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sabato 4 gennaio 2014

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01865-A/080 presentato da RIZZO Gianluca testo di Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142..esso dispone che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà più diritto alla retribuzione a titolo di lavoro straordinario per intero, ma solo ed esclusivamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero; ..




Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01865-A/080
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142
La Camera,
   premesso che:
    in ordine al comma 316:
     esso interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e sul decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, che recepiscono, rispettivamente, l'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
     esso dispone che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà più diritto alla retribuzione a titolo di lavoro straordinario per intero, ma solo ed esclusivamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero;
     esso reca, in sostanza, un oggettivo peggioramento ai danni del lavoratore;
     esso reca le nuove disposizioni in forma di interpretazione autentica di normative previgenti di carattere contrattuale;
     il ricorso all'interpretazione autentica, in particolare in ordine all'effetto retroattivo che ne consegue, appare del tutto in contrasto con le prescrizioni del nostro ordinamento e con i principi e i chiarimenti della giurisprudenza costituzionale: il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, oltre che in presenza di effettive incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore;
     esso fa salvi gli effetti delle sole sentenze che risultano passate in giudicato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con ciò rischiando di collidere con l'articolo 25, comma 2, della Costituzione, contrastando valori e principi costituzionalmente protetti – nel caso di specie, che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima dei fatto commesso» –, di inficiare il principio della ragionevolezza e, infine, suscettibile di creare ulteriore contenzioso,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di adottare le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate al superamento delle distorsioni del comma richiamato, in particolare espungendone gli effetti retroattivi.
9/1865-A/80Rizzo.

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