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sabato 4 gennaio 2014

Corte dei Conti: La collocazione in ausiliaria fa maturare gli scatti spettanti al personale equiparato in servizio




Nuova pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI 165/2008
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 56235 e 56262 /PM del registro di Segreteria, proposti  dai sigg.ri gen. ... (56235/PM), gen. Eros Tesolat ..tutti di persona, contro il Ministero della Difesa e avverso  a) i decreti prot. n. D.G.P.M. /VI/18/21645/4 e n. D.G.P.M. /VI/18/segr. in data 18 aprile 2006 (56235/PM) b) n. D.P.G.M. /VI/18/16793/4 in data 14 marzo 2006 (56262/PM) per la declaratoria della riliquidazione del trattamento pensionistico .
Nella pubblica udienza  del 5 dicembre 2007 non sono comparse  le parti.
Visti gli atti e documenti di causa.
Considerato in

FATTO

Con  autonomi ricorsi pervenuti presso questa Sezione della Corte, gli odierni ricorrenti adivano il magistrato contabile.
I ricorrenti, cessati dal servizio il 30 dicembre 1994 (sigg.ri ...) e 20 aprile 1995 (sig. ...), ai sensi dell' art. 43, comma 5, della l. 19 maggio 1986 n. 224, chiedono  l' inclusione dei benefici economici di cui all' art. 43 , 3° comma, lett. a) l. 19 maggio 1986 n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 ( cc.dd. sei scatti), cioè tenendo conto di tutti gli incrementi retributivi di carattere generale che sarebbero spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento del limite di età.
Fondavano, i ricorrenti, le pretese su consolidati orientamenti giurisprudenziali evidenziati in sede di ricorso e di memoria difensiva ( 19 novembre 2007).
Concludevano, pertanto, per l' accoglimento dei ricorsi e la riliquidazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Veniva, quindi, fissata l' udienza di discussione in cui, non comparse le parti, le cause venivano  introitate per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell' art. 274 c.p.c. avendo ad oggetto identiche questioni.
Entrando nel merito i ricorsi vanno accolti nei sensi di cui in motivazione.
Oggetto della controversia è l' interpretazione dell' art. 43 della l. n. 224 del 1986 ( siccome modificata dall' art. 5 della l. 27 dicembre 1990 n. 404 e dall' art. 6 della l. 2 dicembre 2004 n. 299), che prevede in quale misura il collocamento in posizione di ausiliaria sia equiparabile al servizio effettivamente prestato.
I ricorrenti sono cessati dal servizio rispettivamente in data 30 dicembre 1994 ( gen. ..) 20 aprile 1995 ( gen. ..) e 30 dicembre 1994 ( gen. ..).
Tutti i ricorrenti sono cessati dal servizio ai sensi dell' art. 43, comma 5, l. 19 maggio 1986 n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni.
Secondo la menzionata normativa, nell' interpretazione resa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria 69/2005/PM), l' art. 43 della l. n. 224/1986 dà luogo, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri (ai sensi dell'art. 17 l. n. 804/1973) ad una vera e propria fictio di permanenza in servizio, prevedendo che compete a tali soggetti, quando cessano da tale posizione, “il trattamento pensionistico e l' indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati, qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età”.
Tali disposizioni, secondo l' art. 43, comma 5, sono applicabili anche agli ufficiali  che vengono collocati in ausiliaria o in riserva a domanda, ai quali competono gli stessi benefici di cui al comma 3 del medesimo articolo, con la specificazione che le spettanze di cui al medesimo comma 3, nel caso degli ufficiali collocati in ausiliaria a domanda, “competono all' atto della cessazione dal servizio”.
Secondo l' interpretazione resa dal magistrato contabile il collocamento in ausiliaria o riserva ex art. 43, comma 5, determina l'effetto concreto dell' interruzione dal servizio attivo, parallelo a quello prodotto dal collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui al comma 1 dello stesso art. 43, ma anticipa, rispetto a quest'ultimo, la fase successiva, eventuale del passaggio in ausiliaria o riserva, assorbendo, quindi, quel lasso di tempo tra il collocamento in aspettativa ed il raggiungimento del limite di età allo scadere del quale si producono gli effetti economici disciplinati dal comma 3.
Quindi la previsione “all' atto della cessazione del servizio” non “cristallizza” la posizione stipendiale degli ufficiali che chiedono di essere collocati in ausiliaria, ma anticipa gli effetti della fictio di “permanenza in servizio”, assegnando all' “atto di cessazione dal servizio”, ossia all' atto del collocamento in ausiliaria, “il trattamento pensionistico e l' indennità di buonuscita che sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio  fino al limite di età”.
A conferma di tale interpretazione soccorre l' art. 5 della l. n. 404/1990 che ha aggiunto all' art. 43, comma 5, l' inciso “le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento del limite di età”.
Anche la giurisprudenza di appello ha avuto modo di statuite che “il legislatore, al fine di incentivare l' esodo (degli ufficiali in esubero), ha posto la fictio iuris di considerare come servizio, ai fini pensionistici, il periodo intercorrente fra il collocamento i ausiliaria ed il compimento del  limite di età; non solo, ma tale servizio viene addirittura valutato all' atto del pensionamento provvisorio (ossia) al collocamento in ausiliaria, come se fosse già stato fatto in anticipo”; sicché “al momento del collocamento in ausiliaria si prende in considerazione, come se fosse già realizzata, la situazione che, in realtà, sarebbe tale solo al momento del raggiungimento del limite di età”; in termini Corte conti, Sez. II Centr. 20 giugno 2003 n. 243.
Vanno, pertanto, accolti i ricorsi in epigrafe in ordine all'applicazione dell' art. 43, comma 5, della l. n. 224/1986, e di conseguenza va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione al momento del raggiungimento del limite di età, computando i miglioramenti conseguiti dal personale in servizio nel periodo intervallare che va dal collocamento nella riserva a quello del raggiungimento del limite di età.
Per quanto concerne le competenze accessorie esse vanno corrisposte, anche alla luce dei consolidati  orientamenti giurisprudenziali (Corte conti SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l' art. 429, comma 3, c.p.c., per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso e vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Peraltro il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell' una e dell' altra componente di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
Il calcolo dell' eventuale “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione va operato ex art. 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo.
Per quanto concerne il richiamo all' art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 D.Lgs. n. 165/1997, esso è improprio in quanto con la menzionata norma non si prevede l' attribuzione di benefici economici , ma si prevede la computabilità nel trattamento pensionistico dello specifico beneficio, ottenuto in base a diverse disposizioni normative.
Tuttavia, ove non vi sia stata la valutazione di sei scatti di stipendio, a mente dell' art. 32, comma 9, della l. 224/1986, essa va fatta tendo conto degli stessi, ed in tal senso va accolta la seconda domanda attorea, con le competenze accessorie nei limiti e con le modalità di cui sopra.
Pertanto  i  ricorsi, previa la riunione degli stessi, vanno accolti  nei sensi di cui in motivazione,  con tutte le conseguenze di legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana Giudice Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando, previa la riunione degli stessi,  sui ricorsi proposti dai sigg.ri gen. .... ... e dal gen.... nei confronti del Ministero della Difesa, accoglie  i ricorsi nei sensi di cui in motivazione.
Sono compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Firenze  nella Camera di Consiglio del  5 dicembre 2007.
                                                                                  Il Giudice Unico
                                                                           F.TO Cons.

Depositata in Segreteria il   07/04/08
                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                             

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