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Gare di velocità tra auto in città: la punizione deve essere esemplare |
Una condanna a due mesi di reclusione più la multa non è un verdetto "troppo severo". Manifestamente infondata la lamentela sulla determinazione della pena "data la gravità del fatto che ha ingenerato pericolo per la pubblica incolumità" |
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 30-01-2008) 11-03-2008, n. 10828
Svolgimento del processo
Il
21 settembre 2007 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza
del Tribunale locale, che il 1 febbraio 2006 aveva condannato alla penna
di due mesi di arresto e 200,00 Euro d'ammenda C.F., ritenuto colpevole
del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, perchè,
alla guida dell'autovettura Opel Corsa targata (OMISSIS) di sua
proprietà, gareggiava in velocità lungo le vie cittadine con altra
autovettura. Ricorre il difensore deducendo due motivi.
Con il primo rappresenta la violazione degli artt. 63 e 546 c.p.p. e dell'art. 141 C.d.S..
Assume
che la corte territoriale ha considerato utilizzabili le dichiarazioni
rese, in assenza di difensore, dall'imputato agli agenti operanti subito
dopo il fermo, perchè si trattava di giudizio abbreviato. Osserva che
l'inutilizzabilità menzionata è rilevabile anche in questa sede, poichè
avrebbe carattere patologico, e sarebbe, quindi, insanabile e rilevabile
d'ufficio. Aggiunge che la corte avrebbe anche omesso di motivare sul
valore ed il contenuto delle predette dichiarazioni. Critica, poi, anche
l'affermazione del giudice romano, il quale ha ritenuto provata la
responsabilità anche perchè i verbalizzanti avrebbero constatato le
circostanze esposte da C..
Con il secondo motivo si duole della mancanza di motivazione sulla ritenuta congruità della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
L'interessante
questione prospettata dal ricorrente in ordine all'utilizzabilità delle
sue dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella specie non ha
rilevanza ai fini del decidere.
Infatti la
pronunzia di condanna è già in sè congruamente motivata con riferimento
all'annotazione di servizio, nella quale s'evidenzia che gli stessi
agenti avevano personalmente constatato che l'imputato gareggiava in
velocità con altra autovettura guidata da tal S.. Le critiche alla
motivazione svolta sul tema della sentenza della corte territoriale non
colgono, pertanto, nel segno perchè incomprensibili: gli agenti hanno
direttamente controllato l'accaduto ed hanno correttamente riferito
nella loro relazione di servizio le osservazioni eseguite. Tale prova è
inconfutabile e coerentemente è stata posta a base della decisione
assunta.
Anche la doglianza sulla
determinazione della pena è manifestamente infondata. I giudici
territoriali hanno richiamato la gravità del fatto, che ha ingenerato
pericolo per la pubblica incolumità, in quanto la gara ha comportato
numerose violazioni del codice della strada, tra i quali vanno
annoverati i sorpassi azzardati e l'elevata velocità.
Consegue
la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
mille alla Cassa delle ammende, atteso l'elevato grado di colpa
processuale, derivante dalla riproposizione di questioni che già aveva
ricevuto completa risposta in sede di merito.
P.Q.M.
La
Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008
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