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Cass. civ. Sez. II, 17-03-2008, n. 7131
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Svolgimento del processo
A.S.
proponeva opposizione avverso i verbali di contravvenzione elevati dal
carabinieri di Almenno San Salvatore in data 3/9/2003 ed ad esso
opponente comunicati il 15/9/2003.
L' A.
deduceva che la notifica dei detti verbali era nulla in quanto irrituale
e non contestuale all'accertamento delle asserite violazioni. In
particolare l'opponente si doleva: che i carabinieri gli avevano
comunicato i verbali in questione in data 15/9/2003 con la diversa data
del 3/9/2003; che i verbali gli erano stati comunicati senza una relata
di notifica e da un funzionario che non aveva firmato i detti verbali.
L'opposizione veniva notificata alla Prefettura di Bergamo che non si costituiva.
Con
sentenza 30/3/2004 il giudice di pace di Almenno San Salvatore
rigettava il ricorso osservando: che il solo motivo indicato nell'atto
di opposizione, ossia la successiva tardiva notifica dei verbali
rispetto alla rilevazione, era infondato in quanto non sorretto da
prove; che dagli atti acquisiti risultava con sufficiente certezza la
responsabilità dell'opponente.
La cassazione della detta sentenza del giudice di pace è stata chiesta da A.S. con ricorso affidato a tre motivi.
L'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso A.S. denuncia violazione degli artt. 201 C.d.S., artt. 137, 138, 148 e 160 c.p.c.,
deducendo che, qualora una violazione al c.d.s. non possa essere
immediatamente contestata, un funzionario dell'ente che ha accertato la
violazione deve provvedere, a norma dell'art. 201 C.d.S., alla
notificazione con le modalità previste dal c.p.c. e con obbligo di
certificare l'avvenuta notificazione mediante relazione di notifica
apposta in calce all'originale o alla copia dell'atto. La mancanza della
relazione di notifica e della sottoscrizione in calce alla stessa
comportano l'inesistenza della notifica. Nella specie i carabinieri di
Almenno San Salvatore hanno comunicato ad esso ricorrente i verbali in
questione consegnando gli stessi con una data diversa da quella
dell'effettiva comunicazione e omettendo di redigere la relata di
notifica: i verbali impugnati sono quindi annullabili perchè inficiati
da giuridica inesistenza della notificazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 2697
c.c., deducendo che in tema di opposizione a sanzione amministrativa
spetta all'amministrazione convenuta fornire la prova dei presupposti
legali che fondano la sanzione, mentre spetta all'opponente rilevare
l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi. Ha quindi errato il giudice
di pace a sostenere che spettava ad esso ricorrente provare la non
corretta notifica dei verbali impugnati il che peraltro risultava dai
documenti prodotti in causa.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 115
c.p.c., sostenendo che i carabinieri hanno trasmesso al giudice di pace
copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, unitamente
ad un atto di controdeduzioni nel quale risulta puntualmente descritta
la modalità con la quale sono stati comunicati ad esso ricorrente i
verbali in questione, ossia la semplice comunicazione di detti verbali
consegnati ad esso A. senza gli adempimenti della notifica con le
formalità di legge. Vi è quindi agli atti la prova che i verbali
impugnati sono stati consegnati tardivamente e senza il rispetto delle
modalità previste dalla legge.
La Corte rileva
l'infondatezza delle dette censure - che possono essere esaminate
congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza -
anche se la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è
conforme a diritto, deve essere corretta ed integrata nei sensi di
seguito precisati a norma dell'art. 384 c.p.c..
Occorre
innanzitutto osservare che, al contrario di quanto sostenuto dal
ricorrente e come più volte affermato da questa Corte, qualora la
notificazione del verbale di contravvenzione sia stata effettuata da un
funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura sull'atto della
relata di notifica comporta una mera irregolarità priva di effetti
invalidanti (tra le tante, sentenza 27/9/2002 n. 14005).
Nella
specie, come risulta da quanto riportato in fatto nello stesso ricorso e
dai documenti acquisiti nel corso del giudizio di opposizione
richiamati dal ricorrente alla pagina 7 dell'atto di impugnativa ("copia
del rapporto dei carabinieri con gli atti relativi all'accertamento
unitamente all'atto di controdeduzioni nel quale viene puntualmente
descritta la modalità con la quale sono stati comunicati all'esponente i
verbali in contestazione") i verbali di accertamento opposti dall' A.
sono stati "consegnati" a quest'ultimo presso la stazione dei
carabinieri di Almenno San Salvatore da un funzionario
dell'amministrazione che aveva accertato le violazioni così come
consentito dall'art. 201 C.d.S., comma 3, che fa riferimento alle
modalità di notifica previste dal codice di procedura civile il cui art.
138 prevede appunto la notifica dell'atto mediante "consegna" della
copia nelle mani proprie del destinatario.
Del
tutto irrilevante è poi la non corrispondenza delle date della notifica
dei verbali e della rilevazione delle infrazioni. La contestazione
immediata non è stata nel caso in esame possibile perchè - secondo
quanto precisato nel ricorso e nella sentenza impugnata - i verbali in
questione sono stati redatti all'esito dei rilievi e degli accertamenti
eseguiti dai carabinieri intervenuti sul luogo ove si era verificato un
sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto l' A. mentre era alla
guida di una autovettura. Non è stato quindi possibile procedere alla
contestazione immediata per cui i verbali di accertamento sono stati
notificati al trasgressore mediante "consegna" personale nel termine di
cui all'art. 201 C.d.S., comma 1.
Del pari
irrilevante è che in occasione della consegna dei verbali (avvenuta in
data 15/9/2003 come precisato in ricorso) l' A. abbia apposto su tali
verbali (recanti la data del 3/9/2003) la propria firma. Quel che è
certo è che la notifica dei verbali in questione ha raggiunto
compiutamente il suo scopo posto che gli estremi precisi e dettagliati
della violazione sono stati portati a conoscenza del trasgressore il
quale ha avuto modo di proporre rituale e tempestiva opposizione
articolando adeguate e puntuali tesi difensive in fatto e in diritto.
Pertanto,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace nella sentenza
impugnata che va pertanto sul punto corretta, dai documenti acquisiti
nel corso del giudizio di opposizione (il cui contenuto risulta nelle
parti essenziali precisato dallo stesso ricorrente) risulta provata la
regolarità della notifica dei verbali in questione con conseguente
infondatezza "del solo motivo indicato in ricorso, e cioè la successiva
tardiva notifica dei verbali, rispetto alla rilevazione" (circostanza
riferita a pagina 3 della sentenza impugnata e non contestata dal
ricorrente).
In definitiva, considerato che è
certo che i verbali in questione sono stati consegnati all' A. presso la
caserma dei carabinieri da parte di un agente facente parte
dell'amministrazione che aveva accertato le violazioni, deve ritenersi
che l'omessa redazione della relata sull'originale e sulla copia
dell'atto costituisca solo un'irregolarità che non incide sulla validità
dell'atto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di Cassazione vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2008
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