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Legittimo il fermo amministrativo se la targa dell'auto è ormai illeggibile |
La sanzione accessoria - chiarisce la Suprema corte - scatta non solo nel caso di contraffazione, ma anche quando l'usura determina la perdita delle caratteristiche di rifrangenza prescritte |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2008, n. 2214
Cass. civ. Sez. II, 30-01-2008, n. 2214
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Prefetto di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza dep. il 23 marzo 2004 del Giudice di Pace di Feltre con cui era
stata accolta l'opposizione proposta da M.A. avverso il verbale di
contravvenzione che aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo a
seguito del ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle
caratteristiche di rifrangenza.
Il Giudice di
Pace ha ritenuto che il fermo amministrativo del veicolo opera soltanto
nell'ipotesi di contraffazione della targa prevista dall'art. 100, comma
15, che fa riferimento al precedente 12^, e non pure nel caso di
violazione di cui al comma 13, contestata all'opponente per essere stata
la targa ritirata perchè priva delle caratteristiche di rifrangenza in
quanto usurata.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Preliminarmente
deve rilevarsi che il difetto di legittimazione passiva della
Prefettura, evocata in giudizio al posto del Ministero dell'Interno (nei
cui confronti si sarebbe dovuto instaurare l'opposizione avverso il
verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale) è stato
sanato dalla condotta processuale tenuta dall'Avvocatura dello Stato la
quale, pure avendo proposto il ricorso per cassazione, non ha sollevato
alcuna eccezione in ordine all'irregolarità del contraddittorio (SU.
3117/2006).
Il ricorso è manifestamente fondato.
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del art. 100 C.d.S., comma 15 e art. 216 C.d.S., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23,
censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria
del fermo amministrativo prevista soltanto nel caso di contraffazione
della targa (art. 100 C.d.S., commi 12, e art. 15 C.d.S.) e non pure
nell'ipotesi contestata all'opponente di targa non rifrangente (art. 100
C.d.S., comma 13), perchè usurata.
Il motivo va accolto.
Ai
sensi dell'art. 216 C.d.S., comma 1, nel caso di ritiro della targa, è
previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all'art. 214 C.d.S.,
conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa
venga, ai sensi dell'art. 100 C.d.S., comma 15, ritirata: tale norma
prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti
indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti
commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate
ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
Pertanto,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo
amministrativo è previsto, ai sensi dell'art. 100 C.d.S., comma 15, non
soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando, come nella
specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perchè
usurate. la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.:
deve essere rigettata l'opposizione proposta da M.A..
Le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico dell'opponente, risultato soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da M.A..
Condanna
l'intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative
alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per
onorari di avvocato oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008
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