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Risarcimento per un pensionato della polizia. Il Ministero non voleva riconoscergli la quiescenza. Lo Stato dovrà pagare gli arretrati.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
215/2008 del 13.3.2008
Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Ida Contino
Ha emesso la seguente:
sentenza N. 215/2008.
Sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 10185 del registro di segreteria, proposto da @@@ @@@ @@@,
elettivamente domiciliato in ......, presso lo studio dell'avv. @@@
......, rappresentato e difeso dall'avv. ....., avverso il diniego del
trattamento pensionistico privilegiato opposto dal Ministero dell'
Interno con il provvedimento n. 10934/2003.
Udito, alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, l'avv. ... in sostituzione e per delega dell'avv. ....
Fatto:
Il
sig. @@@, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha impugnato il
provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero
dell'Interno gli respingeva la domanda di trattamento pensionistico
privilegiato poiché ritenuto idoneo al servizio di Istituto alla data
di collocamento in congedo .
Dagli
atti risulta che l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di
Cosenza nel 1994 giudicava il ricorrente affetto da “spondilosi
cervicale e duodenite bulbare ulcerosa” e nel 1995 gli diagnosticava
una “gastrite “.
Tutte le infermità suddette venivano riconosciute dipendenti dal servizio.
La Commissione medica di 2^ istanza in data 7.11.1995 gli diagnosticava una artrosi cervicale ed una ipertensione arteriosa con iniziali segni di danno d'organo e giudicava anche queste patologie dipendenti dal servizio.
A
seguito di domanda di pensione privilegiata, la C.m.o. dell'O.m. di
Catanzaro, alla visita collegiale del 26.11.1998, giudicava il @@@
affetto da spondiloartrosi cervicale, duodenite bulbare, gastrite, ipertensione arteriosa e riteneva tutte le patologie dipendenti dal servizio.
Il
Ministero resistente tuttavia negava il trattamento pensionistico
ritenendo di dover applicare, nella specie, l'art. 64 del d.p.r.
1092/1973 e quindi per mancanza del requisito della inidoneità al
lavoro.
Con
memoria del 17 gennaio 2007, si è costituito il Ministero resistente
eccependo in la correttezza del proprio operato e la prescrizione
quinquennale dei ratei.
All'esito
dell'udienza del 17 gennaio 2007, questo giudice ordinava un
supplemento istruttorio al fine di acquisire parere del C.m.l. per
conoscere se le infermità allegate fossero dipendenti dal servizio e
suscettibili di miglioramento.
Con
parere depositato agli atti il 19 ottobre 2007 il C.m.l. giudicava
tutte le infermità sofferte dal @@@ dipendenti dal servizio e non
suscettibili di miglioramento.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La
questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto del
ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, di vedersi
riconosciuto il trattamento pensionistico privilegiato.
Occorre
premettere che ai dipendenti della Polizia di Stato, gia ad
ordinamento militare ed ora civile ai sensi della l. 121/1981, si
applica l'art. 67 del d.p.r. 1092/1973 per come disposto dall'art. 5 del
d.l. 387/1987 convertito in l. 472/1987.
Detta
ultima disposizione, infatti, stabilisce che al personale della
Polizia di Stato, ai fini dell'acquisizione del trattamento
pensionistico privilegiato, continuano ad applicarsi le norme previste
per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare.
L'art. 67 soprarichiamato riconosce la pensione privilegiata al
militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio,
siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento.
Per
come evidente dal tenore letterale della testè riportata disposizione,
il trattamento privilegiato del militare è subordinato alla dipendenza
dal servizio delle infermità, alla loro ascrivibilità alla tab. A ed al
non essere le medesime suscettibili di miglioramento.
Al
contrario non è richiesta l'inidoneità al servizio, richiesto
dall'art. 64 del d.p.r. 1092/1973 come presupposto per il trattamento
privilegiato dei dipendenti civili.
Ciò chiarito le doglianze formulate in ricorso devono ritenersi fondate anche alla luce delle risultanze istruttorie.
In
ordine alla dipendenza, peraltro mai posta in discussione, il C.m.l.
con conclusioni pienamente condivise da questo giudicante, afferma che
la natura del servizio svolto dal ricorrente per circa venticinque anni,
impegnato peraltro in attività operativa, attesa la componente
stressogena, deve ritenersi efficiente nel determinismo delle infermità
sofferte. Così come l'influenza dei comprovati fattori lavorativi
microtraumatici e posturali hanno favorito i fenomeni degenerativi
artrosici.
Riguardo
poi alla natura permanente delle infermità, il Collegio medico
interpellato giudica dette infermità non suscettibili di
miglioramento in considerazione del fatto che i riscontri diagnostici
evidenziati alla visita collegiale del 1998 sono rimasti immutati anche a
distanza di circa dieci anni.
Alla
luce delle suesposte considerazioni deve accogliersi la richiesta
formulata dal ricorrente e per l'effetto deve riconoscersi il diritto
del medesimo al trattamento pensionistico privilegiato di settima
categoria a decorrere dall''1.4.1997.
Al
contrario non può accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal
Ministero ove si consideri che il provvedimento impugnato è del 2003 e
nello stesso anno è stato depositato il ricorso presso questa Sezione.
Si
condanna, per l'effetto, l'Amministrazione resistente alla
corresponsione di tutti gli arretrati maggiorati degli interessi e
della rivalutazione monetaria nel senso fatto esplicito dalla sentenza
n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite e quindi non quale matematica
sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito
pensionistico liquidato con ritardo, ma quale possibile integrazione
degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la
misura dei primi.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, il
Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di settima categoria a decorrere dall'1.4.1997.
Condanna l'amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati della rivalutazione e degli interessi nelle modalità indicate in parte motiva.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008.
Il giudice
f.to ...
Depositata in segreteria il 13/03/2008
Il dirigente
f.to Dott....
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Corte de Conti Calabria (..) Risarcimento per un pensionato della polizia. Il Ministero non voleva riconoscergli la quiescenza. Lo Stato dovrà pagare gli arretrati. (tratto dal quotidiano della Calabria Cosenza e Provincia) scarica la
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