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lunedì 19 settembre 2011
Cassazione "...Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame svolto da #################### contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della #################### s.r.l. per il riconoscimento della qualifica dirigenziale o, in subordine, di quadro, l'accertamento della giusta causa delle dimissioni e la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul TFR, al risarcimento del danno per dequalificazione professionale, danno biologico, morale e per mobbing; infine, per differenze retributive con condanna della #################### s.r.l. in solido con la #################### s.r.l....
LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14977
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 1 settembre 2006, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame svolto da #################### contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della #################### s.r.l. per il riconoscimento della qualifica dirigenziale o, in subordine, di quadro, l'accertamento della giusta causa delle dimissioni e la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul TFR, al risarcimento del danno per dequalificazione professionale, danno biologico, morale e per mobbing; infine, per differenze retributive con condanna della #################### s.r.l. in solido con la #################### s.r.l.
2. La Corte territoriale puntualizzava che :
- la pretesa di J. concerneva il riconoscimento, in relazione alle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la s.r.l ####################, della qualifica di dirigente o, in subordine, di quadro, a decorrere dal 4 gennaio 1991; l'accertamento della giusta causa delle dimissioni dalla s.r.l ####################, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di preavviso; il risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione subita, nonchè del mobbing sofferto ad opera del datore di lavoro;
l'accertamento che i compensi erogatigli dalla s.r.l ####################, società controllata dalla formale datrice di lavoro s.r.l ####################, erano parte integrante della retribuzione corrispostagli da quest'ultima, con conseguente condanna della stessa al pagamento alle differenze retributive dovutegli in relazione alla tredicesima ed alla quattordicesima mensilità, nonchè al TFR;
alla stregua delle declaratorie contrattuali, le mansioni in concreto svolto da J. erano riconducibili al 6 livello come emerso dal testimoniale acquisito alla causa;
- le mansioni assegnate con lettera del 18 novembre 1998, di ispettore con compiti di visite periodiche e relazioni settimanali in ordine al rispetto delle procedure interne da parte dei preposti alle sale cinematografiche, pur difformi da quelle precedentemente svolte, non determinavano alcuna dequalificazione per essere formalmente riferibili al livello di inquadramento e tali da utilizzare ed arricchire il patrimonio professionale acquisito con la precedente attività;
esclusa la dedotta dequalificazione, le dimissioni non risultavano assistite da giusta causa, onde l'infondatezza della richiesta della relativa indennità di preavviso;
- non risultavano azioni dal carattere persecutorio o discriminatorio, tali caratteri non rinvenendosi nè nell'aggressione verbale, rilevante ad altri fini, nè nel mutamento dell'ambiente di lavoro in favore di una collocazione più angusta e meno confortevole in difetto di elementi aliunde acquisiti, non potendo, a tal fine rilevare un'aggressione verbale;
- nessuna pretesa risarcitoria poteva, pertanto, riferirsi al dedotto mobbing, nè sussisteva nesso eziologico tra l'aggressione verbale e la patologia vascolare sofferta;
- j., sebbene legato da un rapporto di lavoro con la s.r.l.
Radio filmusica non aveva in concreto mai espletato attività lavorativa nè attività libero professionale in favore della predetta società e il compenso da questa formalmente corrisposto doveva imputarsi a corrispettivo della prestazione lavorativa in favore della s.r.l. ####################, onde le differenze retributive richieste in giudizio andavano esaminate tenuto conto delle somme complessivamente percepite da parte di entrambe le società. 5. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, #################### s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Radio filmusica s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. #################### ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del
ricorso e ha proposto ricorso incidentale, fondato su due motivi.
Entrambe le società hanno resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso incidentale.Motivi della decisione
4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.
5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia erronea interpretazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e art. 1414 c.c.;
erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.;
illogicità della motivazione per erronea imputazione alla #################### s.r.l. delle erogazioni effettuate a J. dalla società Radio filmusica (art. 360 c.p.c., n. 5,). Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la #################### obbligata al pagamento di spettanze di competenza della ####################, senza che J. avesse dimostrato la sussistenza di ipotetiche attività rese per la #################### e che di tali attività avesse concretamente fruito la #################### con conseguente onere in ordine alle obbligazioni retributive, senza compiere alcuna valutazione giuridica di istituti legali o contrattuali e pervenendo alla conclusione di un unitario centro di imputazione economica. Ad avviso della ricorrente, nessuna circostanza relativa all'unitarietà dei due soggetti giuridici è risultata provata. La motivazione si poggia su un'unica
deposizione testimoniale (del responsabile amministrativo della ####################) in ordine ai criteri di imputazione contabile nell'ambito del gruppo.
6. Rileva il Collegio che il quesito che correda il motivo, formulato a conclusione dei due motivi di censura avverso la sentenza impugnata, non si informa alle prescrizioni di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.
7. A norma della prima parte della citata disposizione del codice di rito, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto proposto in modo tale che la Corte non debba procedere ad una previa attività interpretativa, come accade in presenza di un quesito multiplo la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, onde procedere a singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (v., ex multis, Cass. 1906/2008).
8. Si è anche osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che quindi il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell'interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v., ex multis, Cass. 8463/2009; 4044/2009; Cass. S.U. 25117/2008).
9. Inoltre, questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione dell'art. 366 bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, per le censure previste dall'art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da
non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.
10. Inoltre, ove con un unico articolato motivo d'impugnazione, siano denunziati vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, tale censura è ammissibile solo se corredata da quesiti che contengano un reciproco rinvio, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU 7770/2009).
11. Nella specie, la formulazione dei plurimi quesiti in forma meramente ipotetica, senza indicare la regula iuris proposta dal ricorrente, nè individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto, non rispetta la prescrizione del codice di rito informandosi all'interpretazione datane dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 12. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094, 2222 c.c. in relazione all'art. 1362 c.c.; vizio di motivazione per illogicità della motivazione per erronea attribuzione della valenza retributiva alle spettanze erogate dalla soc. #################### a J. a titolo di compenso ex art. 2225 c.c.. Si censura la sentenza per aver qualificato come retribuzione
mensile, applicando gli istituti indiretti, i corrispettivi di lavoro autonomo erogati dalla Radiofirmusica.
13. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Invero, la denuncia di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito dell'insindacabile selezione e valutandone della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di un fatto decisivo e controverso, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, non rilevando la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
14 In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero, una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. 15. La sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini già indicati nello storico di lite, un iter argomentativo esaustivo, immune da contraddizioni e vizi logici e coerente con le emergenze istruttorie acquisite (in particolare, che il compenso, erogato a J.
dalla s.r.l. ####################, società non operativa, senza che questi avesse mai espletato attività lavorativa, nè attività libero professionale in favore della predetta società, veniva sommato al compenso erogato dalla #################### e che nei preventivi di spesa la sommatoria delle due erogazioni veniva imputata a tìtolo di compenso per J.).
16. Le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano, quindi, un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.
17. In definitiva, quindi, le doglianze della ricorrente si sostanziano nell'esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità. 18. Con il primo motivo del ricorso incidentale J. denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la dequalificazione professionale ponendo il mutamento di mansioni nell'alveo dell'esercizio dello ius variarteli datoriale, non accertando la corrispondenza delle mansioni, nè valutando che nessuna prova era stata offerta dalla società sull'esigenza di esercitare lo
ius variandi per asseriti motivi di riorganizzazione aziendale.
19. Il motivo è inammissibile. Osserva il collegio che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne attendibilità e concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
20. Per di più, le doglianze del ricorrente si sostanziano nell'esposizione di una lettura delle risultanze probatorie richiamate solo genericamente e per relatiomm (con espressione del tenore "come descritte dai testimoni") infirmando l'autosufficienza del ricorso e deducendo circostanze, quali l'asserita offerta di uscire dalla #################### ed entrare nella società Ionio comprovante la volontà datoriale di allontanarlo, per le quali trascura di indicare la sede e il segmento processuale in cui tale deduzione sarebbe avvenuta, onde consentire alla Corte di controllarne la novità, prima di procedere all'esame nel merito.
21. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. ed erronea, insufficiente, contraddittoria motivazione per aver la corte di merito denegato la de qualificazione e il mobbing. Il motivo si conclude con la formulazione di più quesiti di diritto.
22. Il motivo è inammissibile perchè, alla stregua della consolidata giurisprudenza richiamata al punto 10 che precede, i plurimi quesiti non consentono al Collegio di individuare su quale fatto controverso e decisivo vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU, n, 7770/2009).
23. Per le esposte considerazioni il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; spese compensate.
Corte Costituzionale "...giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»..."
Corte cost., Ord., 24-06-2011, n. 195Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», promosso dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento vertente tra P.R. e il Comune di #################### con ordinanza del 16 marzo 2010, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2011.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2010, il Giudice di pace di Rimini ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, R.P. aveva proposto opposizione contro il verbale redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale #################### e #################### il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l'11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 158, comma 1, del codice della strada (divieto di sosta);
che, secondo il rimettente, in forza della norma censurata, un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, è stato costretto al pagamento del contributo unificato;
che, pertanto, la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo poiché l'imposizione di tale contributo ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione non sarebbe equa, in caso di accertamento della fondatezza del ricorso, anche qualora fosse posta a carico dell'Amministrazione soccombente;
che, invero, detta norma, darebbe luogo ad una grave disparità di trattamento tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma altresì dell'art. 24 Cost.;
che, infatti, per effetto della disposizione censurata, i cittadini meno facoltosi si vedrebbero indirettamente privati della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall'art. 24 Cost.;
che, in relazione alla disparità fra cittadini introdotta dalla norma de qua, non rileverebbe la circostanza che i soggetti meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto il ricorso al giudice di pace resterebbe un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente più abbienti;
che, il principio della inviolabilità del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe stato ribadito nella sentenza di questa Corte n. 114 del 2004, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 30, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo all'obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di pace una somma a titolo di cauzione, all'atto del deposito di ricorso contro una sanzione per violazione dello stesso codice della strada;
che le motivazioni formulate in quella sentenza, secondo il rimettente, ben possono essere ritenute applicabili alla norma de qua;
che, secondo il Giudice di pace rimettente, anche nella norma censurata, come nel caso dell'obbligo di versamento della cauzione, l'imposizione, in via generalizzata, del pagamento del contributo unificato all'atto del deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non è in alcun modo funzionale alle esigenze del processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni amministrative, scoraggiandone la tutela giurisdizionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, dal momento che l'inadempimento, da parte del ricorrente, della prestazione patrimoniale imposta dalla censurata disposizione, a differenza da quella censurata nel precedente citato dal rimettente (sentenza n. 114 del 2004), non determinerebbe l'inammissibilità del gravame;
che, secondo l'interveniente, in ogni caso il rimettente non spiega in che modo il costo corrispondente al contributo unificato dovuto possa incidere nella decisione di adire o meno l'autorità giudiziaria;
che il Presidente del Consiglio, inoltre, ha eccepito la estrema genericità delle motivazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione, evidenziando che, anche ammesso che l'obbligatorietà del contributo possa determinare un fattore di dissuasione alla proposizione del ricorso, non sarebbe stato individuato in che modo detto costo possa incidere, con modalità discriminatorie, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di un verbale di accertamento della polizia stradale;
che, nel merito, il Presidente del Consiglio ha chiesto che sia dichiarata l'infondatezza del ricorso, dal momento che la ripartizione in fasce di valore dell'entità del contributo assicurerebbe che la copertura dei costi di giustizia sia posta a carico degli utenti in proporzione ai servizi offerti.
Considerato che, in base a quanto riferisce il rimettente nella propria ordinanza, il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente;
che, dunque, la norma censurata, che impone il pagamento del predetto contributo, è già stata spontaneamente applicata dal ricorrente;
che, pertanto, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;
che pertanto, come recentemente affermato da questa Corte in caso analogo (ordinanza n. 143 del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall'art 2, comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», promosso dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento vertente tra P.R. e il Comune di #################### con ordinanza del 16 marzo 2010, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2011.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2010, il Giudice di pace di Rimini ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, R.P. aveva proposto opposizione contro il verbale redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale #################### e #################### il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l'11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 158, comma 1, del codice della strada (divieto di sosta);
che, secondo il rimettente, in forza della norma censurata, un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, è stato costretto al pagamento del contributo unificato;
che, pertanto, la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo poiché l'imposizione di tale contributo ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione non sarebbe equa, in caso di accertamento della fondatezza del ricorso, anche qualora fosse posta a carico dell'Amministrazione soccombente;
che, invero, detta norma, darebbe luogo ad una grave disparità di trattamento tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma altresì dell'art. 24 Cost.;
che, infatti, per effetto della disposizione censurata, i cittadini meno facoltosi si vedrebbero indirettamente privati della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall'art. 24 Cost.;
che, in relazione alla disparità fra cittadini introdotta dalla norma de qua, non rileverebbe la circostanza che i soggetti meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto il ricorso al giudice di pace resterebbe un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente più abbienti;
che, il principio della inviolabilità del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe stato ribadito nella sentenza di questa Corte n. 114 del 2004, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 30, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo all'obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di pace una somma a titolo di cauzione, all'atto del deposito di ricorso contro una sanzione per violazione dello stesso codice della strada;
che le motivazioni formulate in quella sentenza, secondo il rimettente, ben possono essere ritenute applicabili alla norma de qua;
che, secondo il Giudice di pace rimettente, anche nella norma censurata, come nel caso dell'obbligo di versamento della cauzione, l'imposizione, in via generalizzata, del pagamento del contributo unificato all'atto del deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non è in alcun modo funzionale alle esigenze del processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni amministrative, scoraggiandone la tutela giurisdizionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, dal momento che l'inadempimento, da parte del ricorrente, della prestazione patrimoniale imposta dalla censurata disposizione, a differenza da quella censurata nel precedente citato dal rimettente (sentenza n. 114 del 2004), non determinerebbe l'inammissibilità del gravame;
che, secondo l'interveniente, in ogni caso il rimettente non spiega in che modo il costo corrispondente al contributo unificato dovuto possa incidere nella decisione di adire o meno l'autorità giudiziaria;
che il Presidente del Consiglio, inoltre, ha eccepito la estrema genericità delle motivazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione, evidenziando che, anche ammesso che l'obbligatorietà del contributo possa determinare un fattore di dissuasione alla proposizione del ricorso, non sarebbe stato individuato in che modo detto costo possa incidere, con modalità discriminatorie, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di un verbale di accertamento della polizia stradale;
che, nel merito, il Presidente del Consiglio ha chiesto che sia dichiarata l'infondatezza del ricorso, dal momento che la ripartizione in fasce di valore dell'entità del contributo assicurerebbe che la copertura dei costi di giustizia sia posta a carico degli utenti in proporzione ai servizi offerti.
Considerato che, in base a quanto riferisce il rimettente nella propria ordinanza, il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente;
che, dunque, la norma censurata, che impone il pagamento del predetto contributo, è già stata spontaneamente applicata dal ricorrente;
che, pertanto, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;
che pertanto, come recentemente affermato da questa Corte in caso analogo (ordinanza n. 143 del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall'art 2, comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Cassazione "...Codice della strada - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957..."
CIRCOLAZIONE STRADALE - CORTE COSTITUZIONALE
Corte cost., Sent., 07-04-2011, n. 118
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona nel procedimento vertente tra la #################### s.p.a. e il Ministero dell'Interno con ordinanza del 2 dicembre 2009, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti l'atto di costituzione della #################### s.p.a. nonchè gli atti di intervento dell'A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l'avvocato #################### per la #################### s.p.a. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. - Con ordinanza del 2 dicembre 2009 (r.o. n. 282 del 2010), il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
Il rimettente riferisce di essere investito del giudizio di opposizione a processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa proposto da una società, quale «committente esclusivo» di un trasporto su strada di merci pericolose: trasporto in relazione al quale identica contestazione era stata elevata, a seguito di controllo della polizia stradale, anche nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Di qui la rilevanza della questione, la quale inciderebbe sulla stessa «legittimità [della] identificazione dei soggetti passivi della verbalizzazione».
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente deduce, innanzitutto, il contrasto della disposizione censurata con il principio di personalità della responsabilità, enunciato in rapporto alle sanzioni amministrative dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e che - secondo il giudice a quo - costituirebbe espressione dell'analogo principio sancito, in materia penale, dall'art. 27 Cost.
L'art. 168, comma 10, cod. strada sottoporrebbe, infatti, a sanzione il proprietario del mezzo e il «committente esclusivo» a titolo di responsabilità oggettiva, non essendo le violazioni in alcun modo imputabili ai predetti soggetti, privi di qualsiasi «facoltà» di effettuare controlli sulle modalità di esercizio del trasporto.
In particolare, il committente si limiterebbe a rivolgersi a un professionista abilitato al trasporto di merci pericolose e dotato di mezzi omologati a tal fine: il che gli consentirebbe - anche in forza dei principi di affidamento del pubblico e della clientela, sanciti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) - di confidare nel rispetto della normativa vigente e nell'esecuzione della prestazione secondo le regole della buona tecnica. Il committente non potrebbe essere, pertanto, chiamato a rispondere delle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento del professionista, in relazione al quale sarebbe piuttosto il soggetto danneggiato.
Sanzionando soggetti ai quali l'infrazione stradale non è addebitabile, la norma censurata violerebbe anche il principio di ragionevolezza.
Al riguardo, il rimettente rileva come la disposizione in esame si differenzi da quella dall'art. 196, comma 1, cod. strada, che, sulla falsariga di quanto previsto nell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, stabilisce che «per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo [...] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta»: regola generale la cui ratio - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - risiede nella duplice necessità di evitare che numerose norme sulla circolazione stradale restino eluse e che i danneggiati da sinistri stradali possano non ottenere il giusto risarcimento. Di contro, l'art. 168, comma 10, cod. strada configurerebbe in capo al proprietario del mezzo e al «committente esclusivo» del trasporto una responsabilità, non solidale e alternativa, ma
«parallela» e per fatto altrui: assetto da reputare privo di razionale giustificazione, poiché il responsabile materiale della violazione risulterebbe «già necessariamente individuato» e nessuna norma rischierebbe di venire elusa. Ciò, senza considerare che - proprio perché si tratta di responsabilità distinte e non solidali - la possibile coincidenza tra le varie figure sanzionate potrebbe determinare «la paradossale evenienza che un soggetto, seppure responsabile, venga sanzionato due volte per il medesimo fatto».
Un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost., per trattamento differenziato di situazioni uguali, si connetterebbe alla circostanza che la norma censurata sottoponga a sanzione il solo committente «in via esclusiva». Nella grande maggioranza dei casi, infatti, il committente non è in grado di controllare se i propri prodotti vengano trasportati da soli o insieme a quelli di altri committenti: con la conseguenza che l'elemento differenziale, ai fini dell'assoggettabilità a sanzione, non rientrerebbe nella «disponibilità» dell'interessato. La stessa distinzione tra committente in via esclusiva o meno apparirebbe, d'altra parte, irragionevole, «dal momento che tutti i committenti usufruiscono di un medesimo servizio».
Sarebbe, altresì, violato l'art. 117, primo comma, Cost., per inadempimento di obblighi internazionali e mancato rispetto dei vincoli «di omogeneità e di parità di trattamento di tutti i cittadini europei derivanti dall'ordinamento comunitario». La disciplina dettata dalla disposizione censurata risulterebbe, infatti, non conforme all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, successivamente recepito anche in ambito comunitario (in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 2008/68/CE). Il citato Accordo contemplerebbe, infatti, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3 dell'allegato A, una dettagliata ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di
trasporto (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, riempitore, imballatore), della quale l'art. 168, comma 10, cod. strada non avrebbe tenuto affatto conto.
Ne deriverebbe una concorrente lesione dell'art. 3 Cost. per difetto di «coerenza interna dell'ordinamento giuridico», ove si consideri che lo stesso art. 168 cod. strada, ai commi da 7 a 9-ter, delinea un sistema sanzionatorio volto a garantire proprio il rispetto dell'Accordo ADR, specificamente richiamato dal comma 1.
Risulterebbe leso, per altro verso, l'art. 23 Cost., giacché, nel comminare una sanzione a carattere «patrimoniale» nei confronti di soggetti esenti da ogni responsabilità, la norma denunciata oltrepasserebbe i limiti del legittimo «esercizio del potere impositivo attribuito allo Stato [...] dal parametro in parola».
Irragionevole risulterebbe, infine, l'estensione al trasporto delle merci pericolose della disciplina sanzionatoria relativa all'eccesso di carico dei veicoli adibiti al trasporto di cose, cui si riferisce il richiamato art. 167, comma 9, cod. strada. In quest'ultima ipotesi, infatti, la responsabilità del «committente esclusivo», almeno sotto il profilo della culpa in vigilando, potrebbe essere fatta discendere dalla circostanza che egli è a conoscenza della quantità di merce trasportata e, quindi, dell'eventuale sovraccarico del veicolo, dal quale potrebbe trarre vantaggio in termini di risparmio di spesa dovuto all'utilizzazione di un singolo mezzo di trasporto. Al contrario, nel caso di trasporto di merci pericolose, il committente non acquisirebbe alcun vantaggio dalla violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto, ma ne sarebbe danneggiato, dal momento che i beni di
sua proprietà verrebbero messi in pericolo. D'altro canto, egli non avrebbe alcuna possibilità di effettuare i controlli necessari sui mezzi utilizzati e sulle loro dotazioni nel corso dell'intero viaggio. Da ciò conseguirebbe la violazione del principio di eguaglianza, perché la norma disporrebbe un trattamento uguale di situazioni differenti.
2. - È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la norma in esame andrebbe coordinata con la nuova disciplina in materia di autotrasporto introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), disciplina che ruota intorno al principio della «responsabilità condivisa», tra gli operatori della cosiddetta «filiera del trasporto» (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), per le violazioni di alcune delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale. Il relativo meccanismo, attivato con l'accertamento da parte della polizia stradale della violazione commessa dal conducente, mira segnatamente a favorire la contrattazione in forma scritta, al fine di garantire la certezza dei rapporti tra le parti. Se, infatti, l'operatore di polizia verifica
che dal contratto, presente a bordo del mezzo, e dall'eventuale documentazione di accompagnamento risultano modalità di esecuzione della prestazione incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme del codice della strada, egli contesta la violazione al soggetto che vi ha dato causa con le istruzioni, e, inoltre, al committente, al caricatore e al proprietario delle merci: questi ultimi, dunque, risponderanno per fatto proprio, in concorso con il conducente.
Diversamente, se la copia del contratto, stipulato in forma scritta, non fosse a bordo del veicolo, l'organo accertatore ne richiede la presentazione, unitamente all'eventuale documentazione di accompagnamento; in caso di mancata esibizione sono previste apposite sanzioni.
Infine, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato oralmente, il committente viene invitato a produrre la documentazione da cui risulti che le istruzioni impartite al vettore non contrastano con il rispetto della norma che il conducente ha violato.
L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della responsabilità in capo al vettore e al committente sarebbe, quindi, almeno la colpa: essi rispondono, infatti, dell'infrazione commessa dal conducente solo se vi abbiano cooperato, non predisponendo adeguate e vincolanti istruzioni di sicurezza.
Escluso, dunque, che la norma censurata preveda una forma di responsabilità oggettiva, essa non contrasterebbe neppure con l'Accordo ADR, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. L'art. 168 cod. strada si limiterebbe, infatti, a prevedere le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute in detto Accordo; quest'ultimo, d'altro canto, al punto 1.4.2.1.3 dell'allegato A, stabilisce specificamente che «quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi»: donde l'infondatezza dell'assunto del giudice a quo, secondo il quale l'atto internazionale in parola non sarebbe riferibile al committente.
L'Avvocatura dello Stato ricorda, da ultimo, come la norma censurata riproduca la disposizione contenuta nell'art. 121, nono comma, del previgente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli): disposizione che questa Corte ha ritenuto non contrastante con l'art. 3 Cost., escludendo, in particolare, che essa configurasse «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale» (ordinanza n. 3 del 1989). Alla luce di una corretta esegesi della norma, condotta sulla base dei lavori parlamentari, il conducente, il proprietario e il committente dovevano ritenersi, infatti, gravati da autonomi obblighi di comportamento, consistenti segnatamente in un dovere di vigilanza: con la
conseguenza che ciascuno di detti soggetti rispondeva per fatto proprio.
3. - Si è costituita la s.p.a. ####################, opponente nel giudizio a quo.
Ribadita la rilevanza della questione, la parte privata ha chiesto che la stessa venga accolta sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.
4. - È intervenuta, inoltre, la A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni), ritenendosi a ciò legittimata - alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa all'ammissibilità dell'intervento di soggetti investiti di funzioni di rappresentanza di interessi generali, quali gli ordini professionali - in quanto chiamata a svolgere, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale, compiti di tutela delle imprese italiane produttrici di armi, munizioni ed esplosivi per il mercato civile, nonché di rappresentanza delle medesime nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. L'intervento sarebbe finalizzato, nella specie, a tutelare un interesse comune delle imprese associate, le quali, nell'attività quotidiana, devono ricorrere al trasporto di prodotti pericolosi.
L'interveniente ha, quindi, riproposto le considerazioni già svolte dalla s.p.a. ####################, concludendo per la declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di giudizio.
5. - Con memorie depositate il 2 febbraio 2011, di contenuto sostanzialmente identico, la s.p.a. #################### e la A.N.P.A.M. hanno insistito per l'accoglimento della questione.
In particolare, hanno ribadito l'irragionevolezza dell'equiparazione del regime sanzionatorio relativo al trasporto di merci pericolose a quello previsto per l'eccesso di carico. Solo nel caso dell'eccesso di carico, sanzionato dall'art. 167 cod. strada, infatti, il committente esclusivo potrebbe trarre un ingiusto vantaggio dalla violazione delle norme sulla circolazione, perché egli sarebbe consapevole della quantità di carico eccedente la misura trasportabile; inoltre, il solo comma 7 dell'art. 168 cod. strada sanziona l'eccesso di carico delle merci pericolose, mentre le disposizioni contenute negli altri commi non riguardano detta violazione.Motivi della decisione
1. - Il Giudice di pace di Verona dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano «sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, anzitutto, i principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27 Cost.), configurando in capo al proprietario del veicolo e al committente una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo: detti soggetti sarebbero, infatti, estranei alla violazione commessa ed esenti da ogni colpa, perché privi della possibilità di effettuare controlli sulle modalità di esercizio del trasporto. La natura autonoma, e non solidale, della responsabilità comporterebbe, d'altro canto, che, nel caso di cumulo di più qualità fra quelle contemplate dalla norma in capo allo stesso soggetto, quest'ultimo, se pure responsabile, verrebbe sanzionato due volte per il medesimo fatto.
Con l'assoggettare a sanzioni pecuniarie persone estranee all'illecito commesso, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 23 Cost., oltrepassando i limiti del legittimo esercizio del potere dello Stato di imporre prestazioni patrimoniali.
La norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost. anche sotto due ulteriori e distinti profili. In primo luogo, in quanto la responsabilità del committente è prevista unicamente quando si tratti di trasporto eseguito «per suo conto esclusivo»: previsione che risulterebbe irragionevole e foriera di una disparità di trattamento fra situazioni uguali, giacché il committente non sarebbe normalmente in grado di controllare se le proprie merci vengano trasportate da sole o assieme a merci altrui, né usufruirebbe di un servizio diverso a seconda della sua esclusività o meno.
In secondo luogo, in quanto l'estensione al trasporto di merci pericolose della disciplina relativa al sovraccarico dei mezzi adibiti al trasporto di cose, alla quale si riferisce il richiamato art. 167, comma 9, cod. strada, implicherebbe una irrazionale equiparazione di situazioni differenti. In quest'ultimo caso, il «committente esclusivo» sarebbe infatti a conoscenza della quantità di merce trasportata e, quindi, dell'eccesso di carico del veicolo, dal quale potrebbe trarre vantaggio in termini di risparmio di spesa. Al contrario, nel caso di trasporto di merci pericolose, il committente non solo non sarebbe in grado di controllare l'osservanza delle norme di sicurezza, ma verrebbe altresì danneggiato dalla loro violazione, la quale metterebbe in pericolo i beni di sua proprietà.
Il censurato art. 168, comma 10, cod. strad. violerebbe, ancora, l'art. 117, primo comma, Cost., non tenendo conto della dettagliata ripartizione delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, riempitore, imballatore) prefigurata dall'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e indi recepito anche in ambito comunitario (in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 2008/68/CE). Di qui anche un conclusivo profilo di violazione dell'art. 3 Cost., connesso al fatto che l'art. 168 cod. strada, ai commi da 7 a 9-ter, delinea un sistema sanzionatorio volto proprio ad assicurare il rispetto del citato Accordo ADR, con conseguente
incoerenza interna della normativa.
2. - In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento dell'A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione (tra le ultime, sentenza n. 48 del 2010); principio ritenuto derogabile soltanto in favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 263 e n. 151 del 2009; ordinanze n. 393 e n. 96 del 2008).
Nel caso in esame, l'A.N.P.A.M. si dichiara portatrice di un interesse a carattere generale di tutte le imprese produttrici di armi, munizioni ed esplosivi per il mercato civile, le quali, nella loro quotidiana attività, devono inevitabilmente ricorrere al trasporto del prodotto pericoloso. La posizione giuridica dell'A.N.P.A.M., quindi, non risulta suscettibile di essere pregiudicata in modo immediato e irrimediabile dall'esito del giudizio incidentale, dal momento che la categoria - di cui l'interveniente assume essere ente esponenziale - potrebbe ricevere nocumento solo in via indiretta, allorché ad uno dei produttori venissero irrogate le sanzioni previste nella richiamata disposizione.
3. - Nel merito, la questione non è fondata, in relazione a tutti i parametri invocati.
4. - Quanto alla prima censura, inerente all'asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27 Cost.), è dirimente, a prescindere da ogni altro rilievo, la considerazione che le doglianze del rimettente poggiano su un erroneo presupposto interpretativo. Tale deve ritenersi l'assunto in forza del quale la norma censurata configurerebbe, a carico del proprietario del veicolo e del committente del trasporto, una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo.
Questa Corte ha già avuto modo di escludere la correttezza di tale lettura, pronunciando su questione parzialmente analoga avente ad oggetto l'art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 303, recante il «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale»), come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli): norma di tenore identico a quello del primo periodo dell'art. 167, comma 9, del vigente codice della strada, cui la disposizione censurata rinvia (ordinanza n. 3 del 1989).
Nell'occasione, questa Corte ha disatteso la tesi secondo cui la disposizione dianzi citata avrebbe delineato «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale», rilevando come essa, al contrario, ponesse a carico dei soggetti coinvolti - conducente, proprietario del veicolo e committente - «autonomi obblighi di comportamento che si sostanziano [...] in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso». Con la conseguenza che «i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali». A sostegno della conclusione, si è fatto leva, in particolare, sull'avvenuto superamento, a seguito dei rilievi mossi nel corso dei lavori preparatori, dell'originaria impostazione della proposta di legge n. 299, presentata alla Camera dei deputati il 10 luglio 1979, in forza della quale proprietario e
committente avrebbero dovuto rispondere delle violazioni «in solido» con il conducente.
La circostanza - su cui lo stesso rimettente pone l'accento - che la responsabilità prevista dalla norma censurata non abbia carattere solidale, diversamente da quella sancita in via generale dall'art. 196 cod. strada a carico del proprietario del veicolo, dimostra, in effetti, il contrario di quello che il giudice a quo intenderebbe provare: e, cioè, che la responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso nella specie derogare.
Le indicazioni fornite da questa Corte sono state, d'altro canto, recepite dalla giurisprudenza di legittimità sia con riguardo al citato art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (Cass., 26 maggio 1995, n. 5854), sia in relazione all'art. 167, comma 9, del codice della strada vigente, in cui esso è stato trasfuso: essendosi ribadito, in specie, che tale disposizione pone a carico del committente un obbligo, distinto da quello del conducente e del proprietario, di vigilanza sull'idoneità del veicolo da utilizzare all'esecuzione del trasporto, in relazione alle prescrizioni normative (Cass., 29 novembre 2001, n. 15194).
Ad analoga conclusione deve quindi pervenirsi anche con riguardo al trasporto dei materiali pericolosi, al quale dalla norma denunciata viene esteso il regime di responsabilità in questione. Per il resto, sarà compito del giudice verificare, in rapporto alle specificità delle singole violazioni che vengono in rilievo - descritte dai commi da 7 a 9-ter dello stesso art. 168 cod. strada - e tenuto conto della particolare regolamentazione della materia, se ed entro quali limiti l'adempimento del predetto dovere di vigilanza possa considerarsi concretamente esigibile, trattandosi di presupposto per la configurabilità della colpa. Tutto ciò, indipendentemente dall'operatività della normativa, evocata dall'Avvocatura generale dello Stato, di cui al d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attività di autotrasportatore) e dalla riferibilità, per quanto attiene alla cosiddetta responsabilità condivisa del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di detta disciplina anche alle violazioni dell'art. 168 cod. strada, testualmente applicabile solo alle violazioni dell'art. 167 cod. strada (art. 7, comma 6, lettera e, del citato decreto legislativo).
5. - Quanto, poi, al denunciato rischio di una duplice punizione dello stesso soggetto per il medesimo fatto, nel caso di cumulo di più qualifiche fra quelle contemplate dalla norma (rischio che deriverebbe proprio dal carattere autonomo delle singole responsabilità), vale osservare, da un lato, come l'eventualità che il committente del trasporto sia anche il conducente o il proprietario del veicolo per esso utilizzato appaia meramente teorica, e in fatto non ricorra nel giudizio a quo; dall'altro, come il risultato paventato possa essere in ogni caso evitato in via interpretativa - laddove la regola cautelare violata risultasse unitaria - tramite l'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
6. - Le considerazioni che precedono comportano anche l'insussistenza dell'ipotizzata violazione dell'art. 23 Cost.: censura basata, peraltro, su un argomento non pertinente rispetto al parametro, venendo il vulnus costituzionale fatto discendere - non già dall'inosservanza della riserva di legge ivi sancita - ma esclusivamente dalla circostanza che la norma in esame sottoponga a sanzioni pecuniarie soggetti in tesi estranei all'illecito, e dunque dal medesimo rilievo posto a fondamento della denunciata lesione del principio di ragionevolezza.
7. - Per quanto attiene agli ulteriori profili di pretesa violazione dell'art. 3 Cost., parimenti insussistente è quello legato alla circostanza che il committente sia chiamato a rispondere delle violazioni in discorso unicamente «quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
La censura poggia, in effetti, sul presupposto che la formula «per suo conto esclusivo» attenga alla merce caricata sul singolo veicolo, la quale dovrebbe appartenere, in tesi, ad un unico committente affinché la responsabilità divenga operante. Per converso, tanto nella terminologia del codice civile (si veda, in specie, l'art. 1737, recante la definizione del contratto di spedizione), quanto nell'ambito della disciplina speciale del trasporto (si consideri, in particolare, la distinzione fra il trasporto «in conto proprio» e il trasporto «per conto di terzi», quali definiti dagli artt. 31 e 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada») l'espressione «per conto»
assume la valenza di «nell'interesse». In questa prospettiva, la nozione di trasporto eseguito «per [...] conto esclusivo» del committente si contrappone, non già a quella di trasporto eseguito a favore di più committenti, ma all'altra di trasporto eseguito anche nell'interesse del trasportatore, e cioè per soddisfare anche esigenze dell'impresa di quest'ultimo.
Tale lettura esclude le incongruenze denunciate dal giudice a quo, essendo la situazione appena sopra indicata, da un lato, agevolmente verificabile dal committente nella generalità dei casi, e, dall'altro, atta a determinare una differenziazione non irragionevolmente valorizzabile dal legislatore ai fini che qui rilevano.
8. - Contrariamente a quanto assume il rimettente, il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure dalla avvenuta equiparazione, sotto l'aspetto considerato, delle violazioni relative al trasporto di materiali pericolosi, sanzionate dall'art. 168 cod. strada, a quelle concernenti il sovraccarico dei veicoli, di cui al precedente art. 167 (il quale punisce, in realtà, anche violazioni di altro tipo, attinenti ai limiti alla circolazione dei veicoli che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità: art. 167, commi 4 e 7, cod. strada).
Le fattispecie poste a confronto non presentano, infatti, gli elementi differenziali che, ad avviso del giudice a quo, renderebbero irragionevole detto allineamento.
Quanto alla culpa in vigilando del committente - ipotizzabile, secondo il rimettente, solo in rapporto all'eccesso di carico - si è già rimarcato come la sua configurabilità in concreto condizioni, in base ai principi generali, la responsabilità di detto soggetto anche in rapporto alle infrazioni alla disciplina del trasporto di materiali pericolosi (infrazioni tra le quali rientra, peraltro, anche il sovraccarico del veicolo: art. 168, comma 7, cod. strada).
Inoltre, non diversamente dalle restanti violazioni delle regole cautelari attinenti al trasporto di materiali pericolosi, anche l'eccessivo carico del mezzo di trasporto, rendendone meno sicura la circolazione, ingenera il rischio della perdita o del danneggiamento della merce: sicché non è condivisibile nemmeno l'altro argomento del giudice a quo, secondo il quale il committente trarrebbe vantaggio dagli illeciti amministrativi previsti dall'art. 167 cod. strada, mentre potrebbe essere soltanto danneggiato da quelli contemplati nell'articolo che segue.
9. - Parimenti infondata, infine, è la censura di violazione degli artt. 117, primo comma, e 3 Cost., conseguente all'asserita non conformità della norma censurata alle previsioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR).
Al riguardo, va rilevato che il comma 2 dell'art. 168 cod. strada rinvia specificamente agli allegati a detto Accordo per la disciplina della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali». In tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati all'Accordo ADR vengono ad integrare - anche per quanto attiene alla determinazione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti coinvolti nelle operazioni - la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 168 cod. strada, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato comma 2: il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all'atto internazionale di cui si tratta.
Il richiamo all'art. 167, comma 9, operato dal censurato comma 10 dell'art. 168 cod. strada, ha, a sua volta, una valenza estensiva, e non già delimitativa dell'area della responsabilità (basti considerare, al riguardo, l'esplicito riferimento del comma 9, secondo periodo, dell'art. 168 cod. strada alla responsabilità del «trasportatore», in contrapposizione a quella del conducente: soggetto - il trasportatore - contemplato dall'Accordo ADR, e non pure dall'art. 167, comma 9, cod. strada).
Detta estensione non può reputarsi, d'altra parte, contrastante con l'Accordo, il cui art. 5 stabilisce espressamente che i trasporti da esso regolati restano soggetti alle norme nazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale: norme che, per quanto qui rileva, prevedono, come principio di massima, la corresponsabilizzazione del proprietario del veicolo e del committente per le violazioni relative ai trasporti di cose, come emerge non soltanto dall'art. 167, comma 9, ma anche dall'art. 10, comma 23, cod. strada, con particolare riguardo ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
Inoltre, l'allegato A all'Accordo, se da un lato contempla uno specifico dovere di cooperazione del terzo nell'esecuzione del trasporto, il quale deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi (punto 1.4.2.); dall'altro, fornisce un'indicazione dichiaratamente non esaustiva degli obblighi degli altri «operatori» (punto 1.4.3), consentendo, in tal modo, ai singoli Stati di ampliarne l'area.
10. - La questione sollevata va, in conclusione, dichiarata non fondata.P.Q.M.
La Corte costituzionale
dichiara inammissibile l'intervento della A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
domenica 18 settembre 2011
ESCE A FUMARE IN UN PARCO DI BERGAMO E VIENE UCCISO DA UN FULMINE
ESCE A FUMARE IN UN PARCO DI BERGAMO E VIENE UCCISO DA UN FULMINE
=
(AGI) - Bergamo, 18 set. - E' morto colpito da un fulmine
mentre si trovava in un parco a fumare. La vittima
dell'incredibile incidente Cristiano Toscano, 40 anni,
milanese, operaio dell'Atm. Ieri l'uomo era andato a visitare
un collega bergamasco ed erano finiti al paese natale di
quest'ultimo, per guardare in un bar la partita dell'Inter. A
un certo punto, nonostante il temporale, Toscano e' uscito nel
parco pubblico vicino al bar per fumare una sigaretta. Ed e'
stato li' che e' stato colpito dal fulmine, che l'ha ucciso sul
colpo. Il lampo ha provocato un sovraccarico in tutta la zona,
facendo saltare anche il contatore del bar. Visto che il locale
era rimasto al buio il bergamasco e' uscito a cercare il suo
amico e lo ha trovato riverso a terra. Ha subito chiamato il
118 ma ormai per l'uomo non c'era piu' niente da fare. (AGI)
Bg1/Uba
181001 SET 11
NNNN
(AGI) - Bergamo, 18 set. - E' morto colpito da un fulmine
mentre si trovava in un parco a fumare. La vittima
dell'incredibile incidente Cristiano Toscano, 40 anni,
milanese, operaio dell'Atm. Ieri l'uomo era andato a visitare
un collega bergamasco ed erano finiti al paese natale di
quest'ultimo, per guardare in un bar la partita dell'Inter. A
un certo punto, nonostante il temporale, Toscano e' uscito nel
parco pubblico vicino al bar per fumare una sigaretta. Ed e'
stato li' che e' stato colpito dal fulmine, che l'ha ucciso sul
colpo. Il lampo ha provocato un sovraccarico in tutta la zona,
facendo saltare anche il contatore del bar. Visto che il locale
era rimasto al buio il bergamasco e' uscito a cercare il suo
amico e lo ha trovato riverso a terra. Ha subito chiamato il
118 ma ormai per l'uomo non c'era piu' niente da fare. (AGI)
Bg1/Uba
181001 SET 11
NNNN
PESCHERECCIO AFFONDATO:APERTO CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA'
PESCHERECCIO AFFONDATO:APERTO CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA'
OBIETTIVO E' RECUPERO DEI CORPI DEI DUE MARINAI DISPERSI
(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 18 SET - E' stato aperto un conto
corrente bancario su cui versare una quota per la famiglia dei
marinai Vincenzo e Alfonso Guida, padre e figlio di Ercolano
(Napoli) dispersi dall'11 agosto scorso a seguito dell'incidente
col peschereccio 'Giovanni Padre' nel mare di Ischia.
L'iniziativa e' promossa dal Comitato 'Mare e Solidarieta''
presieduto dal sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo e ha
l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni a sostegno della
famiglia, vittima del tragico incidente, ed e' tesa al recupero
dei corpi. Il conto corrente e' aperto presso la Banca di
Credito Popolare di Ercolano IBAN IT 75X0514240140103571091510.
Al riguardo Immacolata Ramaglia, madre di Alfonso Guida e moglie
di Vincenzo dice: ''Mi appello al cuore di tutti in particolare
delle mamme ercolanesi perche' possano fare delle offerte per il
recupero di un padre e di un figlio di questa terra''. (ANSA)
YW1-TOR
18-SET-11 10:24 NNNN
OBIETTIVO E' RECUPERO DEI CORPI DEI DUE MARINAI DISPERSI
(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 18 SET - E' stato aperto un conto
corrente bancario su cui versare una quota per la famiglia dei
marinai Vincenzo e Alfonso Guida, padre e figlio di Ercolano
(Napoli) dispersi dall'11 agosto scorso a seguito dell'incidente
col peschereccio 'Giovanni Padre' nel mare di Ischia.
L'iniziativa e' promossa dal Comitato 'Mare e Solidarieta''
presieduto dal sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo e ha
l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni a sostegno della
famiglia, vittima del tragico incidente, ed e' tesa al recupero
dei corpi. Il conto corrente e' aperto presso la Banca di
Credito Popolare di Ercolano IBAN IT 75X0514240140103571091510.
Al riguardo Immacolata Ramaglia, madre di Alfonso Guida e moglie
di Vincenzo dice: ''Mi appello al cuore di tutti in particolare
delle mamme ercolanesi perche' possano fare delle offerte per il
recupero di un padre e di un figlio di questa terra''. (ANSA)
YW1-TOR
18-SET-11 10:24 NNNN
sabato 17 settembre 2011
MANOVRA: DA OGGI PIU' FACILE TRASFERIRE DIPENDENTI PA
MANOVRA: DA OGGI PIU' FACILE TRASFERIRE DIPENDENTI
PA =
(AGI) - Roma, 17 set - Da oggi sara' piu' facile trasferire, a
costo zero, i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
esclusi i magistrati. I pubblici dipendenti potranno essere
trasferiti in un'altra sede della stessa regione, eccetto i
dipendenti del ministero dell'Interno che potranno essere
trasferiti in tutta Italia. E' entrato, infatti, in vigore, con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 29
dell'articolo 1 della manovra. "I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
dlgs 165/2001, esclusi i magistrati - si legge nella manovra -
su richiesta del datore di lavoro sono tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di
motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e'
consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.
Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento
puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale
di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".(AGI)
Mal
171545 SET 11
NNNN
(AGI) - Roma, 17 set - Da oggi sara' piu' facile trasferire, a
costo zero, i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
esclusi i magistrati. I pubblici dipendenti potranno essere
trasferiti in un'altra sede della stessa regione, eccetto i
dipendenti del ministero dell'Interno che potranno essere
trasferiti in tutta Italia. E' entrato, infatti, in vigore, con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 29
dell'articolo 1 della manovra. "I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
dlgs 165/2001, esclusi i magistrati - si legge nella manovra -
su richiesta del datore di lavoro sono tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di
motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e'
consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.
Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento
puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale
di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".(AGI)
Mal
171545 SET 11
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Malaria: da istituto Pasteur progressi per un vaccino
MALARIA: DA ISTITUTO PASTEUR PROGRESSI PER UN VACCINO
TEST PRELIMINARI HANNO DATO PROTEZIONE DAL 64% AL 77% CASI
(ANSA) - ROMA, 17 SET - Passi avanti significativi per la
messa a punto di un vaccino contro la malaria. Ad annunciarlo
sulla rivista americana New England Journal of Medicine un
gruppo di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi,
coordinati da Pierre Druhile.
Grazie ad uno studio preliminare condotto in Burkina Faso su
45 bambini di 1-2 anni di eta', il candidato vaccino ha indotto
la protezione dall'infezione dal 64% al 77% dei casi.
Una percentuale elevata che fa ben sperare gli esperti per
poter controllare una delle malattie piu' gravi.
Il preparato messo a punto dagli scienziati utilizza una
proteina che si chiama Msp3 che riesce a superare il problema
della estrema variabilita' del plasmodium falciparum, il
parassita responsabile della malattia. Questa sostanza, infatti,
rimane pressoche' costante sulla superficie del parassita
diventando cosi' il principale obiettivo del vaccino.
Ora si attendono gli esiti di altri test di efficacia su
larga scala prima di poter allestire un vaccino.
Lo studio e' stato condotto in Burkina Faso, un paese ad alta
endemia per la malaria, grazie ad un progetto internazionale
finanziato in parte dall'Ue. In Africa ogni anno si contano
circa 800.000 decessi.(ANSA).
MRB
17-SET-11 15:20 NNNN
TEST PRELIMINARI HANNO DATO PROTEZIONE DAL 64% AL 77% CASI
(ANSA) - ROMA, 17 SET - Passi avanti significativi per la
messa a punto di un vaccino contro la malaria. Ad annunciarlo
sulla rivista americana New England Journal of Medicine un
gruppo di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi,
coordinati da Pierre Druhile.
Grazie ad uno studio preliminare condotto in Burkina Faso su
45 bambini di 1-2 anni di eta', il candidato vaccino ha indotto
la protezione dall'infezione dal 64% al 77% dei casi.
Una percentuale elevata che fa ben sperare gli esperti per
poter controllare una delle malattie piu' gravi.
Il preparato messo a punto dagli scienziati utilizza una
proteina che si chiama Msp3 che riesce a superare il problema
della estrema variabilita' del plasmodium falciparum, il
parassita responsabile della malattia. Questa sostanza, infatti,
rimane pressoche' costante sulla superficie del parassita
diventando cosi' il principale obiettivo del vaccino.
Ora si attendono gli esiti di altri test di efficacia su
larga scala prima di poter allestire un vaccino.
Lo studio e' stato condotto in Burkina Faso, un paese ad alta
endemia per la malaria, grazie ad un progetto internazionale
finanziato in parte dall'Ue. In Africa ogni anno si contano
circa 800.000 decessi.(ANSA).
MRB
17-SET-11 15:20 NNNN
MALTEMPO: DA DOMANI MATTINA FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA TOSCANA
MALTEMPO: DA DOMANI MATTINA FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA TOSCANA
=
RISCHIO BOMBE D'ACQUA, FRANE E ALLAGAMENTI
Firenze, 17 set. - (Adnkronos) - Allerta meteo di 24 ore, dalle
8 di domani mattina alle 8 di lunedi' mattina in Toscana. L'avviso di
criticita' su tutto il territorio regionale e' partito dalla Sala
operativa della Protezione civile. La previsione e' di forti temporali
su tutta la Toscana. Dalle prime ore di domani, e fino alla mattina di
lunedi', su tutta la regione c'e' la possibilita' di precipitazioni a
prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensita'.
Dalla Protezione civile avvertono che in qualche zona si potra'
verificare il fenomeno delle 'bombe d'acqua', grosse quantita' d'acqua
dal cielo, concentrate in brevi periodi: questo, a causa della
temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo e' ancora
elevata, e delle turbolenze di correnti fredde che si creano.
Toscana e Liguria sono tra le regioni piu' a rischio di bombe
d'acqua. Saranno possibili allagamenti e frane. La Sala operativa
della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione con
l'emissione di bollettini di monitoraggio.
(Fas/Zn/Adnkronos)
17-SET-11 15:25
NNNN
RISCHIO BOMBE D'ACQUA, FRANE E ALLAGAMENTI
Firenze, 17 set. - (Adnkronos) - Allerta meteo di 24 ore, dalle
8 di domani mattina alle 8 di lunedi' mattina in Toscana. L'avviso di
criticita' su tutto il territorio regionale e' partito dalla Sala
operativa della Protezione civile. La previsione e' di forti temporali
su tutta la Toscana. Dalle prime ore di domani, e fino alla mattina di
lunedi', su tutta la regione c'e' la possibilita' di precipitazioni a
prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensita'.
Dalla Protezione civile avvertono che in qualche zona si potra'
verificare il fenomeno delle 'bombe d'acqua', grosse quantita' d'acqua
dal cielo, concentrate in brevi periodi: questo, a causa della
temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo e' ancora
elevata, e delle turbolenze di correnti fredde che si creano.
Toscana e Liguria sono tra le regioni piu' a rischio di bombe
d'acqua. Saranno possibili allagamenti e frane. La Sala operativa
della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione con
l'emissione di bollettini di monitoraggio.
(Fas/Zn/Adnkronos)
17-SET-11 15:25
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venerdì 16 settembre 2011
INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL
INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE
STOP QUIRINALE A DL =
Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il 77% dei partecipanti alla
domanda del giorno di Sky TG24 e' d'accordo con lo stop del Quirinale
a un decreto legge che limiti le intercettazioni. Il restante 23% dei
votanti, invece, e' convinto che sia necessario mettere un freno alla
diffusione di conversazioni telefoniche.
Il canale all news diretto da Sarah Varetto, spiega una nota,
attraverso il servizio active, il sito www.skytg24.it e gli sms,
consente quotidianamente, a chi lo voglia, di dare la propria opinione
su una fra le principali notizie del giorno. Per chi desideri farlo
attraverso la tv e' sufficiente utilizzare i tasti del telecomando
Sky.
La rilevazione, precisa Sky, non ha alcun valore statistico, in
quanto aperta a tutti e non basata su di un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di dare la possibilita' di
esprimersi sui temi di attualita'.
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-SET-11 15:36
NNNN
Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il 77% dei partecipanti alla
domanda del giorno di Sky TG24 e' d'accordo con lo stop del Quirinale
a un decreto legge che limiti le intercettazioni. Il restante 23% dei
votanti, invece, e' convinto che sia necessario mettere un freno alla
diffusione di conversazioni telefoniche.
Il canale all news diretto da Sarah Varetto, spiega una nota,
attraverso il servizio active, il sito www.skytg24.it e gli sms,
consente quotidianamente, a chi lo voglia, di dare la propria opinione
su una fra le principali notizie del giorno. Per chi desideri farlo
attraverso la tv e' sufficiente utilizzare i tasti del telecomando
Sky.
La rilevazione, precisa Sky, non ha alcun valore statistico, in
quanto aperta a tutti e non basata su di un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di dare la possibilita' di
esprimersi sui temi di attualita'.
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-SET-11 15:36
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Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente..."
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da #################### avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni di. dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art. 142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata la normativa vigente nell'ottobre 2003, epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.
L'art. 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non è, invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attività d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto dispone senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessità d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come sì è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al qual riguardo, è noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c..
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico
al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna #################### alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.
MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI
MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA
DISABILI
(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).
TL
16-SET-11 18:23 NNNN
(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).
TL
16-SET-11 18:23 NNNN
MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?
MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL,
QUANDO LA CISL?
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"
(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".
(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11
NNNN
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"
(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".
(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11
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Cassazione "...Preliminarmente occorre rilevare che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc....."
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-06-2011, n. 14323
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti costituite.
Essa reca: "Il giudice di pace di Grumello del Monte, pronunciando sull'opposizione proposta da #################### per impugnare un processo verbale di accertamento e contestazione del 23.2.2007 redatto dal Corpo di Polizia Intercomunale dei ####################, rigettava l'opposizione, ma riduceva la sanzione pecuniaria ed escludeva la decurtazione dei punti patente.
Su appello del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di Bergamo, contumace la ####################, riformava su quest'ultimo punto la decisione del giudice di primo grado e confermava "il verbale nella parte in cui decurtava due punti sulla patente di guida" dell'appellata.
La #################### ha proposto ricorso per cassazione notificato il 4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Preliminarmente occorre rilevare che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in
persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Cass. 17189/07).
La sentenza citata ha ripreso e precisato quanto insegnato, in materia, da SS.UU. 21624/06, a mente della quale la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anzichè al Comune all'organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l'atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di
notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell'errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza. Va aggiunto che la rilevabilità di ufficio di detto vizio è stata confermata da SSUU 26019/08, secondo la quale: Il potere di controllo delle
nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di potestas iudicandi".
Nel caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell'ente locale. Sul punto non risulta che si sia formato il giudicato, poichè manca espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica.
La Corte potrà pertanto rilevare il vizio nella formazione del contraddittorio, con le conseguenze del caso.
Va inoltre rilevato che la sentenza ha avuto ad oggetto - ed il ricorso concerne - la decurtazione dei punti patente, materia che è sottratta al potere sanzionatorio dell'ente locale consistendo, questa, in una sanzione accessoria che consegue alla violazione contestata e che deve essere irrogata con specifico provvedimento ministeriale, rispetto al quale l'attività di accertamento è soltanto propedeutica e contro il quale va rivolta l'eventuale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Il Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi, la violazione dell'art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull'impugnata sentenza. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità.
Non di meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio e, quindi, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Comune, in persona del Sindaco pro tempore.P.Q.####################
La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Grumello del Monte, con termine di legge per la riassunzione.
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