N. 03444/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01756/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2012, proposto da-
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2012, proposto da-
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Camarda dell’Avvocatura
comunale, con il quale è domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove
n. 21;
per l'annullamento
del bando di concorso in data 23 dicembre 2011, pubblicato
sulla G.U. del 30.12.2011, relativo al concorso pubblico, per esami, indetto
da Roma Capitale per il conferimento di n. 5 posti nel profilo professionale
di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato; nonché di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese: a) la Determinazione
Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale
n. 3099 del 23.12.2011, con la quale l’Amministrazione comunale si è
determinata ad indire la procedura concorsuale impugnata senza motivare in
alcun modo sulle ragioni del mancato scorrimento delle graduatorie
concorsuali già esistenti per i medesimi posti-funzioni dirigenziali messi a
concorso; b) la delibera della Giunta comunale n. 194 in data 1° giugno
2011, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di classificazione
della dirigenza di Roma Capitale, con conseguente rideterminazione della
dotazione organica e approvazione del piano di assunzioni per il periodo
2011-2013; c) la delibera della Giunta comunale n. 205 in data 15 giugno
2011, con la quale è stato approvato il regolamento per l’accesso alla
qualifica di dirigente a tempo indeterminato; d) la delibera della Giunta
comunale n. 331 in data 28 settembre 2011, con la quale sono state apportate
modifiche alla predetta delibera n. 205/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile
2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
CONSIDERATO che avverso i provvedimenti impugnati le
ricorrenti hanno dedotto due distinti motivi. In particolare:
- con il primo motivo di ricorso sono dedotte le seguenti
censure: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, del
D.Lgs. n. 267/2000, del d.P.R. n. 487/1994, della legge n. 241/1990, nonché
di tutti i principi generali in materia, anche in relazione agli artt. 97 e
98 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento,
illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione,
irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento di potere, perché: A) le
ricorrenti stesse sono idonee in graduatorie tuttora valide ed efficaci
relative a procedure concorsuali per la copertura di posti di Dirigente
Amministrativo bandite dall’Amministrazione Comunale negli anni 2004-2005.
In particolare la dottoressa (Lpd) (Lpd) e la dottoressa (Lpd) (Lpd) hanno
partecipato alla procedura concorsuale, per esami, riservata ai dipendenti
dell’amministrazione comunale, per n. 10 posti di dirigente amministrativo a
tempo indeterminato nel Comune di Roma, indetta, ai sensi della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 729 del 10.12.2002, con bando di
concorso del 17.12.2004 e sono risultate idonee all’atto dell’approvazione
della relativa graduatoria. La dottoressa (Lpd) (Lpd), a sua volta, ha
partecipato alla procedura concorsuale pubblica (aperta cioè a soggetti
esterni all’Amministrazione) per il conferimento di 9 posti a tempo
indeterminato di Dirigente amministrativo nel Comune di Roma, indetta con
determinazione dirigenziale del 24.3.2005 ed è risultata idonea nella
relativa graduatoria; B) le ricorrenti vantano, quindi, una posizione
qualificata e differenziata in relazione allo scorrimento delle predette
graduatorie che, essendo state approvate successivamente al 31 dicembre
2005, sono da considerarsi tuttora valide ed efficaci, avendo le stesse
durata triennale (ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 4 del
T.U. Enti Locali e dell’art. 35, comma 5-ter, del d.l.gs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 244/2007) ed efficacia sino a 31.12.2009 (ai sensi
del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009), ed essendo state
successivamente prorogate, dapprima sino al 31.12.2010 (ai sensi del d.l. n.
78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009), poi sino al 31.12.2011 (ai
sensi del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011) e, da ultimo,
sino al 31.12.2012 (ai sensi del d.l. n. 216 del 9.12.2011); C) le predette
proroghe si applicano anche all’Amministrazione di Roma Capitale in quanto
la stessa rientra tra le “amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni”; D) sebbene esista una assoluta omogeneità di funzioni tra
i posti messi a concorso con la D.G.C. n. 522/2004 (atto presupposto ai
bandi del 2004 e del 2005) e la attuale D.G.C. n. 194/2011, che prevedono
entrambe il medesimo profilo professionale di Dirigente Amministrativo,
senza prevedere alcuna distinzione di competenze, l’Amministrazione comunale
- in contrasto con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nella sentenza n. 14/2011 - negli atti impugnati non ha indicato le
ragioni poste a fondamento della decisione di non procedere allo scorrimento
delle suddette graduatorie e di bandire un nuovo concorso;
- con il secondo motivo di ricorso sono dedotte le
seguenti censure: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001,
del D.Lgs. n. 267/2000, del d.P.R. n. 487/1994, della legge n. 241/1990,
nonché di tutti i principi generali in materia, anche in relazione agli
artt. 97 e 98 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di
trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di
motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento di potere;
incompetenza, perché: A) la Determinazione Dirigenziale n. 3099 del
23.12.2011 è l’unico atto con cui l’Amministrazione ha effettuato,
implicitamente, la scelta amministrativa di indire la procedura concorsuale
di cui trattasi, anziché procedere allo scorrimento delle graduatorie ove le
ricorrenti figurano come idonee, perché non esiste alcuna delibera di Giunta
Comunale che disponga la copertura dei posti vacanti attraverso il concorso
piuttosto che utilizzando l’istituto dello scorrimento delle graduatorie.
Infatti la D.G.C. n. 194 dell’1.6.2011 si limita ad individuare i posti
vacanti in pianta organica e ad autorizzarne la copertura, senza specificare
nulla in ordine alle modalità con cui tali posti devono essere coperti; B)
stante quanto precede, la Determinazione Dirigenziale n. 3099 del
23.12.2011, oltre che priva di un’adeguata motivazione, risulta anche
viziata per incompetenza, perché ai sensi dello Statuto comunale (art. 25),
del Regolamento di organizzazione di Roma Capitale e del Regolamento per
l’accesso alla dirigenza, la suddetta scelta avrebbe dovuto essere
effettuata dalla Giunta Capitolina;
CONSIDERATO, in via preliminare, che - sebbene il presente
ricorso sia stato proposto da soggetti che versano in situazioni
parzialmente diverse (in quanto le dottoresse (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd)
hanno partecipato ad una procedura concorsuale riservata ai dipendenti
dell’Amministrazione comunale, mentre la dottoressa (Lpd) (Lpd) ha
partecipato ad una procedura concorsuale aperta anche a soggetti esterni
all’Amministrazione comunale) - non si ravvisano profili di inammissibilità.
Infatti:
- secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis,
Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; Sez. V, 15 ottobre 2009, n.
6323; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 211), il ricorso
collettivo deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 103 cod. proc.
civ., quando vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali dei
ricorrenti e non sussista alcun conflitto di interessi tra i medesimi, in
rapporto cioè a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive,
nonché ad atti che abbiano lo stesso contenuto sostanziale, e in modo tale
che l’eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi,
non torni a vantaggio di uno e a danno di altro;
- nel caso in esame trattasi di domande giudiziali
proposte avverso i medesimi atti e fondate sulla comune pretesa allo
scorrimento di graduatorie tuttora vigenti; inoltre non si ravvisa alcun
conflitto di interessi tra le diverse posizioni delle ricorrenti, perché il
concorso da ultimo bandito riguarda il conferimento di cinque posti nel
profilo professionale di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato e,
quindi, le tre ricorrenti azionano pretese che non appaiono tra loro
incompatibili;
CONSIDERATO, in punto di diritto, che:
- l’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale “Le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali”. Da ultimo l’articolo 1, comma 4, del decreto
legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, dispone che “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30
settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza
del Consiglio dei Ministri”. Ne consegue che non sussistono dubbi in merito
alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese
di parte ricorrente;
- a tal riguardo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, invocata dalle ricorrenti, ha
posto in rilievo che «L’intervento normativo del 2007 abbandona la struttura
formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si
caratterizza per alcuni elementi di novità: - è definitivamente confermato
che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti
dalla pubblicazione, è un istituto ordinario (“a regime”) delle procedure di
reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango
legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n.
487/1994); - l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto generale dello
“scorrimento” è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza
limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi
importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio
e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure
concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16
della motivazione);
- stante quanto precede, l’Adunanza Plenaria nella
medesima sentenza ha analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di
indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora
efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale,
secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede
alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”,
secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice
amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l’idea
opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento
assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione,
mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e
disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze
l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma
deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali
limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle
scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri
elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la
quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c)
Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se”
della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di
procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle
modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della
esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al
momento dell’indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l’opzione
preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza
che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione
delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali
discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di
interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente
enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della
motivazione);
- sulla base di tali considerazioni l’Adunanza Plenaria
ha, da un lato, affermato che «sul piano dell’ordinamento positivo, si è
ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un
nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente
ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la
regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce
l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto
del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di
interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi
passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta
prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e
incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di
procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure
concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti
graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente
ridimensionamento dell’obbligo di motivazione. In tale contesto si situano,
in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative
impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a
peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati
settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere
primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in
assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei
collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In
aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui
si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione
di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la
conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione, e a tal fine la
vicenda in esame fornisce un esempio significativo. In particolare, secondo
la Plenaria, «può assumere rilievo l’esigenza preminente di determinare,
attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale
precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale
finalità, tuttavia, non esime l’amministrazione dall’obbligo di valutare,
comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le
aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La
normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da
imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma
lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale
in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione).
Inoltre «può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della
disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella
riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al
contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54
della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche
all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui
copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto
a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto
55 della motivazione).
CONSIDERATO che - relativamente alle domande proposte
dalle dottoresse (Lpd) (Lpd) e (Lpd) (Lpd) - il Collegio ritiene, da un
lato, che la fattispecie rientri tra quelle «in cui la determinazione di
procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure
concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti
graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente
ridimensionamento dell’obbligo di motivazione» (punto 51 della motivazione
della sentenza n. 14/2011) e, dall’altro, che la scelta amministrativa di
indire una procedura concorsuale, anziché procedere allo scorrimento delle
graduatorie, sia stata compiuta dall’organo competente in materia, ossia
dalla Giunta capitolina. In particolare:
- quanto al primo aspetto, il Collegio osserva innanzi
tutto che, a seguito dell’adozione della delibera n. 194 in data 1° giugno
2011, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di classificazione
della dirigenza di Roma Capitale, con conseguente rideterminazione della
dotazione organica e approvazione del piano di assunzioni per il periodo
2011-2013, la Giunta capitolina con la delibera n. 205 in data 15 giugno
2011 ha dapprima approvato il “regolamento per l’accesso alla qualifica di
dirigente a tempo indeterminato”, ove si prevede che “l’accesso alla
qualifica di dirigente a tempo indeterminato nell’Amministrazione di Roma
Capitale avviene mediante una procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami” (art. 2, comma 1) e che “sino al cinquanta per cento dei posti può
essere riservato al personale interno dell’Amministrazione di Roma Capitale,
in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento” (art. 2, comma
2); ma con la successiva delibera n. 331 in data 28 settembre 2011 ha
modificato la prima disposizione, prevedendo che il concorso sia solo per
esami. Risulta, quindi, evidente che ricorre la situazione delineata al
punto 54 della motivazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 14/2011 - ove viene fatto espresso riferimento alla
«intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla
procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora
efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai
requisiti di partecipazione» - quale circostanza che giustifica ex se
la scelta dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento delle
graduatorie e di bandire un nuovo concorso «con il conseguente
ridimensionamento dell’obbligo di motivazione». Infatti da un semplice
confronto tra il bando impugnato ed il bando del 2004, relativo al concorso
al quale hanno partecipato le dottoresse (Lpd) e (Lpd), emergono chiaramente
le differenze relative ai requisiti di partecipazione ed alle prove di esame
(differenze evidentemente determinate dalla necessità di conformare la
lex specialis del concorso alla nuova disciplina regolamentare), perché
il bando del 2004 si riferiva ad un concorso, per titoli ed esami, riservato
ai dipendenti dell’amministrazione comunale, mentre il nuovo bando si
riferisce ad un concorso, solo per esami, aperto a tutti i soggetti in
possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del nuovo “regolamento per
l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato”. Ne consegue
che le dottoresse (Lpd) e (Lpd) non hanno motivo di dolersi del fatto che
l’impugnato bando di concorso non rechi una puntuale motivazione in ordine
alla decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria del
precedente concorso, perché - a ben vedere - tale motivazione è contenuta
nell’esplicito richiamo, operato dal bando, alle delibere della Giunta
capitolina n. 205/2011 e n. 331/2011;
- inoltre, quanto al secondo aspetto, il Collegio osserva
che le considerazioni fin qui svolte dimostrano che nel caso in esame la
decisione di bandire un concorso pubblico per l’accesso al profilo
professionale di Dirigente amministrativo non è frutto di una scelta
autonomamente operata dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane con la
Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011, perché in realtà
tale decisione consegue inevitabilmente alla decisione della Giunta
capitolina di approvare un nuovo “regolamento per l’accesso alla qualifica
di dirigente a tempo indeterminato”, ove si prevede all’art. 2 che l’accesso
a tale qualifica avvenga mediante una procedura selettiva pubblica per esami
(ferma restando la facoltà, che nel caso in esame non è stata esercitata, di
riservare una quota dei posti messi a concorso ai dipendenti
dell’Amministrazione capitolina). Pertanto risulta privo di fondamento anche
il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’incompetenza del Direttore del
Dipartimento Risorse Umane;
CONSIDERATO che diverse considerazioni valgono invece per
la domanda giudiziale proposta dalla dottoressa (Lpd) (Lpd), perché da un
confronto tra il bando impugnato ed il bando del 2005, relativo al concorso
pubblico (per il conferimento di 9 posti a tempo indeterminato di Dirigente
amministrativo) al quale ha partecipato la dottoressa (Lpd) (Lpd), non
emergono differenze relative al profilo professionale, ai requisiti di
partecipazione ed alle prove di esame, tali da far ritenere che la
fattispecie rientri anch’essa tra quelle «in cui la determinazione di
procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure
concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti
graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente
ridimensionamento dell’obbligo di motivazione». In particolare il Collegio
osserva che sia il nuovo bando sia il bando del 2005 hanno ad oggetto una
procedura concorsuale pubblica, ossia non riservata a dipendenti
dell’Amministrazione capitolina, e solo per esami. Inoltre tanto il nuovo
bando quanto il bando del 2005 sono finalizzati al conferimento di posti nel
profilo professionale di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato e
neppure la delibera della Giunta capitolina n. 194 in data 1° giugno 2011
consente di differenziare le due fattispecie, perché dalla lettura di tale
delibera si evince solamente che l’Amministrazione ha inteso accorpare nel
profilo di Dirigente amministrativo tre profili che in precedenza
risultavano formalmente distinti: quello di Dirigente statistico, quello di
Dirigente comunicazione e, per l’appunto, quello di Dirigente
amministrativo. Quanto poi ai requisiti di partecipazione ed alle prove
d’esame si deve evidenziare una sostanziale continuità tra i requisiti
specifici previsti dall’art. 1 del nuovo bando ed i requisiti specifici
previsti dall’art. 1 del bando del 2005 e tra le materie delle prove d’esame
(due prove scritte ed una orale) previste dall’art. 4 del nuovo bando e le
materie delle prove d’esame (due prove scritte ed una orale) previste
dall’art. 3 del bando del 2005. Del resto, se si ritenesse che il principio
generale affermato dal predetta sentenza n. 14/2011 (secondo il quale «sul
piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale
inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione
di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace») postula sempre e
comunque una perfetta identità tra i requisiti di partecipazione e le prove
d’esame del nuovo e del vecchio concorso, il principio stesso si presterebbe
a facili elusioni. Pertanto, limitatamente alla domanda proposta dalla
dottoressa (Lpd) (Lpd), risulta fondato il primo motivo di ricorso, perché
l’Amministrazione avrebbe dovuto supportare con un’adeguata motivazione la
decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al
concorso indetto con determinazione dirigenziale del 24 marzo 2005,
all’esito del quale la dottoressa (Lpd) (Lpd) è risultata idonea,
CONSIDERATO che, stante quanto precede, il ricorso deve
essere accolto in parte e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento
del bando di concorso in data 23 dicembre 2011 e della Determinazione
Dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011, limitatamente alla decisione di
bandire un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 5 posti
nel profilo professionale di Dirigente amministrativo non supportando con
un’adeguata motivazione la sottostante decisione di non procedere allo
scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto con
determinazione dirigenziale del 24 marzo 2005, all’esito del quale la
dottoressa (Lpd) (Lpd) è risultata idonea. Di converso non si ravvisano i
presupposti per annullare le delibera della Giunta capitolina n. 194/2011,
n. 205/2011 e n. 331/2011 perché le decisioni con le stesse assunte non
ineriscono direttamente l’oggetto del presente giudizio;
CONSIDERATO che, le spese relative al presente giudizio,
quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a
carico delle parti soccombenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 1756/2012, lo
accoglie in parte, limitatamente alla sola ricorrente (Lpd) (Lpd) e, per
l’effetto, annulla il bando di concorso in data 23 dicembre 2011 e la
Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011 nei termini
indicati in motivazione.
Respinge il ricorso in quanto proposto dalle altre due
ricorrenrti.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in
favore della dottoressa (Lpd) (Lpd), delle spese di giudizio, che si
quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Condanna la dottoressa (Lpd) (Lpd) e la dottoressa (Lpd) (Lpd)
al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di
giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento
/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4
aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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