N. 02073/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di (Lpd) (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2012, proposto da Elisa Maria Pappalardo e Francesco Giuseppe Cannone, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso il suo studio, in (Lpd), via Musumeci, 171;
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2012, proposto da Elisa Maria Pappalardo e Francesco Giuseppe Cannone, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso il suo studio, in (Lpd), via Musumeci, 171;
contro
l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta
specializzazione (Lpd) di (Lpd), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Alì, con domicilio
eletto presso il suo studio, in (Lpd), via Crociferi, 60;
per l'annullamento,
previa misura cautelare,
- della deliberazione n. 891 del 29 marzo 2012
dell'Azienda ospedaliera (Lpd), con cui il Direttore Generale dell’Azienda
ha stabilito di indire un concorso a 3 posti di dirigente medico di
ginecologia ed ostetricia;
- del bando di concorso a 3 posti di dirigente medico di
ginecologia ed ostetricia, pubblicato nella GURS del 25 maggio 2012 e nella
GURI – serie speciale concorsi – n. 46 del 15 giugno 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda
ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (Lpd) di (Lpd);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio
2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, premettendo di avere partecipato al concorso
ad 1 posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia bandito dalla
Azienda ospedaliera resistente con bando pubblicato sulla GURS del 31
dicembre 2010, e di essersi collocati rispettivamente al 3° ed al 2° posto
della graduatoria definitiva, approvata con delibera 286 datata 8 febbraio
2012, impugnano gli atti in epigrafe.
In sintesi, censurano la violazione dell’art. 35, comma 5
ter, del D. Lgs. 165/2001 in considerazione del mancato scorrimento
della graduatoria del precedente concorso, nonché l’eccesso di potere per
sviamento e falsa causa, in relazione alla circostanza che, alla data di
approvazione degli atti del precedente concorso, in cui si erano collocati
al 2° e 3° posto della graduatoria di merito, i tre posti messi a bando con
i provvedimenti oggi impugnati sarebbero già stati vacanti, nonché l’eccesso
di potere per difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione
«…indicate le ragioni di interesse pubblico (…) che consentono alla P.A. di
derogare al sistema ordinario per la copertura dei posti vacanti, cioè lo
scorrimento della graduatoria del concorso…» (ricorso, pag. 9).
L’Azienda resistente si è costituita, spiegando difese; in
particolare, ha dedotto che «…Lo scorrimento della graduatoria
rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione,
scelta che riveste carattere di eccezionalità atteso che la regola generale
resta sempre quella in virtù del quale i posti devono essere ricoperti,
previo apposito concorso, dai vincitori della procedura…»
(controricorso, pag. 2).
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2012 il ricorso è
stato trattato e trattenuto per la decisione.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in
forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa.
Il ricorso è infatti manifestamente fondato, sono
trascorsi almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non vi è
necessità di istruttoria, ed è stato dato avviso alle parti circa la
possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.
Occorre preliminarmente chiarire che non spetta a questo
Giudice Amministrativo valutare la sussistenza degli elementi per fare luogo
allo scorrimento della graduatoria del concorso i cui atti sono stati
approvati con la citata delibera 286/2012, ma solo valutare se la
discrezionalità in ordine alla scelta se bandire un ulteriore concorso
anziché scorrere la graduatoria del precedente sia stata legittimamente
esercitata.
Infatti, la giurisdizione in ordine allo scorrimento della
graduatoria concorsuale ricade pacificamente nell’ambito della giurisdizione
del Giudice Ordinario (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio
2012, n. 269); nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo
ricade invece la scelta discrezionale dell’amministrazione in ordine alla su
determinazione di quale sia il canale di provvista del personale cui si
intende fare ricorso (ex plurimis, oltre l’appena richiamata
269/2012, Cons. Stato, AP 28 luglio 2011, n. 14).
Così delimitato l’ambito della delibazione di questo
Giudice nel presente giudizio, il Collegio intende richiamare la recente
pronuncia nell’ambito della quale, in analoga vicenda, sulla scorta della
citata Adunanza Plenaria 14/2011, questa Sezione II interna ha avuto modo di
affermare che «…Le amministrazioni pubbliche dispongono infatti di
diversi canali per il reperimento di personale: la mobilità, il concorso (a
sua volta logicamente scindibile in due diversi strumenti: l’assunzione dei
vincitori nel numero inizialmente previsto dal bando e lo scorrimento della
graduatoria di concorsi in precedenza espletati), la stabilizzazione di
personale precario e l’avviamento al lavoro. A fronte del moltiplicarsi dei
canali di provvista di personale rispetto all’archetipo strettamente
concorsuale, esistono molteplici tipologie di interessi privati
potenzialmente fra loro contrastanti in ragione dell’appartenenza ad una
delle categorie di aspiranti all’impiego (disoccupati in astratto in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, dipendenti di
altre amministrazioni, precari stabilizzandi, idonei non vincitori in
precedenti concorsi). La scelta sul ricorso ad un canale di provvista
anziché ad un altro ricade quindi nel novero delle scelte
dell’amministrazione censurabili di fronte al Giudice Amministrativo per
violazione di interesse legittimo…» (TAR Sicilia – (Lpd), Sez. II, 11
giugno 2012, n. 1502).
Facendo applicazione di tale impostazione al caso di
specie, ne consegue che il ricorso è manifestamente fondato sotto
l’assorbente profilo - costituente punto risolutivo ai sensi dell’art. 74,
cpa - della mancanza di motivazione in ordine alla scelta di coprire i posti
disponibili facendo ricorso ad un nuovo concorso, anziché facendo scorrere
la graduatoria del precedente concorso, conclusosi nel febbraio di
quest’anno, non avendo l’Amministrazione motivato al riguardo né nell’ambito
del bando di concorso, né tanto meno nell’ambito della impugnata
deliberazione n. 891 del 29 marzo 2012, con cui il Direttore Generale
dell’Azienda resistente ha stabilito di indire il nuovo concorso.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
Sezione staccata di (Lpd) (Sezione II interna), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di
alta specializzazione (Lpd) di (Lpd) al pagamento delle spese processuali
del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in
complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge,
se dovuti, da ripartirsi pro quota tra i ricorrenti, nonché alla rifusione
di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno
25 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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