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martedì 30 aprile 2013

TAR: «…Lo scorrimento della graduatoria rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, scelta che riveste carattere di eccezionalità atteso che la regola generale resta sempre quella in virtù del quale i posti devono essere ricoperti, previo apposito concorso, dai vincitori della procedura…»




N. 02073/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di (Lpd) (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2012, proposto da Elisa Maria Pappalardo e Francesco Giuseppe Cannone, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso il suo studio, in (Lpd), via Musumeci, 171;
 
contro
l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (Lpd) di (Lpd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso il suo studio, in (Lpd), via Crociferi, 60;
 
per l'annullamento,
previa misura cautelare,
- della deliberazione n. 891 del 29 marzo 2012 dell'Azienda ospedaliera (Lpd), con cui il Direttore Generale dell’Azienda ha stabilito di indire un concorso a 3 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia;
- del bando di concorso a 3 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia, pubblicato nella GURS del 25 maggio 2012 e nella GURI – serie speciale concorsi – n. 46 del 15 giugno 2012.


 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (Lpd) di (Lpd);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, premettendo di avere partecipato al concorso ad 1 posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia bandito dalla Azienda ospedaliera resistente con bando pubblicato sulla GURS del 31 dicembre 2010, e di essersi collocati rispettivamente al 3° ed al 2° posto della graduatoria definitiva, approvata con delibera 286 datata 8 febbraio 2012, impugnano gli atti in epigrafe.
In sintesi, censurano la violazione dell’art. 35, comma 5 ter, del D. Lgs. 165/2001 in considerazione del mancato scorrimento della graduatoria del precedente concorso, nonché l’eccesso di potere per sviamento e falsa causa, in relazione alla circostanza che, alla data di approvazione degli atti del precedente concorso, in cui si erano collocati al 2° e 3° posto della graduatoria di merito, i tre posti messi a bando con i provvedimenti oggi impugnati sarebbero già stati vacanti, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione «…indicate le ragioni di interesse pubblico (…) che consentono alla P.A. di derogare al sistema ordinario per la copertura dei posti vacanti, cioè lo scorrimento della graduatoria del concorso…» (ricorso, pag. 9).
L’Azienda resistente si è costituita, spiegando difese; in particolare, ha dedotto che «…Lo scorrimento della graduatoria rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, scelta che riveste carattere di eccezionalità atteso che la regola generale resta sempre quella in virtù del quale i posti devono essere ricoperti, previo apposito concorso, dai vincitori della procedura…» (controricorso, pag. 2).
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2012 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa.
Il ricorso è infatti manifestamente fondato, sono trascorsi almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non vi è necessità di istruttoria, ed è stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.
Occorre preliminarmente chiarire che non spetta a questo Giudice Amministrativo valutare la sussistenza degli elementi per fare luogo allo scorrimento della graduatoria del concorso i cui atti sono stati approvati con la citata delibera 286/2012, ma solo valutare se la discrezionalità in ordine alla scelta se bandire un ulteriore concorso anziché scorrere la graduatoria del precedente sia stata legittimamente esercitata.
Infatti, la giurisdizione in ordine allo scorrimento della graduatoria concorsuale ricade pacificamente nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 269); nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo ricade invece la scelta discrezionale dell’amministrazione in ordine alla su determinazione di quale sia il canale di provvista del personale cui si intende fare ricorso (ex plurimis, oltre l’appena richiamata 269/2012, Cons. Stato, AP 28 luglio 2011, n. 14).
Così delimitato l’ambito della delibazione di questo Giudice nel presente giudizio, il Collegio intende richiamare la recente pronuncia nell’ambito della quale, in analoga vicenda, sulla scorta della citata Adunanza Plenaria 14/2011, questa Sezione II interna ha avuto modo di affermare che «…Le amministrazioni pubbliche dispongono infatti di diversi canali per il reperimento di personale: la mobilità, il concorso (a sua volta logicamente scindibile in due diversi strumenti: l’assunzione dei vincitori nel numero inizialmente previsto dal bando e lo scorrimento della graduatoria di concorsi in precedenza espletati), la stabilizzazione di personale precario e l’avviamento al lavoro. A fronte del moltiplicarsi dei canali di provvista di personale rispetto all’archetipo strettamente concorsuale, esistono molteplici tipologie di interessi privati potenzialmente fra loro contrastanti in ragione dell’appartenenza ad una delle categorie di aspiranti all’impiego (disoccupati in astratto in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, dipendenti di altre amministrazioni, precari stabilizzandi, idonei non vincitori in precedenti concorsi). La scelta sul ricorso ad un canale di provvista anziché ad un altro ricade quindi nel novero delle scelte dell’amministrazione censurabili di fronte al Giudice Amministrativo per violazione di interesse legittimo…» (TAR Sicilia – (Lpd), Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1502).
Facendo applicazione di tale impostazione al caso di specie, ne consegue che il ricorso è manifestamente fondato sotto l’assorbente profilo - costituente punto risolutivo ai sensi dell’art. 74, cpa - della mancanza di motivazione in ordine alla scelta di coprire i posti disponibili facendo ricorso ad un nuovo concorso, anziché facendo scorrere la graduatoria del precedente concorso, conclusosi nel febbraio di quest’anno, non avendo l’Amministrazione motivato al riguardo né nell’ambito del bando di concorso, né tanto meno nell’ambito della impugnata deliberazione n. 891 del 29 marzo 2012, con cui il Direttore Generale dell’Azienda resistente ha stabilito di indire il nuovo concorso.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di (Lpd) (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (Lpd) di (Lpd) al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da ripartirsi pro quota tra i ricorrenti, nonché alla rifusione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:


Salvatore Veneziano, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore




     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

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