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sabato 4 gennaio 2014

Cassazione: opposizione avverso ai verbali di contravvenzione elevati dai carabinieri




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Cass. civ. Sez. II, 17-03-2008, n. 7131
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

A.S. proponeva opposizione avverso i verbali di contravvenzione elevati dal carabinieri di Almenno San Salvatore in data 3/9/2003 ed ad esso opponente comunicati il 15/9/2003.
L' A. deduceva che la notifica dei detti verbali era nulla in quanto irrituale e non contestuale all'accertamento delle asserite violazioni. In particolare l'opponente si doleva: che i carabinieri gli avevano comunicato i verbali in questione in data 15/9/2003 con la diversa data del 3/9/2003; che i verbali gli erano stati comunicati senza una relata di notifica e da un funzionario che non aveva firmato i detti verbali.
L'opposizione veniva notificata alla Prefettura di Bergamo che non si costituiva.
Con sentenza 30/3/2004 il giudice di pace di Almenno San Salvatore rigettava il ricorso osservando: che il solo motivo indicato nell'atto di opposizione, ossia la successiva tardiva notifica dei verbali rispetto alla rilevazione, era infondato in quanto non sorretto da prove; che dagli atti acquisiti risultava con sufficiente certezza la responsabilità dell'opponente.
La cassazione della detta sentenza del giudice di pace è stata chiesta da A.S. con ricorso affidato a tre motivi.
L'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso A.S. denuncia violazione degli artt. 201 C.d.S., artt. 137, 138, 148 e 160 c.p.c., deducendo che, qualora una violazione al c.d.s. non possa essere immediatamente contestata, un funzionario dell'ente che ha accertato la violazione deve provvedere, a norma dell'art. 201 C.d.S., alla notificazione con le modalità previste dal c.p.c. e con obbligo di certificare l'avvenuta notificazione mediante relazione di notifica apposta in calce all'originale o alla copia dell'atto. La mancanza della relazione di notifica e della sottoscrizione in calce alla stessa comportano l'inesistenza della notifica. Nella specie i carabinieri di Almenno San Salvatore hanno comunicato ad esso ricorrente i verbali in questione consegnando gli stessi con una data diversa da quella dell'effettiva comunicazione e omettendo di redigere la relata di notifica: i verbali impugnati sono quindi annullabili perchè inficiati da giuridica inesistenza della notificazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 2697 c.c., deducendo che in tema di opposizione a sanzione amministrativa spetta all'amministrazione convenuta fornire la prova dei presupposti legali che fondano la sanzione, mentre spetta all'opponente rilevare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi. Ha quindi errato il giudice di pace a sostenere che spettava ad esso ricorrente provare la non corretta notifica dei verbali impugnati il che peraltro risultava dai documenti prodotti in causa.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 115 c.p.c., sostenendo che i carabinieri hanno trasmesso al giudice di pace copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, unitamente ad un atto di controdeduzioni nel quale risulta puntualmente descritta la modalità con la quale sono stati comunicati ad esso ricorrente i verbali in questione, ossia la semplice comunicazione di detti verbali consegnati ad esso A. senza gli adempimenti della notifica con le formalità di legge. Vi è quindi agli atti la prova che i verbali impugnati sono stati consegnati tardivamente e senza il rispetto delle modalità previste dalla legge.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure - che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza - anche se la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto, deve essere corretta ed integrata nei sensi di seguito precisati a norma dell'art. 384 c.p.c..
Occorre innanzitutto osservare che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente e come più volte affermato da questa Corte, qualora la notificazione del verbale di contravvenzione sia stata effettuata da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura sull'atto della relata di notifica comporta una mera irregolarità priva di effetti invalidanti (tra le tante, sentenza 27/9/2002 n. 14005).
Nella specie, come risulta da quanto riportato in fatto nello stesso ricorso e dai documenti acquisiti nel corso del giudizio di opposizione richiamati dal ricorrente alla pagina 7 dell'atto di impugnativa ("copia del rapporto dei carabinieri con gli atti relativi all'accertamento unitamente all'atto di controdeduzioni nel quale viene puntualmente descritta la modalità con la quale sono stati comunicati all'esponente i verbali in contestazione") i verbali di accertamento opposti dall' A. sono stati "consegnati" a quest'ultimo presso la stazione dei carabinieri di Almenno San Salvatore da un funzionario dell'amministrazione che aveva accertato le violazioni così come consentito dall'art. 201 C.d.S., comma 3, che fa riferimento alle modalità di notifica previste dal codice di procedura civile il cui art. 138 prevede appunto la notifica dell'atto mediante "consegna" della copia nelle mani proprie del destinatario.
Del tutto irrilevante è poi la non corrispondenza delle date della notifica dei verbali e della rilevazione delle infrazioni. La contestazione immediata non è stata nel caso in esame possibile perchè - secondo quanto precisato nel ricorso e nella sentenza impugnata - i verbali in questione sono stati redatti all'esito dei rilievi e degli accertamenti eseguiti dai carabinieri intervenuti sul luogo ove si era verificato un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto l' A. mentre era alla guida di una autovettura. Non è stato quindi possibile procedere alla contestazione immediata per cui i verbali di accertamento sono stati notificati al trasgressore mediante "consegna" personale nel termine di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1.
Del pari irrilevante è che in occasione della consegna dei verbali (avvenuta in data 15/9/2003 come precisato in ricorso) l' A. abbia apposto su tali verbali (recanti la data del 3/9/2003) la propria firma. Quel che è certo è che la notifica dei verbali in questione ha raggiunto compiutamente il suo scopo posto che gli estremi precisi e dettagliati della violazione sono stati portati a conoscenza del trasgressore il quale ha avuto modo di proporre rituale e tempestiva opposizione articolando adeguate e puntuali tesi difensive in fatto e in diritto.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace nella sentenza impugnata che va pertanto sul punto corretta, dai documenti acquisiti nel corso del giudizio di opposizione (il cui contenuto risulta nelle parti essenziali precisato dallo stesso ricorrente) risulta provata la regolarità della notifica dei verbali in questione con conseguente infondatezza "del solo motivo indicato in ricorso, e cioè la successiva tardiva notifica dei verbali, rispetto alla rilevazione" (circostanza riferita a pagina 3 della sentenza impugnata e non contestata dal ricorrente).
In definitiva, considerato che è certo che i verbali in questione sono stati consegnati all' A. presso la caserma dei carabinieri da parte di un agente facente parte dell'amministrazione che aveva accertato le violazioni, deve ritenersi che l'omessa redazione della relata sull'originale e sulla copia dell'atto costituisca solo un'irregolarità che non incide sulla validità dell'atto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di Cassazione vanno compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2008

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