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sabato 4 gennaio 2014

Cassazione: Gare di velocità tra auto in città: la punizione deve essere esemplare Una condanna a due mesi di reclusione più la multa non è un verdetto "troppo severo". Manifestamente infondata la lamentela sulla determinazione della pena "data la gravità del fatto che ha ingenerato pericolo per la pubblica incolumità"




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Gare di velocità tra auto in città: la punizione deve essere esemplare
Una condanna a due mesi di reclusione più la multa non è un verdetto "troppo severo". Manifestamente infondata la lamentela sulla determinazione della pena "data la gravità del fatto che ha ingenerato pericolo per la pubblica incolumità"
 
 

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 30-01-2008) 11-03-2008, n. 10828

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il 21 settembre 2007 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale locale, che il 1 febbraio 2006 aveva condannato alla penna di due mesi di arresto e 200,00 Euro d'ammenda C.F., ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, perchè, alla guida dell'autovettura Opel Corsa targata (OMISSIS) di sua proprietà, gareggiava in velocità lungo le vie cittadine con altra autovettura. Ricorre il difensore deducendo due motivi.
Con il primo rappresenta la violazione degli artt. 63 e 546 c.p.p. e dell'art. 141 C.d.S..
Assume che la corte territoriale ha considerato utilizzabili le dichiarazioni rese, in assenza di difensore, dall'imputato agli agenti operanti subito dopo il fermo, perchè si trattava di giudizio abbreviato. Osserva che l'inutilizzabilità menzionata è rilevabile anche in questa sede, poichè avrebbe carattere patologico, e sarebbe, quindi, insanabile e rilevabile d'ufficio. Aggiunge che la corte avrebbe anche omesso di motivare sul valore ed il contenuto delle predette dichiarazioni. Critica, poi, anche l'affermazione del giudice romano, il quale ha ritenuto provata la responsabilità anche perchè i verbalizzanti avrebbero constatato le circostanze esposte da C..
Con il secondo motivo si duole della mancanza di motivazione sulla ritenuta congruità della pena.

Motivi della decisione


Il ricorso è inammissibile.
L'interessante questione prospettata dal ricorrente in ordine all'utilizzabilità delle sue dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella specie non ha rilevanza ai fini del decidere.
Infatti la pronunzia di condanna è già in sè congruamente motivata con riferimento all'annotazione di servizio, nella quale s'evidenzia che gli stessi agenti avevano personalmente constatato che l'imputato gareggiava in velocità con altra autovettura guidata da tal S.. Le critiche alla motivazione svolta sul tema della sentenza della corte territoriale non colgono, pertanto, nel segno perchè incomprensibili: gli agenti hanno direttamente controllato l'accaduto ed hanno correttamente riferito nella loro relazione di servizio le osservazioni eseguite. Tale prova è inconfutabile e coerentemente è stata posta a base della decisione assunta.
Anche la doglianza sulla determinazione della pena è manifestamente infondata. I giudici territoriali hanno richiamato la gravità del fatto, che ha ingenerato pericolo per la pubblica incolumità, in quanto la gara ha comportato numerose violazioni del codice della strada, tra i quali vanno annoverati i sorpassi azzardati e l'elevata velocità.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, atteso l'elevato grado di colpa processuale, derivante dalla riproposizione di questioni che già aveva ricevuto completa risposta in sede di merito.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008

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