Nuova pagina 1
Vigile del fuoco deceduto o inabile: il criterio che legittima l'assunzione diretta di un familiare |
Ai fini di poter fruire dell'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, non è sufficiente il generico nesso eziologico tra il servizio prestato dal congiunto e la patologia lesiva |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.105/08Reg.Dec.
N. 1703 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1703/2007 proposto da .... rappresentato e difeso dall’Avv. ...
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
MINISTERO DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO VV.FF., SOCCORSO PUBBLICO, DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE,
DIRIGENTE DELL’AREA II DEL MINISTERO DELL’INTERNO, entrambi non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione I bis n. 15038 del 13 dicembre 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007 relatore il Consigliere F..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1)
Il sig. ....., in qualità di orfano primogenito dell’assistente tecnico
antincendi ...., deceduto il 1...., inoltrava, in data 23/2/2006, al
Ministero dell’Interno. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istanza di
assunzione ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. n. 217/2005 in relazione
al presupposto del decesso del genitore per patologie dipendenti da
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Con
la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso
proposto avverso il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza in
parola. L’appellante, con argomenti sviluppati anche con successiva
memoria, contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resiste l’amministrazione dell’Interno.
All’udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1.
Non coglie nel segno il motivo di gravame con il quale si deduce
l’illegittimità del diniego in ragione della previa formazione del
silenzio assenso giusta il disposto dell’art. 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Osserva
sul punto la Sezione che, in disparte la questione relativa
all’applicabilità del meccanismo di cui all’art. 20 cit. al procedimento
in esame ed all’applicazione del termine di 240 giorni di cui al D.M.
18.4.2000, n. 142, nella specie il mancato consolidamento
dell’affidamento dell’istante in relazione all’esiguità del tempo
trascorso non impediva alla P.A. l’esercizio del potere di pronunciarsi
negativamente sull’istanza senza farsi carico comparativamente
dell’interesse pubblico.
Si
aggiunga che nelle spese viene in rilievo un atto vincolato alla
stregua dei canoni di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n.
291/1990.
2.2. Sono altresì infondati gli ulteriori motivi che afferiscono al merito della vicenda.
Giova
rammentare che l’art. 132, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 217/2005, in
combinato disposto con gli artt. 5, 21, 88, 97 e 108, prevede
l’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge,
dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco deceduti o divenuti permanenti inabili al servizio per
causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate
nell’espletamento delle attività istituzionali.
Il
dato letterale delle norme, da traguardare alla luce dell’eccezionalità
del meccanismo di assunzione che esse innescano, evidenzia
l’insufficienza della sussistenza di una causa di servizio, rectius del
nesso causale (nella specie acclarato), tra la patologia, rilevatasi nel
tempo mortale, e l’espletamento del servizio, richiedendo il quid pluris dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio.
Tale
dato positivo risulta confermato dalla ratio della norma, intesa a
premiare specifiche condotte degli operatori che li abbiano esposti a
pericoli fisici nell’adempimento del dovere, piuttosto che generici
profili di rischio di contrazione di patologia, rischio comune ad ogni
rapporto di lavoro esposto a disagi eziologicamente significativi.
L’esigenza
di accedere ad un’interpretazione fedele al non equivoco dato letterale
è accentuata dall’eccezionalità del meccanismo di assunzione per
chiamata diretta nominativa esplicitamente previsto proprio per
categorie di dipendenti esposti al rischio diretto di lesioni in senso
stretto collegato alla peculiarità dei compiti di istituto.
Deve
allora convenirsi con il Primo Giudice che non è sufficiente la
ricorrenza di un generico nesso eziologico tra espletamento di un
servizio disagiato ed emersione di una patologia mentre è necessario che
il dipendente sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in
conseguenza di un singolo e bene individuato evento traumatico, pur se
foriero di un’inabilità non immediatamente apprezzabile.
Gli
sforzi profusi dalla difesa dell’appellante non consentono quindi di
attribuire alla norma in esame uno spazio applicativo più ampio della
disciplina di cui all’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che, al di là delle differenze meramente testuali, considera
parimenti vittime del dovere i dipendenti deceduti o colpiti da
invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi in operazioni di soccorso.
I
rilievi fin qui svolti, nella misura in cui escludono la sufficienza di
una causa di servizio, rendono inconferenti le doglianze sviluppate,
anche in forza di approfondimenti tecnici sul nesso di casualità tra
disagi del servizio e insorgenza della patologia polmonare poi
rivelatasi esiziale, senza tuttavia cogliere lo specifico evento
traumatico produttivo di lesioni o ferite che si è visto essere
necessario.
3. L’appello deve in definitiva essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 23 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
.
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 1703/2007
FF
Nessun commento:
Posta un commento