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Ministero dell'interno
Circ. 20-3-2008 n. 1970 Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale pe l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo. |
Circ. 20 marzo 2008, n. 1970 (1).
Sanzioni
amministrative per violazioni del Codice della Strada, Guida di
ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica
dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Parere
dell'Avvocatura generale dello Stato.
(1)
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni
e territoriali, Direzione centrale pe l'amministrazione generale e per
gli Uffici territoriali del Governo.
Ai
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Sigg. Prefetti
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Loro sedi
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Al
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Sig. Commissario di Governo per la Provincia di
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Trento
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Al
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Sig. Commissario di Governo per la Provincia di
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Bolzano
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Al
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Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
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Aosta
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e, p.c.
|
Al
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Dipartimento di pubblica sicurezza
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Direzione centrale per la Polizia stradale ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
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Roma
| ||
Con
nota prot. M/2413/5 del 24 maggio 2007 questo Ufficio ha sottoposto
all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato taluni dubbi
interpretativi ed applicativi emersi in relazione alla problematica
indicata in oggetto.
In particolare è stato
chiesto all'Organo legale di dirimere il contrasto interpretativo
insorto in merito alla possibilità per gli organi di Polizia Stradale di
procedere, in via preventiva, al ritiro del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori e di segnalare la circostanza al Prefetto -
ai fini della sottoposizione del conducente alla visita medica di
revisione - allorché nell'ambito delle violazioni e di rilevamento dei
sinistri, i predetti organi abbiano il fondato sospetto che il titolare
non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa
dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Nella
risposta dell'Avvocatura, qui di seguito integralmente riportata, viene
preliminarmente fatto presente che ai sensi dell'art. 116, comma 1-bis
C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), per guidare un ciclomotore il
minore di età che abbia compiuto il 14° anno deve conseguire il
certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente Ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso
con prova finale.
Il comma 1-ter dello stesso
articolo 116 estende l'obbligo di conseguire il predetto certificato a
tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano condurre un
ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida.
Inoltre,
poiché, ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 116, non è possibile
essere contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già
muniti di patente di guida non possono conseguire il predetto
certificato di idoneità, mentre i titolari del certificato sono tenuti a
restituire questo ultimo all'atto del conseguimento della patente.
A
norma dell'art. 116, comma 1-quater, C.d.S. i requisiti fisica e
psichici richiesti per la guida dei ciclomotori "sono quelli prescritti
per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale, Fino alla
data del 1 gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata
all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale".
Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168,
gli istituti della revisione della sospensione e della revoca della
patente di guida si applicano anche ai documenti dei ciclomotori
"limitatamente alla perdita ovvero alla verifica de requisiti fisici e
psichici".
Tanto premesso, va riconsiderato che
l'art. 116, comma 1-ter, C.d.S., recita alla lettera "coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'art. 112, comma 9, mantengono il diritto alla
guida del ciclomotore".
Ne consegue con
argomentazione a contrario, che, in via generale, può affermarsi che i
provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida producono i
loro effetti anche sulla condizione dei ciclomotori e che, nelle ipotesi
in cui la patente di guida sia sospesa in conseguenza di illeciti
amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore diverso dal
ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare
della patente.
L'unica eccezione alla regola
generale appena enunciata è contemplata, appunto, dal citato art. 116,
comma 1-ter, C.d.s. a tenore del quale solo i titolari di patenti di
guida sospesa per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S.
mantengono il diritto alla guida dei ciclomotori (purché probabilmente
tali veicoli possono sviluppare una velocità no superiore ai 45 Km/h).
Il
principio che emerge sembra essere che il legislatore imponga un
utilizzo decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate
inidoneità o propensioni trasgressive. Del resto poiché la patente di
guida può essere titolo legittimamente autonomo per la guida del
ciclomotore, i requisiti fisici per la guida dei ciclomotori non possono
essere dissimili da quelli necessari per la guida di un'autovettura.
È
notorio che l'ebbrezza alcolica e l'alterazione psicofisica determinata
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope influiscono
sull'attitudine del soggetto a percepire la realtà fenomenica e quindi
sulla guida di un mezzo di trasporto.
La
possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori nelle ipotesi in cui il conducente si trovi in
stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186
C.d.S.) o in uno stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), va individuata
in una carenza delle presupposte condizioni psico-fisiche del conducente
dal momento che anche per la guida dei ciclomotori l'art. 116, comma
1-quater, C.d.s. richiede il possesso di precisi requisiti psico-fisici,
trattandosi di mezzi comunque dotati di una elevata potenzialità lesiva
per l'incolumità del conducente e degli altri soggetti circolanti.
Il
ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori trova
quindi fondamento nella esigenza generale di garantire la sicurezza e
l'incolumità degli utenti della strada, ponendosi quale misura
preventiva tesa ad impedire che un soggetto che si trovi in una
condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per
l'incolumità propria ed altrui.
Pare conseguente
che gli organi di Polizia Stradale possano procedere, in via preventiva
al ritiro del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e di
segnalare la circostanza al Prefetto (affinché possa essere ordinato al
conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione) allorché,
nell'ambito delle attività do accertamento delle violazioni e di
rilevamento dei sinistri, i predetti organi abbiano il fondato sospetto
che il titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti
psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o
stupefacenti.
Inoltre, posto che al ritiro del
certificato in questione non può far seguito alcun provvedimento
prefettizio di sospensione della validità dello stesso ai sensi
dell'art. 223, comma 3, C.d.S., si ritiene che le Prefetture non possono
trattenere per ragioni cautelative, il titolo abilitante nelle more
della effettuazione, da parte dell'interessato, della visita medica di
revisione dei requisiti psicofisici, stante l'esistenza di una norma
specifica che prevede tale comportamento o lo legittimi.
Si prega si voler dare ampia diffusione al contenuto della presente.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
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