Translate

sabato 5 marzo 2011

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-01258 .....Risposta. - In riferimento all’atto di sindacato ispettivo, la cui risposta è stata delegata al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, concernente la questione dei permessi sindacali fruiti da dipendenti della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue.In via preliminare si precisa che la materia delle prerogative sindacali è riconducibile alle competenze del Ministro con riferimento ad alcuni limitati profili. Infatti, la disposizione normativa di riferimento — ossia l’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 — stabilisce che le richieste di aspettative sindacali per le Forze di polizia sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

   
 

Legislatura 16 - Risposta all'interrogazione n. 4-01258



Risposta all'interrogazione n. 4-01258
Fascicolo n.51
 
Risposta. - In riferimento all’atto di sindacato ispettivo, la cui risposta è stata delegata al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, concernente la questione dei permessi sindacali fruiti da dipendenti della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue.In via preliminare si precisa che la materia delle prerogative sindacali è riconducibile alle competenze del Ministro con riferimento ad alcuni limitati profili. Infatti, la disposizione normativa di riferimento — ossia l’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 — stabilisce che le richieste di aspettative sindacali per le Forze di polizia sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
In particolare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
Il predetto Dipartimento e, segnatamente, l’Ufficio relazioni sindacali, è chiamato unicamente a formulare il preventivo assenso alle richieste di collocamento in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, nonché a prendere atto delle pertinenti richieste di revoca avanzate dalle organizzazioni sindacali interessate. La concreta verifica dell’effettiva utilizzazione del distacco e dell’aspettativa da parte del personale non può che rientrare, invece, nella responsabilità dell’organizzazione sindacale richiedente.
A ciò si aggiunga che, ai fini della regolamentazione dei casi di incompatibilità per il personale della Polizia di Stato, l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 statuisce che il personale in esame può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro dell’interno o del Capo dell’Ufficio da lui delegato.
Sul punto, il Ministero dell’interno, competente in via principale in ordine ai permessi sindacali riconosciuti a dipendenti della Polizia di Stato, ha chiarito, con circolare del 15 marzo 2004, che l’amministrazione interessata è chiamata a valutare il possibile accoglimento dell’istanza sotto il profilo dell’opportunità, compatibilmente con le esigenze di servizio, fuori dell’orario di ufficio e liberi dal servizio; il Ministero ha sottolineato, altresì, che l’adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale non ha natura discrezionale e che, a differenza di altri istituti sindacali, non sono previsti contingenti massimi.
Per quanto attiene, infine, alle iniziative generali che il Governo ha assunto in materia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si è provveduto, mediante decreto ministeriale del 23 febbraio 2009, ad una razionalizzazione della materia, procedendo, in particolare, ad una progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali (50 per cento nel triennio).
Inoltre, è utile rappresentare al riguardo che, presso il Dipartimento della funzione pubblica, prosegue il monitoraggio sulla fruizione delle prerogative sindacali, al quale farà seguito la predisposizione di una relazione al Parlamento.
Il Governo ha presentato, inoltre, una norma di delega (nell’ambito dell’Atto Senato 1167 già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati) con la quale si intende operare un riordino complessivo della materia dei congedi, aspettative e permessi. Ciò consentirà di realizzare una necessaria razionalizzazione e semplificazione della materia, non soltanto al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, ma anche allo scopo di operare una revisione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei suddetti permessi, ripensandone, se necessario, i contenuti e riducendo gli stessi permessi a quelli strettamente connessi alla tutela di posizioni giuridiche costituzionalmente protette.
Il Ministro per la la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Nessun commento: