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sabato 4 gennaio 2014

Consiglio di Stato: Vigile del fuoco deceduto o inabile: il criterio che legittima l'assunzione diretta di un familiare Ai fini di poter fruire dell'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, non è sufficiente il generico nesso eziologico tra il servizio prestato dal congiunto e la patologia lesiva




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Vigile del fuoco deceduto o inabile: il criterio che legittima l'assunzione diretta di un familiare
Ai fini di poter fruire dell'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, non è sufficiente il generico nesso eziologico tra il servizio prestato dal congiunto e la patologia lesiva
 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.105/08
Reg.Dec.
N. 1703 Reg.Ric.
ANNO   2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1703/2007 proposto da .... rappresentato e difeso dall’Avv. ...
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
MINISTERO DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO VV.FF., SOCCORSO PUBBLICO, DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE,
DIRIGENTE DELL’AREA II DEL MINISTERO DELL’INTERNO, entrambi non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione I bis n. 15038 del 13 dicembre 2006;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007 relatore il Consigliere F..
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
     1) Il sig. ....., in qualità di orfano primogenito dell’assistente tecnico antincendi ...., deceduto il 1...., inoltrava, in data 23/2/2006, al Ministero dell’Interno. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istanza di assunzione ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. n. 217/2005 in relazione al presupposto del decesso del genitore per patologie dipendenti da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
     Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto avverso il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza in parola. L’appellante, con argomenti sviluppati anche con successiva memoria, contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
     Resiste l’amministrazione dell’Interno.
     All’udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.
     2. L’appello è infondato.
     2.1. Non coglie nel segno il motivo di gravame con il quale si deduce l’illegittimità del diniego in ragione della previa formazione del silenzio assenso giusta il disposto dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
     Osserva sul punto la Sezione che, in disparte la questione relativa all’applicabilità del meccanismo di cui all’art. 20 cit. al procedimento in esame ed all’applicazione del termine di 240 giorni di cui al D.M. 18.4.2000, n. 142, nella specie il mancato consolidamento dell’affidamento dell’istante in relazione all’esiguità del tempo trascorso non impediva alla P.A. l’esercizio del potere di pronunciarsi negativamente sull’istanza senza farsi carico comparativamente dell’interesse pubblico.
     Si aggiunga che nelle spese viene in rilievo un atto vincolato alla stregua dei canoni  di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 291/1990.
     2.2. Sono altresì infondati gli ulteriori motivi che afferiscono al merito della vicenda.
     Giova rammentare che l’art. 132, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 217/2005, in combinato disposto con gli artt. 5, 21, 88, 97 e 108, prevede l’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduti o divenuti permanenti inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali.
     Il dato letterale delle norme, da traguardare alla luce dell’eccezionalità del meccanismo di assunzione che esse innescano, evidenzia l’insufficienza della sussistenza di una causa di servizio, rectius del nesso causale (nella specie acclarato), tra la patologia, rilevatasi nel tempo mortale, e l’espletamento del servizio, richiedendo il quid pluris dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio.
     Tale dato positivo risulta confermato dalla ratio della norma, intesa a premiare specifiche condotte degli operatori che li abbiano esposti a pericoli fisici nell’adempimento del dovere, piuttosto che generici profili di rischio di contrazione di patologia, rischio comune ad ogni rapporto di lavoro esposto a disagi eziologicamente significativi.
     L’esigenza di accedere ad un’interpretazione fedele al non equivoco dato letterale è accentuata dall’eccezionalità del meccanismo di assunzione per chiamata diretta nominativa esplicitamente previsto proprio per categorie di dipendenti esposti al rischio diretto di lesioni in senso stretto collegato alla peculiarità dei compiti di istituto.
     Deve allora convenirsi con il Primo Giudice che non è sufficiente la ricorrenza di un generico nesso eziologico tra espletamento di un servizio disagiato ed emersione di una patologia mentre è necessario che il dipendente sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in conseguenza di un singolo e bene individuato evento traumatico, pur se foriero di un’inabilità non immediatamente apprezzabile.
     Gli sforzi profusi dalla difesa dell’appellante non consentono quindi di attribuire alla norma in esame uno spazio applicativo più ampio della disciplina di cui all’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, al di là delle differenze meramente testuali, considera parimenti vittime del dovere i dipendenti deceduti o colpiti da invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in operazioni di soccorso.
     I rilievi fin qui svolti, nella misura in cui escludono la sufficienza di una causa di servizio, rendono inconferenti le doglianze sviluppate, anche in forza di approfondimenti tecnici sul nesso di casualità tra disagi del servizio e insorgenza della patologia polmonare poi rivelatasi esiziale, senza tuttavia cogliere lo specifico evento traumatico produttivo di lesioni o ferite che si è visto essere necessario.
     3. L’appello deve in definitiva essere respinto.
     Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Presidente
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Consigliere       Segretario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 17/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
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CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 1703/2007


FF

 

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