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Multe: se il proprietario sceglie il pagamento ridotto, il conducente può opporsi al taglio dei punti-patente | |
Nessuna norma ostacola il guidatore del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, ad adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione a suo carico della sanzione personale | |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 18-02-2008, n. 3948
Cass. civ. Sez. II, 18-02-2008, n. 3948
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
L'ing. F.A. proponeva avanti al giudice di pace di Ripatransone,
opposizione al verbale di contestazione n. 02124/2003 della polizia
municipale del comune di Grottammare del 31 luglio 2003, con il quale
gli veniva contestata la violazione dell'articolo 149/9 codice della
strada ed applicata la sospensione della patente con decurtazione di
dieci punti, deducendone l'inesistenza dei presupposti di fatto e di
diritto.
In corso di causa risultava che il 28
agosto 2003, precedentemente alla presentazione del ricorso, era stato
effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
applicata per la violazione in questione.
2. Il giudice di pace con sentenza numero 4/2004 dichiarava inammissibile il ricorso.
3. Il ricorrente articola tre distinti motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.
4. Motivi del ricorso.
4.1
- Col primo motivo si lamenta: "violazione e falsa applicazione
dell'art. 204 bis C.d.S., nonchè illogica e contraddittoria motivazione
che relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.
Lamenta
il ricorrente col primo motivo l'interpretazione data dal giudice di
pace della norma di cui all'art. 204 bis C.d.S.. A suo giudizio la norma
in questione avrebbe previsto l'inammissibilità del ricorso nei soli
casi di mancato versamento della cauzione e di proposizione del ricorso
avanti il giudice il pace in caso di contemporanea pendenza di analogo
ricorso avanti al prefetto.
4.2 - Col secondo
motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.
184 bis c.p.c., nonchè omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e 3".
Lamenta
cioè che erroneamente il giudice di pace ha rigettato l'istanza di
rimessione in termini in relazione alla circostanza (emersa nel corso
dell'udienza del 2 dicembre 2003) secondo la quale il pagamento era
stato eseguito dalla società proprietà del veicolo e coobbligata in
solido. Il ricorrente non era a conoscenza di tale circostanza e aveva
chiesto - ai fini della rimessione in termini - di essere ammesso a
provarla ai fine poi di precisare le sue domande.
A
tal fine osserva che l'istituto della rimessione in termine è stato
esteso dal legislatore "a qualsiasi ipotesi di decadenza e non solo a
quelle indicate negli artt. 183 e 184 c.p.c., purchè la parte dimostri di esservi incorsa per causa a sè non imputabile" (pagina 7 in fondo del ricorso).
4.3 - Col terzo motivo il ricorrente lamenta "omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza numero 4/04 ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5".
Deduce
il ricorrente che il giudice di pace avrebbe omesso l'esame
testimoniale richiesto fin dall'atto introduttivo e poi successivamente
con le note autorizzate del 22 gennaio 2004. 5. Il ricorso è fondato nei
limiti di seguito indicati.
La Corte
Costituzionale, richiesta di intervenire in ordine alle questioni di
costituzionalità sollevate in relazione alla norma di cui all'articolo
204 bis del codice della strada nel caso in cui, pagata la sanzione
nella misura ridotta da parte di uno dei coobbligati in solido indicati
dall'articolo 196 del predetto codice della strada, sia proposta
opposizione dal conducente del veicolo (anche al fine di far venire meno
le eventuali sanzioni personali accessorie) ha chiarito, con sentenza
471 del 2005, che "nessuna norma prelude al conducente del veicolo,
autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali
per escludere l'applicazione a suo carico della sanzioni personali
suddette". Ha, altresì, chiarito la corte che tale sanzione "non riveste
più carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione principale
per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica
suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione invece
preclusa per la sanzione pecuniaria ...". La corte ha altresì chiarito
che l'iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere
considerata "propriamente diretta all'annullamento del verbale di
contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204 bis C.d.S., bensì al
mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di
escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale
soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio della patente di
guida ... ".
Conseguentemente, una volta
dedotto dal Comune l'avvenuto pagamento della sanzione nella misura
ridotta, avrebbe dovuto il giudice di pace accogliere l'istanza di
riammissione in termini avanzata dall'opponente, che ha chiesto di
provare che tale pagamento era stato effettuato dal coobbligato in
solido e senza che egli (opponente) ne fosse a conoscenza. E ciò al fine
(una volta fornita tale prova) di poter precisare la propria domanda
con riferimento al suo specifico interesse (far venir meno - accertata
l'illegittimità della contestazione - le sanzioni accessorie).
Il
giudice di pace ha, quindi, errato ne ritenere che la preclusione alla
proposizione dell'opposizione avverso le contestate violazioni al codice
della strada riguardi non solo il coobbligato in solido che abbia
proceduto nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della
stessa al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ma anche
l'effettivo autore della violazione che non abbia effettuato tale
pagamento e abbia autonomamente proposto opposizione a tale
contestazione.
La sentenza impugnata va,
quindi, annullata e rinviata al giudice di pace di San Benedetto del
Tronto, che si atterrà al principio di diritto suindicato e regolerà
anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA
CORTE Accoglie il ricorso per quanto d ragione, cassa e rinvia, anche
per le spese, giudice di pace di San Benedetto del Tronto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2008
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