Translate

sabato 4 gennaio 2014

Cassazione: Carabinieri. Risarcimento per lesioni subite da armi da fuoco durante addestramento






Nuova pagina 1
DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.   -   RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 30-01-2008, n. 2089
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

F.F., già carabiniere ausiliario dell'arma dei carabinieri, ha preteso e pretende, da Fe.Mo. e dal Ministero della Difesa, il risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni riportate al capo, attinto da un proiettile sparato dalla pistola in dotazione del Fe. mentre questo, anch'esso carabiniere, stava illustrando, a lui e ad altri commilitoni, il funzionamento dell'arma.
Nel giudizio è intervenuto volontariamente l'INPS per chiedere la condanna del Fe. e del Ministero della difesa al risarcimento delle spese di ricovero in ospedale del F..
La domanda è stata accolta dal giudice di primo grado, che ha liquidato al F. la somma di L. 77.024.800 ed all'INPS la somma di L. 2.280.000.
Dopo una prima sentenza, cassata,con rinvio, dalla Corte di cassazione (con sentenza del 12 agosto 2000 n. 10803), per vizio di motivazione, l'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della difesa è stato respinto, a seguito del giudizio di rinvio, dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 9 dicembre 2002/3 febbraio 2003.
Dopo avere richiamato, ricollegandosi alla sentenza della Corte di cassazione di annullamento della prima decisione di rigetto dell'appello, il principio di diritto che estende la responsabilità della pubblica amministrazione per fatto dei suoi dipendenti anche ai casi in cui l'evento dannoso sia dipeso da una condotta (del dipendente) che, ancorchè illegittima, per dolo o per abuso di potere, possa considerarsi legata da nesso di occasionalità necessaria ai fini istituzionali della pubblica amministrazione, la Corte territoriale ha, in particolare, rilevato come l'esplosione accidentale del colpo fosse avvenuta proprio mentre il Fe., più elevato in grado, spiegava ai suoi commilitoni (ed al F.) il funzionamento della pistola e nell'ambito, quindi, di una attività che, per quanto non autorizzata, e per di più posta in essere durante la "libera uscita" e perciò "al di fuori degli spazi e dei tempi a ciò deputati", rientra comunque nei fini istituzionali della Amministrazione pubblica, cui compete anche la funzione di addestramento dei militari dell'arma dei carabinieri e deve, per ciò stesso, ritenersi alla stessa riconducibile.
L' Avvocatura dello Stato ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione.
Resistono, con controricorso, sia l'INPS che il F..
Il Fe. non ha spiegato attività difensiva.
E' stata depositata memoria nell'interesse del F..

Motivi della decisione

1. Con un unico articolato motivo si denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo 1, n. 5".
Si addebita alla Corte di merito l'errore di avere considerato del tutto pacifico che l'evento si è veri-ficato durante una presentazione, da parte del Fe., ai commilitoni, del meccanismo di funzionamento della pistola di ordinanza quando proprio questa circostanza era stata negata nella prima sentenza della Corte di appello, successivamente cassata dalla Corte di cassazione, ed era stata, comunque, contestata dal Ministero della difesa "anche dinnanzi alla Suprema Corte".
Tale errore, si chiarisce, per quanto relativo ad una circostanza di fatto giuridicamente irrilevante, è quello che fonda uno dei pilastri dell'iter logico seguito dalla Corte di merito e deve considerarsi perciò esiziale per la coerenza (logica) della decisione (prima censura).
Si rileva, poi, che la Corte di merito ha considerato il Fe. carabiniere "più elevato in grado" dei commilitoni che egli stava istruendo senza indicare la prova di tale sua conclusione e così dando luogo ad un ulteriore vizio di motivazione, anch'esso esiziale dato che la Corte utilizza la circostanza di fatto per giustificare l'iniziativa assunta dal Fe. anche in mancanza dell'incarico di "addestratore o di istruttore" (seconda censura).
Si aggiunge, ancora, che la Corte di merito ha erroneamente considerato soltanto abusiva l'attività di presentazione dei meccanismi di funzionamento della pistola senza accorgersi che si è trattato, piuttosto, dello "scostamento dalle attribuzioni del suo ufficio" posto che l'addestramento dei militari deve svolgersi secondo regole e modalità predeterminate ed in luoghi e tempi definiti e deve essere affidata a personale qualificato e non può essere conseguentemente assolto da un qualsiasi carabiniere ausiliario che si sia "arrogato abusivamente quel compito".
Si precisa, sviluppando il predetto argomento, che in ogni caso non è possibile ricondurre l'addestramento arbitrariamente compiuto dal carabiniere, per di più durante la libera uscita, ai fini istituzionali della Amministrazione, dovendosi ritenere che le regole che governano l'attività di addestramento dei militari consentano di ricondurre al predetto fine solo l'addestramento che rispetta queste regole (terza censura).
Si aggiunge che neppure può ricollegarsi l'attività del Fe. ad una esigenza strumentale alla tutela dell'ordine pubblico che ogni carabiniere deve assicurare anche durante la libera uscita dato che nella sentenza impugnata non si fa cenno alcuno ad una impellente necessità di intervento dei militari e ad una connessa necessità di addestramento supplementare per il successo di quell'intervento (quarta censura).
Si addebita, ancora, al giudice di merito l'errore di avere fatto dipendere la responsabilità della amministrazione dal mero possesso dell'arma così dimenticando che "il nesso di occasionalità necessaria deve essere valutato in relazione al comportamento complessivo tenuto con quell'arma ed alle attribuzioni dell'ufficio cui è addetto il dipendente". infatti, si chiarisce ulteriormente, "ai fini della individuazione e dell'accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione di appartenenza non è sufficiente neppure che il pubblico dipendente svolga una qualsiasi attività astrattamente rientrante nei compiti istituzionali della medesima amministrazione" perchè "la possibilità di riferire all'ente pubblico la condotta del dipendente sussiste soltanto se essa è volta in qualche modo a dare esplicazione all'attività istituzionale di quell'ente ossia al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio a cui il dipendente è addetto" (quinta censura).
1.1. La prima censura dell'articolato motivo che sostiene il ricorso è inammissibile.
E' necessario rilevare, infatti, che la Corte territoriale ha accertato lo scopo di addestramento dell'incauta azione compiuta dal Fe. non solo sulla base dell'asserito consenso, sul punto, delle parti ma anche e soprattutto sulla base degli elementi di prova forniti dal "rapporto in atti relativo all'incidente" ed, in altri termini, quindi, dal rapporto sulle cause dell'evento curato dagli stessi Carabinieri del luogo (Firenze) in cui esso si è avverato.
La censura investe perciò solo il primo dei due alternativi pilastri che reggono l'accertamento del giudice di merito non anche il secondo che, di per se, sarebbe stato ed è sufficiente per sostenere tale accertamento.
Essa, ancorchè se ne dovesse accertare la fondatezza, non basterebbe, conseguentemente, per capovolgere la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di merito sulla ricostruzione del fatto e giustificare così la cassazione della sentenza impugnata.
Ciò rende la censura priva di interesse per il ricorrente (e perciò, come si è anticipato, inammissibile) alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero, comunque, condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa." (tra le molte, sent. 11-1-2007 n. 389; sent. 18-9- 2006 n. 20118).
Essa, per altro, si risolve nella denuncia di un travisamento del fatto che, come è stato ripetutamente affermato, non può costituire motivo di ricorso per cassazione poichè, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4. 1.2. Infondata è anche la seconda censura.
E' vero che nella sentenza impugnata non si specifica la fonte di prova dell'accertamento della posizione di carabiniere "più elevato in grado" assegnata al Fe..
Ma la circostanza di fatto è, anzitutto, del tutto priva di apprezzabile rilevanza nell'iter logico della motivazione del giudice di merito e, come, del resto, riconosce il ricorrente, tale rimane anche se la si considera in relazione ai presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto del dipendente in cui assume rilevanza, come si chiarirà meglio, la relazione di occasionalità necessaria tra l'azione dannosa del dipendente, come qualificata dai fini per i quali è stata compiuta, ed i fini istituzionali dell'ente pubblico al quale il dipendente è legato.
Essa, per altro, risulta, in certo senso, confermata dallo stesso ricorrente che, proprio nel ricorso, ammette che il Fe. era il più anziano tra il gruppo dei militari ai quali egli spiegava il funzionamento della pistola e perciò in "grado", nel senso lato con cui termine è stato evidentemente utilizzato nella sentenza, più elevato degli altri.
1.3. La terza censura si rivela, nella prima parte, del tutto incomprensibile dato che non indica l'elemento che distinguerebbe lo "scostamento" della attività del pubblico dipendente dall'abuso del potere o delle funzioni, nell'ambito del quale, avuto riguardo al significato improprio con il quale l'espressione èutilizzata dalla giurisprudenza di questa corte, deve ricomprendersi anche l'attività esercitata, per un fine proprio della amministrazione, al di fuori delle attribuzioni o degli incarichi o dei compiti ai quali il "dipendente" è specificamente addetto.
Infondata è, invece, la parte conclusiva della censura; è infatti affatto pacifico che l'addestramento dei militari è funzione strumentale a quelle che sono proprie dell'Arma dei Carabinieri e deve per ciò stesso essere ricondotta nell'ambito delle finalità, dei compiti e delle attribuzioni della Amministrazione predetta.
La violazione delle norme sulle modalità di esercizio della attività di addestramento può incidere sulla legittimità di questa attività, non sul fine pubblico che la anima nè sulla possibilità di ricondurre questo fine tra quelli propri della Amministrazione.
Conclusione, questa, che vale anche quando la violazione siasi concretata nell'abusivo esercizio di un compito non proprio del militare che ha assunto la veste di istruttore posto che neanche la tracimazione, in se e per se, dalle attribuzioni proprie del funzionario o del dipendente determina una deviazione del fine della azione verso uno scopo privato o verso uno scopo esterno ed estraneo a quelli della amministrazione nella quale il funzionario o dipendente è inserito.
1.4. La quarta censura è priva di interesse perchè nel caso in esame la Corte di merito non ha affatto ricollegato l'attività di addestramento ad una immanente necessità prodromica ad un intervento dei carabinieri per tutela della sicurezza pubblica o per l'accertamento di reati.
1.5. Neanche la quinta censura merita accoglimento anche se deve darsi atto che essa trae spunto da alcuni passi delle motivazioni di alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte che, soprattutto se isolatamente considerati, sembrano giustificare la critica che con la censura medesima viene indirizzata alla decisione impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo avere in un primo tempo ricondotto la responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto del suo dipendente alla disciplina dettata dalla disposizione dell'art. 2049 cod. civ., è ormai constante nel legare il fondamento della responsabilità della pubblica amministrazione al rapporto di immedesimazione organica, nel senso più ampio ed, in definitiva, improprio del termine.
Lo Stato, si afferma, e gli altri enti pubblici non possono agire che a mezzo dei propri dipendenti il cui operato, pertanto, non può considerarsi di soggetti distinti ma degli enti stessi per i quali il dipendente agisce.
La pubblica amministrazione risponde così direttamente per le azioni o attività dei suoi funzionari e dipendenti (quali ne siano le mansioni espletate - di concetto, esecutive,materiali) se esse siano state produttive di un danno ingiusto.
In tal prospettiva, come puntualmente precisato da questa Corte nella sentenza n. 9260 del 1997, deve essere inteso il disposto dell'art. 28 Cost. che "non ha inteso immutare la natura della responsabilità diretta dell'amministrazione e sanzionare il principio della responsabilità indiretta" di cui all'art. 2049 c.c. ma ha solo "voluto sancire accanto ad essa quella propria degli autori dei fatti lesivi della situazioni giuridiche altrui".
Il fondamento della predetta responsabilità diretta implica la necessità che, perchè essa ricorra, vi sia, oltre al nesso di causalità fra il comportamento del funzionario (o dipendente) e l'evento dannoso (comune ad ogni ipotesi di responsabilità per danno ingiusto) anche la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso (Cass. 6 dicembre 1996 n. 10896, Cass. 13 dicembre 1995 n. 12786, Cass. 7 ottobre 1993 n. 9935, Cass. 3 dicembre 1991 n. 12960) ed, in altri termini, che l'attività delfunzionario o del dipendente possa essere considerata, in virtù del rapporto ed. organico, esplicazione dell'attività della pubblica amministrazione.
Ciò implica la necessità che l'evento si ricolleghi in qualche modo, indipendentemente da eventuali abusi o dolo, ad una attività posta in essere per i fini istituzionali dell'ente perchè solo in questo caso, e non quando il dipendente abbia agito per fini prettamente individuali o privati, essa può innestarsi nel contesto della attività complessiva dell'ente rendendo possibile il riconoscimento di quel nesso tra l'espletamento delle mansioni e l'evento che la giurisprudenza, con una sintetica espressione di comodo, definisce di "occasionalità necessaria", e che consente di ricondurre anche alla p.a. (oltre che al dipendente) la responsabilità del danno prodotto dalla condotta predetta (sent.
17-9-1997 n. 9260, con la quale è stata esclusa la responsabilità della p.a. per i danni prodotti dal colpo partito accidentalmente da una pistola del carabiniere che, in una riunione conviviale, tentava di dimostrare, per fine solo egoistico e privato, la propria abilità nel maneggio dell'arma).
Nell'affermare questa esigenza la giurisprudenza di questa Corte aggiunge normalmente la necessità che il fine pubblico della attività alla quale si riconnette l'evento dannoso sia compreso nell'ambito delle "attribuzioni dell'ufficio o del servizio a cui il dipendente è addetto".
Ma solo in alcune sentenze di questa Corte, caratterizzate da una posizione di maggior tutela degli interessi della amministrazione, tale precisazione si riferisce inequivocamente agli specifici compiti assegnati al dipendente nell'ambito del servizio al quale è addetto (così, ad esempio, nella sentenza 13 dicembre 1995 n. 12786); nella maggior parte delle sentenze, ed in una prospettiva di più forte tutela degli interessi della vittima, essa attiene alle più generali finalità dell'Amministrazione della quale l'ufficio fa parte, condividendone i fini.
Ed in tal senso essa appare maggiormente condivisibile.
La precisazione, infatti, non potrebbe altrimenti conciliarsi con il principio della irrilevanza, ove non vi sia interferenza di interesse privato, della eventuale illegittimità dell'operato del funzionario o dipendente ed, in altri termini, con la affermazione giurisprudenziale del tutto pacifica che, ove lo scopo della attività che ha occasionato l'evento sia comunque coincidente con le finalità istituzionali dell'ente, riconosce il rapporto di immedesimazione organica anche nei casi in cui l'atto (in quel senso orientato) sia stato commesso con abuso di poteri o con violazione di legge o di un ordine (sent. 3-8-2005 n. 16247; sent. 12-11-1999 n. 12553; sent. n. 3069 del 30/11/1963; Cass. 18-6-1983 n. 4195; 17-12- 1986 n. 7631; ; sent. Cass. pen. 14-4-1981 imp. De Paolo in cui si è affermata la responsabilità civile della Amministrazione per la morte di un militare a seguito dello sparo accidentale del fucile di altro militare che, con la vittima si era arbitrariamente allontanato dal posto di guardia per prendere un caffè).
Nel motivo di ricorso in esame l'addebito che in realtà è mosso alla Corte di merito sotto l'impropria denuncia di un difetto di motivazione, è quello di avere ritenuto il nesso di occasionalità necessaria tra l'occasionale attività di istruttore svolta dal Fe., mentre era, per di più in libera uscita, ed il servizio che lo stesso prestava come carabiniere sulla base di un generico riferimento ai fini istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, piuttosto che a quelli più specifici dell'ufficio o servizio al quale il Fe. era addetto.
La censura si risolve così, nonostante l'epigrafe del motivo, nella denuncia di un errore di diritto sul criterio di individuazione del nesso di occasionalità necessaria ponendo indirettamente la Corte nella necessità di stabilire se tale nesso tra la condotta produttiva del danno e la funzione o sfera dei poteri che legittimamente o illegittimamente il dipendente abbia la possibilità giuridica di esercitare in forza del rapporto (di dipendenza) che lo lega alla amministrazione debba essere stabilito con riferimento alla ristretta cerchia dei fini del servizio o reparto al quale il dipendente è addetto o con riferimento piuttosto, ai fini generali della Amministrazione nella quale il dipendente medesimo è inserito.
Questo quesito di diritto non è già risolto nella sentenza di questa Corte del 12 agosto 2000 n. 10803 (che ha cassato con rinvio la prima sentenza di appello).
Tale sentenza si limita ad affermare che la sentenza di appello mancava della motivazione sulla coincidenza dei fini perseguiti dal Fe. nel maneggiare l'arma e quelli dell'Arma dei Carabinieri senza affatto richiedere anche un accertamento degli incarichi specifici del Fe. e della possibilità di ricondurre nell'ambito di questi incarichi anche quello "di effettuare istruzioni ai commilitoni in libera uscita e tra le finalità istituzionali della pubblica amministrazione che dette istruzioni sul maneggio delle armi fossero effettuate da carabinieri ausiliari in libera uscita"; infatti queste precisazioni, che pure si leggono nella motivazione della sentenza del 12 agosto 2000, hanno solo la funzione di prospettare un ordinario schema di responsabilità della pubblica amministrazione nell'episodio nel quale il F. ha riportato lesioni ma non l'unico possibile o, quello, in particolare in cui la responsabilità possa comunque riconoscersi nonostante l'interferenza di attività abusive o arbitrarie del dipendente.
Lo rivela la precedente affermazione, nella motivazione della predetta sentenza, che espressamente chiarisce come "la riferibilità dell'atto o del comportamento del dipendente alla pubblica amministrazione non può essere negato ("non può non essere ritenuto") tutte le volte in cui "il comportamento si innesta nel meccanismo di una attività complessivamente, ed avuto riguardo alla sua finalità terminale, non estranea rispetto agli interessi ed alle esigenze pubblicistiche della amministrazione".
Lo rivela, soprattutto, la generale architettura della motivazione, sostanzialmente ancorata: a) alla premessa che "il semplice possesso dell'arma, ancorchè esso trovi titolo nella qualità dell'agente di appartenente al corpo dei carabinieri, non è sufficiente, di per se, a rendere operante il nesso di occasionalità necessaria, perchè esso va valutato non in relazione al solo possesso ma in relazione al comportamento tenuto con quell'arma"; b) all'addebito che è mosso alla Corte di merito di avere legato la finalità istituzionale dell'uso della pistola al mero possesso della stessa.
Il principio di diritto che nel caso in esame deve guidare la decisione può e deve, quindi, essere chiarito ulteriormente in questa sede, sia pure, come è ovvio, nei limiti già delineati dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, che, come si è chiarito, ha solo stabilito come il possesso dell'arma non consenta, di per se, di ricondurre alla pubblica amministrazione il danno prodotto dal carabiniere che malaccortamente la usa se non sia anche accertato che quell'uso possa essere ricondotto ad un fine istituzionale della Amministrazione dalla quale il carabiniere dipendeva.
Ma sul punto può semplicemente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale che, chiarendo indirettamente la tralaticia affermazione circa la necessità che l'attività del funzionario o dipendente sia in funzione di un fine istituzionale dell'ufficio, considera insufficienti, per escludere il rapporto di occasionalità necessaria, l'eventuale abuso del funzionario o la illegittimità del suo operato se l'attività si innesti, comunque, nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente e che, conseguentemente, ritiene che il riferimento della condotta alla pubblica amministrazione può venire meno solo quando il dipendente agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri dell'ufficio nel quale il funzionario è inserito.
Posto che anche l'arbitraria tracimazione dai compiti propri del funzionario o del dipendente realizza un comportamento abusivo o comunque illegittimo, il predetto principio giurisprudenziale comporta, infatti, il riferimento alla pubblica amministrazione anche dell'atto in tal guisa viziato se vi sia un suo collegamento con il rapporto che lega il funzionario o dipendente alla pubblica amministrazione ed il fine dell'atto sia comunque riconducibile a quelli della amministrazione.
La Corte di merito non si è affatto discostata dal predetto principio; essa ha, infatti, semplicemente considerato che il fine di generica indicazione delle caratteristiche e delle modalità di uso della pistola di ordinanza ai commilitoni meno anziani e perciò, in senso lato, meno elevati in grado, potesse innestarsi nel meccanismo della attività complessiva della Amministrazione dalla quale il Fe. dipendeva e che, indipendentemente dalle specifiche competenze del reparto al quale lo stesso era addetto e dalla eventuale illegalità dallo stesso consumata nel tracimare dai propri specifici compiti senza per di più rispettare le norme che governavano (e governano) le forme ed i modi della istruzione nell'uso delle armi, la predetta attività dovesse perciò ricondursi nell'ambito dei fini propri della predetta Amministrazione.
2. La rilevata infondatezza dell'articolato motivo conduce al rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente Ministero al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Fe., liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Possono essere invece compensate le spese tra il Ministero ricorrente e l'I.N.P.S..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del F., delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per spese, Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese nei confronti dell'INPS. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008

Nessun commento: