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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI 165/2008
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui
ricorsi iscritti ai nn. 56235 e 56262 /PM del registro di Segreteria,
proposti dai sigg.ri gen. ... (56235/PM), gen. Eros Tesolat ..tutti di
persona, contro il Ministero della Difesa e avverso a) i decreti prot.
n. D.G.P.M. /VI/18/21645/4 e n. D.G.P.M. /VI/18/segr. in data 18 aprile
2006 (56235/PM) b) n. D.P.G.M. /VI/18/16793/4 in data 14 marzo 2006
(56262/PM) per la declaratoria della riliquidazione del trattamento
pensionistico .
Nella pubblica udienza del 5 dicembre 2007 non sono comparse le parti.
Visti gli atti e documenti di causa.
Considerato in
FATTO
Con autonomi ricorsi pervenuti presso questa Sezione della Corte, gli odierni ricorrenti adivano il magistrato contabile.
I
ricorrenti, cessati dal servizio il 30 dicembre 1994 (sigg.ri ...) e 20
aprile 1995 (sig. ...), ai sensi dell' art. 43, comma 5, della l. 19
maggio 1986 n. 224, chiedono l' inclusione dei benefici economici di
cui all' art. 43 , 3° comma, lett. a) l. 19 maggio 1986 n. 224, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dell' art. 4 del D. Lgs. n.
165/1997 ( cc.dd. sei scatti), cioè tenendo conto di tutti gli
incrementi retributivi di carattere generale che sarebbero spettati se
fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento del limite di età.
Fondavano,
i ricorrenti, le pretese su consolidati orientamenti giurisprudenziali
evidenziati in sede di ricorso e di memoria difensiva ( 19 novembre
2007).
Concludevano,
pertanto, per l' accoglimento dei ricorsi e la riliquidazione del
trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria.
Veniva, quindi, fissata l' udienza di discussione in cui, non comparse le parti, le cause venivano introitate per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell' art. 274 c.p.c. avendo ad oggetto identiche questioni.
Entrando nel merito i ricorsi vanno accolti nei sensi di cui in motivazione.
Oggetto
della controversia è l' interpretazione dell' art. 43 della l. n. 224
del 1986 ( siccome modificata dall' art. 5 della l. 27 dicembre 1990 n.
404 e dall' art. 6 della l. 2 dicembre 2004 n. 299), che prevede in
quale misura il collocamento in posizione di ausiliaria sia equiparabile
al servizio effettivamente prestato.
I
ricorrenti sono cessati dal servizio rispettivamente in data 30
dicembre 1994 ( gen. ..) 20 aprile 1995 ( gen. ..) e 30 dicembre 1994 (
gen. ..).
Tutti
i ricorrenti sono cessati dal servizio ai sensi dell' art. 43, comma 5,
l. 19 maggio 1986 n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni.
Secondo
la menzionata normativa, nell' interpretazione resa dalla
giurisprudenza contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria
69/2005/PM), l' art. 43 della l. n. 224/1986 dà luogo, per gli ufficiali
collocati in aspettativa per riduzione dei quadri (ai sensi dell'art.
17 l. n. 804/1973) ad una vera e propria fictio di permanenza in
servizio, prevedendo che compete a tali soggetti, quando cessano da tale
posizione, “il trattamento pensionistico e l' indennità di buonuscita
che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio
fino al limite di età”.
Tali
disposizioni, secondo l' art. 43, comma 5, sono applicabili anche agli
ufficiali che vengono collocati in ausiliaria o in riserva a domanda,
ai quali competono gli stessi benefici di cui al comma 3 del medesimo
articolo, con la specificazione che le spettanze di cui al medesimo
comma 3, nel caso degli ufficiali collocati in ausiliaria a domanda,
“competono all' atto della cessazione dal servizio”.
Secondo
l' interpretazione resa dal magistrato contabile il collocamento in
ausiliaria o riserva ex art. 43, comma 5, determina l'effetto concreto
dell' interruzione dal servizio attivo, parallelo a quello prodotto dal
collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui al comma 1 dello
stesso art. 43, ma anticipa, rispetto a quest'ultimo, la fase
successiva, eventuale del passaggio in ausiliaria o riserva, assorbendo,
quindi, quel lasso di tempo tra il collocamento in aspettativa ed il
raggiungimento del limite di età allo scadere del quale si producono gli
effetti economici disciplinati dal comma 3.
Quindi
la previsione “all' atto della cessazione del servizio” non
“cristallizza” la posizione stipendiale degli ufficiali che chiedono di
essere collocati in ausiliaria, ma anticipa gli effetti della fictio di
“permanenza in servizio”, assegnando all' “atto di cessazione dal
servizio”, ossia all' atto del collocamento in ausiliaria, “il
trattamento pensionistico e l' indennità di buonuscita che sarebbero
spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età”.
A
conferma di tale interpretazione soccorre l' art. 5 della l. n.
404/1990 che ha aggiunto all' art. 43, comma 5, l' inciso “le cessazioni
dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli
effetti a quelle per il raggiungimento del limite di età”.
Anche
la giurisprudenza di appello ha avuto modo di statuite che “il
legislatore, al fine di incentivare l' esodo (degli ufficiali in
esubero), ha posto la fictio iuris di considerare come servizio, ai fini
pensionistici, il periodo intercorrente fra il collocamento i
ausiliaria ed il compimento del limite di età; non solo, ma tale
servizio viene addirittura valutato all' atto del pensionamento
provvisorio (ossia) al collocamento in ausiliaria, come se fosse già
stato fatto in anticipo”; sicché “al momento del collocamento in
ausiliaria si prende in considerazione, come se fosse già realizzata, la
situazione che, in realtà, sarebbe tale solo al momento del
raggiungimento del limite di età”; in termini Corte conti, Sez. II
Centr. 20 giugno 2003 n. 243.
Vanno,
pertanto, accolti i ricorsi in epigrafe in ordine all'applicazione
dell' art. 43, comma 5, della l. n. 224/1986, e di conseguenza va
dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione
al momento del raggiungimento del limite di età, computando i
miglioramenti conseguiti dal personale in servizio nel periodo
intervallare che va dal collocamento nella riserva a quello del
raggiungimento del limite di età.
Per
quanto concerne le competenze accessorie esse vanno corrisposte, anche
alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali (Corte conti
SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l' art. 429, comma 3,
c.p.c., per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di
compenso e vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della
prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria.
Peraltro
il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria
non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'
una e dell' altra componente di accessori del trattamento di compenso
liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione
degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la
misura dei primi.
Il
calcolo dell' eventuale “maggior importo” tra interessi legali e
rivalutazione va operato ex art. 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto
delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT ex art. 150
disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi
pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di
maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo.
Per
quanto concerne il richiamo all' art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 D.Lgs.
n. 165/1997, esso è improprio in quanto con la menzionata norma non si
prevede l' attribuzione di benefici economici , ma si prevede la
computabilità nel trattamento pensionistico dello specifico beneficio,
ottenuto in base a diverse disposizioni normative.
Tuttavia,
ove non vi sia stata la valutazione di sei scatti di stipendio, a mente
dell' art. 32, comma 9, della l. 224/1986, essa va fatta tendo conto
degli stessi, ed in tal senso va accolta la seconda domanda attorea, con
le competenze accessorie nei limiti e con le modalità di cui sopra.
Pertanto
i ricorsi, previa la riunione degli stessi, vanno accolti nei sensi
di cui in motivazione, con tutte le conseguenze di legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana Giudice
Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando, previa la
riunione degli stessi, sui ricorsi proposti dai sigg.ri gen. .... ... e
dal gen.... nei confronti del Ministero della Difesa, accoglie i
ricorsi nei sensi di cui in motivazione.
Sono compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007.
Il Giudice Unico
F.TO Cons.
Depositata in Segreteria il 07/04/08
IL DIRIGENTE
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