Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-01767
presentato da
Interrogazione a risposta in commissione 5-01767
ZOLEZZI Alberto
testo di
Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142
il 7 agosto 2013 il quotidiano on line «Huffington Post.it» pubblicava un articolo dal quale si veniva a conoscenza che: «La flotta di elicotteri delle nostre forze armate è a rischio contaminazione: innumerevoli modelli attualmente in dotazione a Esercito, Marina, Aviazione e Carabinieri sarebbero in pratica scatole volanti piene di amianto». E questa situazione andrebbe avanti da oltre quindici anni, nel silenzio più assoluto delle autorità. E ciò che si scopre leggendo una recentissima quanto conflittuale corrispondenza fra il Ministero della salute e l'azienda che li ha fabbricati, l'Agusta Westland. In tale carteggio, è la stessa azienda a definire gli apparecchi «inquinati». Come noto, l'Huffington Post ha potuto analizzare questa corrispondenza – adesso in mano ai magistrati delle procure militari di Roma e Napoli – grazie alla segnalazione del Partito per la tutela dei diritti dei militari. Da tale documentazione risulta evidente, come già dopo il 1992 (anno della legge che bandisce l'impiego dell'amianto), la controllata di Finmeccanica avesse debitamente, e dettagliatamente, provveduto a informare la Difesa su quali e quanti modelli di velivoli da loro prodotti contenessero asbesto, in quali e quante parti delle rispettive carlinghe. Si legge, infatti, in proposito, che nella lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti «Sin dal 1996 abbiamo trasmesso l'elenco di tutti i materiali “pericolosi” presenti sui nostri elicotteri», ossia quanto scritto nella loro lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti, a dimostrazione del fatto che il Ministero semplicemente non poteva non sapere;
dall'articolo si apprendeva, inoltre, che il Ministero della difesa, pur essendo a conoscenza della gravissima situazione, non avrebbe mai provveduto alla bonifica degli elicotteri contenenti amianto, né tantomeno avrebbe informato (circostanza gravissima) gli equipaggi dei notevoli rischi cui erano giornalmente sottoposti durante l'orario di lavoro, violando in tal modo, quanto stabilito dagli articoli 32 e 117 della Costituzione;
la legge n. 257 del 1992, anticipando quanto sostenuto dalla recente direttiva 2009/148/CE detta le norme per la messa al bando di tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione nonché la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono, secondo un preciso programma di dismissione che definisce i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati nella produzione dell'amianto;
con la legge n. 271 del 1993 venivano estesi tali benefici a tutti i lavoratori professionalmente esposti ad amianto. Il legislatore, tuttavia, non si limitava a prescrivere la cessazione dell'impiego dell'amianto ma metteva in evidenza alcuni problemi considerati particolarmente rilevanti ai fini della tutela della salute pubblica, connessi alla presenza nell'ambiente di prodotti di amianto liberamente commercializzati ed installati in precedenza;
il decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero il testo unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede delle forme di tutela dei lavoratori nei vari ambienti di attività, dai diversi agenti chimici cui possono venire in contatto. Tra questi, viene considerato anche l'amianto. In particolare, l'articolo 254 del decreto, stabilisce che il valore limite di esposizione all'amianto deve essere pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, ponendo a carico dei datori di lavoro il controllo, affinché nessun lavoratore sia esposto ad una contaminazione di amianto nell'aria, che superi il valore limite. Il datore di lavoro, conseguentemente, (ex articolo 249 valore limite) è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali che lo contengono, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive da attuare, affinché non venga superato il prescritto valore limite di esposizione, di cui al predetto articolo 254. Ai fini del rispetto di questo valore limite, il datore di lavoro ha, altresì, l'obbligo di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro (ex articolo 253 controllo dell'esposizione). I campionamenti che vengono effettuati a tale fine devono avvenire sempre previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti;
nel quarto rapporto Registro nazionale mesoteliomi del 2012, ovvero il sistema di sorveglianza epidemiologica istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 308 del 2002, redatto dal settore ricerca dipartimento di medicina del lavoro dell'Inail veniva affermato che: «Fra gli agenti cancerogeni, l'amianto si caratterizza per una serie di fattori di particolare pericolosità, legati alle quantità del materiale usato, in una gamma assai ampia di attività industriali, al numero di lavoratori esposti, alle ricadute in termini di matrici ambientali contaminate, con conseguenze di rischi per la salute non solo negli ambienti di lavoro. La legge che nel 1992 ha bandito l'impiego dell'amianto ha posto l'Italia tra le nazioni che hanno condotto una politica di contrasto, di controllo e di prevenzione dei rischi specifici. Restano, tuttavia, ancora aperte le questioni della bonifica e del risanamento ambientale, della sorveglianza epidemiologica e sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria, della tutela dei soggetti ammalati»;
inoltre, sempre nel documento sopracitato venivano riportate compiutamente delle percentuali inerenti ai casi di mesotelioma maligno riscontrati in alcuni lavoratori e più specificatamente tra coloro prestanti attività di servizio nella Cantieristica navale, la percentuale risulta essere del 9,6 per cento nei trasporti terrestri ed aerei del 6,3 per cento, nella portualità e trasporto marittimo del 5,5 per cento ed infine nella difesa militare del 2,6 per cento. Nel quarto rapporto si evince anche che per quanto riguarda gli elicotteri militari: «Risulta che la scatola del rotore può essere coibentata con amianto e durante le manutenzioni programmate (ogni 30 ore di volo) debba essere smontata e revisionata. È segnalato inoltre la presenza di pannellature in amianto inserite nei pianali»;
il Ministro della difesa in risposta ad un'interrogazione a risposta in Commissione (Artini e altri n. 5-00945) in cui si sollevava il problema qui riportato ovvero quello relativo alla presenza di amianto a bordo degli elicotteri Augusta Westland rispondeva che: «l'impegno finalizzato a garantire che il personale non venisse sottoposto ad esposizioni all'amianto oltre il prescritto valore limite, non si è limitato soltanto ai componenti degli elicotteri, ma ha riguardato, fin dalla sua messa al bando, tutti i mezzi e tutte le strutture delle Forze armate»; ma anche che: «non è realistica, tuttavia, la prospettiva di una rimozione integrale della presenza di amianto, che, peraltro, possiamo trovare ancora in grandi quantità anche nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici e nell'ambiente» –:
quali misure il Ministro della difesa abbia assunto a tutela dell'ambiente e del diritto alla salute del personale civile e militare della difesa sia nella loro attività operativa che manutentiva, in relazione alla necessità di predisporre aggiuntive azioni e misure di protezione per il personale della difesa così come annunciato dal Ministro competente il 20 ottobre 2013;
se risulti, ai ministri interrogati per le rispettive competenze, che per le attività lavorative che comportano per i lavoratori, un'esposizione da amianto, sia stato redatto un documento di valutazione dei rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare nonché il controllo dell'esposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 249 e 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in relazione all'osservanza delle linee guida ministeriali per il corretto smaltimento dell'amianto e dei materiali e rifiuti contenenti amianto. (5-01767)
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