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sabato 5 marzo 2011

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02597 ...Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l’altro norme sull’avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modificare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell’interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa....


 

 

 

 

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02597



Risposta all'interrogazione n. 4-02597
Fascicolo n.91
 
Risposta. - Il decreto interministeriale al quale si fa riferimento è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall’art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’esercito, della Marina, dell’Aeronautica e delle Guardie di finanza.
La norma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale da parte del Ministero, di concerto con i Ministeri della difesa, delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali facenti parte delle Armi indicate dalla legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini di ammissione agli esami di maturità professionale; in tale ultimo caso gli interessati devono risultare in possesso degli altri prescritti requisiti.
I titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge dagli istituti professionali nei quali è attiva la specializzazione richiesta consentono l'iscrizione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale; inoltre, ai fini di ammissione agli esami di Stato sono valutabili quali crediti formativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.
Al decreto è allegata la tabella di corrispondenza dei titoli militari con i diplomi di qualifica professionale di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 270; è prevista anche la possibilità, nei casi di titoli non individuati nella predetta tabella che le relative istanze di equipollenza, dopo un primo esame da parte della Forza armata di appartenenza, siano oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Ministero. Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l’altro norme sull’avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modificare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell’interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa.
Il Ministro dell'dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

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