioni climatiche, la conservazione delle uova trasportate verso detti dipartimenti presuppone il rispetto di disposizioni specifiche che includano in particolare la possibilità di spedire uova refrigerate. Dette disposizioni specifiche possono essere giustificate dalla carenza di capacità produttive locali. E' opportuno mantenere tali disposizioni eccezionali fino a quando non si disponga di capacità produttive locali sufficienti.


(27) Per tenere conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in alcune regioni remote della Finlandia è opportuno esonerare dagli obblighi contemplati dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 le vendite dai produttori ai punti di vendita al dettaglio in queste regioni,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


(3) COM/2020/381 final.


(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2466/oj).


(6) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).


(7) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).


(8) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


(9) Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).


(10) EFSA Journal 269, 2005, pag. 1.


(11) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


(12) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



Articolo 1 Oggetto

In vigore dal 28 novembre 2023


Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, in particolare per quanto riguarda:

a) i criteri di classificazione;

b) la conservazione e il trattamento;

c) i requisiti in materia di stampigliatura e imballaggio;

d) l'uso delle menzioni riservate facoltative;

e) i livelli di tolleranza;

f) le condizioni di importazione e di esportazione.



Articolo 2 Definizioni

In vigore dal 28 novembre 2023


Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato I, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.


Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;

b) «vendita di uova sfuse»: l'offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;

c) «raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all'industria alimentare e non alimentare;

d) «industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;

e) «industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;

f) «collettività»: le strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

g) «uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;

h) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;

i) «uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;

j) «uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;

k) «partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

l) «reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;

m) «commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l'immagazzinamento, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;

n) «operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;

o) «sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione (13);

p) «centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;

q) «consumatore finale»: l'ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività del settore alimentare;

r) «codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE.


(13) Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44).



Articolo 3 Caratteristiche di qualità delle uova

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:

a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;

b) camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;

c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo, ma con ritorno in posizione centrale;

d) albume: chiaro, traslucido;

e) germe: sviluppo impercettibile;

f) corpi estranei: non ammessi;

g) odori atipici non intenzionali: non ammessi.


2. Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche sono declassate alla categoria B. Le uova non stampigliate entro 10 giorni dalla deposizione sono uova della categoria B.



Articolo 4 Conservazione e trattamento delle uova

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3.


2. Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.


3. Gli Stati membri che al 1° giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.


4. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 incoraggiano l'elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.



Articolo 5 Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

a) XL - grandissime: peso pari o superiore a 73 g;

b) L - grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;

c) M - medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;

d) S - piccole: peso inferiore a 53 g.


2. Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti.


3. In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova della categoria A di calibri diversi, il peso netto minimo è indicato in grammi e sulla superficie esterna dell'imballaggio figura la dicitura «uova di vario calibro».



Articolo 6 Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le uova di categoria A sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.


2. Le uova commercializzate a norma dell'articolo 12 sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla data di deposizione.


3. Il termine minimo di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento è stampigliato al momento dell'imballaggio conformemente all'allegato X, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.



Articolo 7 Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo del produttore;

b) il codice del produttore;

c) il numero di uova e/o il relativo peso;

d) la data o il periodo di deposizione;

e) la data di spedizione.


Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio.


2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull'imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.


Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.


3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su detto imballaggio fino al momento in cui le uova non ne sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.



Articolo 8 Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un'industria alimentare o non alimentare situati in un altro Stato membro sono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.


2. Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l'obbligo di effettuare la stampigliatura in conformità del presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1. Detta deroga è concessa unicamente su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con l'accordo scritto preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la spedizione è accompagnata da una copia del contratto di consegna.


3. La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.


4. I servizi di ispezione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 dello Stato membro interessato e degli eventuali Stati membri di transito sono informati prima della concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.


5. Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro sono stampigliate come indicato nell'allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, ove necessario, recano un'indicazione a norma dell'articolo 9 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.



Articolo 9 Indicazioni sulle uova della categoria B

In vigore dal 28 novembre 2023


Le indicazioni di cui all'allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.



Articolo 10 Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti dall'allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013 se le uova sono consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare. La consegna avviene sotto la piena responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna di conseguenza a utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.


2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le uova sono consegnate da un sito di produzione di uno Stato membro all'industria alimentare di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilito il sito di produzione informa adeguatamente le autorità competenti dell'altro Stato membro circa la concessione di deroghe agli obblighi di stampigliatura prima che abbia luogo la prima consegna.


3. Gli Stati membri possono esentare dalla stampigliatura le uova importate da un paese terzo e consegnate direttamente all'industria alimentare, a condizione che la loro destinazione finale ai fini della trasformazione sia controllata dalle autorità competenti dello Stato membro.



Articolo 11 Stampigliatura degli imballaggi

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) i codici dei centri di imballaggio in cui le uova sono state imballate e, se del caso, reimballate;

b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche» o «uova fresche»;

c) la categoria di peso in conformità dell'articolo 5;

d) il termine minimo di conservazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto.


2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l'indicazione del metodo di allevamento.


Ai fini dell'identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

a) per l'allevamento tradizionale, le diciture di cui all'allegato I del presente regolamento;

b) per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).


La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell'imballaggio o al suo interno.


3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi per i sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole riportati nell'allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.


4. Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) il codice del centro di imballaggio;

b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;

c) la data di imballaggio.


5. Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio.


(14) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).



Articolo 12 Menzioni riservate facoltative relative alla qualità

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.


2. Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.



Articolo 13 Menzioni riservate facoltative relative ai mangimi

In vigore dal 28 novembre 2023


Qualora sia utilizzata un'indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;

b) fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.



Articolo 14 Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse

In vigore dal 28 novembre 2023


In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

a) la categoria di qualità;

b) la categoria di peso in conformità dell'articolo 5;

c) un'indicazione del metodo di allevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

d) una spiegazione del significato del codice del produttore;

e) il termine minimo di conservazione.



Articolo 15 Qualità degli imballaggi

In vigore dal 28 novembre 2023


Fatti salvi i requisiti per il confezionamento e l'imballaggio di prodotti alimentari di cui all'allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi devono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.



Articolo 16 Imballaggio di uova industriali

In vigore dal 28 novembre 2023


Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un'etichetta di colore rosso.


Le fascette o le etichette recano:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;

b) il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;

c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.



Articolo 17 Reimballaggio

In vigore dal 28 novembre 2023


Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una stessa partita.



Articolo 18 Tolleranza per i difetti di qualità

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Nell'ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.


2. Nei controlli all'imballaggio o in quelli all'importazione non è ammessa alcuna tolleranza per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con le diciture «extra» o «extra fresche».


3. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.



Articolo 19 Tolleranze per il peso delle uova

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.


2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.



Articolo 20 Tolleranze per la stampigliatura delle uova

In vigore dal 28 novembre 2023


Nell'ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.



Articolo 21 Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi

In vigore dal 28 novembre 2023


Le uova imballate e destinate all'esportazione in paesi terzi possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura, o requisiti supplementari.



Articolo 22 Uova importate

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede a una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di stampigliatura e etichettatura, metodi di allevamento e controlli, nonché la loro applicazione. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa dell'Unione, le uova importate dal paese in questione sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.


2. Le valutazioni di equivalenza di cui al paragrafo 1 includono una valutazione dell'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata. La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


3. Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.


4. In mancanza di sufficienti garanzie circa l'equivalenza delle norme di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l'indicazione:

a) del paese d'origine;

b) del metodo di allevamento («non conforme alle norme UE»).



Articolo 23 Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare

In vigore dal 28 novembre 2023


1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le uova destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti.


2. Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 11 e 14, la superficie esterna dell'imballaggio reca la dicitura «uova refrigerate» e informazioni relative alla refrigerazione. Il marchio distintivo per le «uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.



Articolo 24 Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

In vigore dal 28 novembre 2023


Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell'allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 14, lettera c), del presente regolamento.



Articolo 25 Abrogazione

In vigore dal 28 novembre 2023


Il regolamento (CE) n. 589/2008 è abrogato.


I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.



Articolo 26 Entrata in vigore

In vigore dal 28 novembre 2023


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Allegato I

Diciture di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

In vigore dal 28 novembre 2023


Codice lingue 1 2 3

BG «Яйца от кокошки - свободно отглеждане на открито» «Яйца от кокошки - подово отглеждане» «Уголемени клетки»

ES «Huevos de gallinas camperas» «Huevos de gallinas sueltas en el gallinero» «Jaulas acondicionadas»

CZ «Vejce nosnic ve volném výběhu» «Vejce nosnic v halách» «Vejce nosnic v klecích» «Obohacené klece»

DA «Frilandsæg» «Skrabeæg» «Stimulusberigede bure»

DE «Eier aus Freilandhaltung» «Eier aus Bodenhaltung» «ausgestalteter Käfig»

ET «Vabalt peetavate kanade munad» «Õrrekanade munad» «Täiustatud puurid»

EL

EN «Free range eggs» «Barn eggs» «Enriched cages»

FR «Œufs de poules élevées en plein air» «Œufs de poules élevées au sol» «Cages aménagées»

HR «Jaja iz slobodnog uzgoja» «Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja» «Obogaćeni kavezi»

GA «Uibheacha saor-raoin» «Uibheacha sciobóil» «Cásanna Saibhrithe»

IT «Uova da allevamento all'aperto» «Uova da allevamento a terra» «Gabbie attrezzate»

LV «Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas» «Kūtī dētas olas» «Uzlaboti būri»

LT «Laisvai laikomų vištų kiaušiniai» «Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai» «Pagerinti narveliai»

HU «Szabad tartásban termelt tojás» «Alternatív tartásban termelt tojás» «Feljavított ketrecek»

MT «Bajd tat-tiġieg imrobbija barra» «Bajd tat-tiġieġ imrobbija mà l-art» «Gaġeg arrikkiti»

NL «Eieren van hennen met vrije uitloop» «Scharreleieren» «Aangepaste kooi»/ «Verrijkte kooi»

PL «Jaja z chowu na wolnym wybiegu» «Jaja z chowu ściółkowego» «Klatki ulepszone»

PT «Ovos de galinhas criadas ao ar livre» «Ovos de galinhas criadas no solo» «Gaiolas melhoradas»

RO «Ouă de găini crescute în aer liber» «Ouă de găini crescute în hale la sol» «CuÛti îmbunătăţite»

SK «Vajcia z chovu na voľnom výbehu» «Vajcia z podstielkového chovu» «Obohatené klietky»

SL «Jajca iz proste reje» «Jajca iz hlevske reje» «Obogatene kletke»

FI «Ulkokanojen munia» «Lattiakanojen munia» «Virikehäkit»

SV «Ägg från utehöns» «Ägg från frigående höns inomhus» «Inredd bur»



Allegato II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole di cui all'articolo 11, paragrafo 3

In vigore dal 28 novembre 2023


1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.


In particolare, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:


a) durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto. Questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche. Qualora siano state imposte restrizioni temporanee ai sensi della normativa dell'Unione, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all'aperto» nonostante tale restrizione;


b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo. Le autorità competenti possono autorizzare l'uso di spazi all'aperto per altri scopi, in particolare per l'installazione di pannelli solari, che non siano in conflitto con le condizioni di benessere degli animali di cui alla direttiva 1999/74/CE e non limitino la mobilità delle galline;


c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;


d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.


2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.


3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.


4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i), e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.



Allegato III

Regioni della Finlandia di cui all'articolo 24

In vigore dal 28 novembre 2023


- Lappi,


- Pohjois-Pohjanmaa,


- Kainuu,


- Pohjois-Karjala,


- Pohjois-Savo,


- Ahvenanmaa.



Allegato IV

Tavola di concordanza

In vigore dal 28 novembre 2023


Regolamento (CE) n. 589/2008 Presente regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466

Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 2 e 3 Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3 Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articolo 4 Articolo 5

Articolo 5 Articolo 3

Articolo 6 Articolo 6

Articolo 7 Articolo 7

Articolo 8 Articolo 8

Articolo 9 Articolo 4

Articolo 10 Articolo 9

Articolo 11 Articolo 10

Articolo 12 Articolo 11

Articolo 13 - -

Articolo 14 Articolo 12

Articolo 15 Articolo 13

Articolo 16 Articolo 14

Articolo 17 Articolo 15

Articolo 18 Articolo 16

Articolo 19 Articolo 17

Articolo 20 Articolo 5

Articolo 21 Articolo 6

Articolo 22 Articolo 7

Articolo 23 Articolo 8

Articolo 24 Articolo 9

Articolo 25 Articolo 10

Articolo 26 Articolo 18

Articolo 27 Articolo 19

Articolo 28 Articolo 20

Articolo 29 Articolo 21

Articolo 30 Articolo 22

Articolo 32 Articolo 11

Articolo 33 Articolo 23

Articolo 34 Articolo 24

Articolo 35 - -

Articolo 36 - -

Articolo 37 - Articolo 12

Allegato I Allegato I

Allegato II Allegato II

Allegato III Allegato III

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