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sabato 4 gennaio 2014

Corte dei Conti: Risarcimento per un pensionato della polizia. Il Ministero non voleva riconoscergli la quiescenza. Lo Stato dovrà pagare gli arretrati.




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Risarcimento per un pensionato della polizia. Il Ministero non voleva riconoscergli la quiescenza. Lo Stato dovrà pagare gli arretrati.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
215/2008 del 13.3.2008
Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Ida Contino
Ha emesso la seguente:
sentenza   N. 215/2008.
Sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 10185 del registro di segreteria, proposto da @@@ @@@ @@@, elettivamente domiciliato in ......, presso lo studio dell'avv. @@@ ......, rappresentato e difeso dall'avv. ....., avverso  il diniego del trattamento pensionistico privilegiato opposto dal Ministero dell' Interno con il provvedimento n.  10934/2003.
Udito, alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, l'avv. ... in sostituzione e per delega dell'avv. ....
Fatto:
Il sig. @@@, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell'Interno gli respingeva la domanda di trattamento pensionistico privilegiato  poiché ritenuto idoneo al servizio di Istituto alla data di collocamento in congedo .
Dagli atti risulta che l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Cosenza nel 1994  giudicava il ricorrente  affetto da “spondilosi cervicale  e duodenite bulbare ulcerosa” e nel 1995  gli diagnosticava una “gastrite “.
Tutte le infermità suddette venivano riconosciute dipendenti dal servizio.
La Commissione medica di 2^ istanza in data 7.11.1995 gli diagnosticava una artrosi cervicale ed una ipertensione arteriosa con iniziali segni di danno d'organo   e giudicava anche queste patologie  dipendenti dal servizio.
A seguito di domanda di pensione privilegiata, la C.m.o. dell'O.m. di Catanzaro, alla visita collegiale del 26.11.1998, giudicava il @@@ affetto da  spondiloartrosi cervicale, duodenite bulbare,  gastrite, ipertensione arteriosa e riteneva tutte le patologie dipendenti dal servizio.
Il Ministero resistente tuttavia negava il trattamento pensionistico ritenendo di  dover applicare, nella specie, l'art. 64 del d.p.r. 1092/1973 e quindi per mancanza del requisito della inidoneità al lavoro.
Con memoria del 17 gennaio 2007, si è costituito il Ministero resistente eccependo in la correttezza del proprio operato e la prescrizione quinquennale dei ratei.
All'esito dell'udienza del  17 gennaio 2007, questo giudice ordinava un supplemento istruttorio al fine di acquisire parere del C.m.l.  per conoscere se le infermità allegate fossero  dipendenti dal servizio e suscettibili di miglioramento.
Con parere depositato agli atti il 19 ottobre 2007 il C.m.l. giudicava tutte le infermità sofferte dal @@@ dipendenti dal servizio e non suscettibili di miglioramento.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto del ricorrente,  sovrintendente della Polizia di Stato, di vedersi riconosciuto il  trattamento pensionistico privilegiato.
Occorre premettere che   ai dipendenti della Polizia di Stato, gia ad ordinamento militare ed ora civile ai sensi della l. 121/1981,  si applica l'art. 67 del d.p.r. 1092/1973 per come disposto dall'art. 5 del d.l. 387/1987 convertito in l. 472/1987.
Detta ultima  disposizione, infatti, stabilisce che al personale della Polizia di Stato, ai fini dell'acquisizione del trattamento pensionistico privilegiato,  continuano ad applicarsi le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
L'art. 67 soprarichiamato   riconosce la pensione privilegiata al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento.
Per come evidente dal tenore letterale della testè riportata disposizione, il trattamento privilegiato del militare è subordinato alla dipendenza dal servizio delle infermità, alla loro  ascrivibilità alla tab. A ed al non essere le medesime suscettibili  di miglioramento.
Al contrario non è richiesta l'inidoneità al servizio,   richiesto dall'art. 64 del d.p.r. 1092/1973  come presupposto  per il trattamento privilegiato dei dipendenti civili.
Ciò  chiarito le doglianze formulate in ricorso devono ritenersi fondate anche alla luce delle risultanze istruttorie.
In ordine alla dipendenza, peraltro mai posta in discussione, il C.m.l. con conclusioni pienamente condivise da questo giudicante, afferma che la natura del servizio svolto dal ricorrente per circa venticinque anni, impegnato peraltro in attività operativa, attesa la componente stressogena, deve ritenersi efficiente nel determinismo delle infermità sofferte. Così come l'influenza dei comprovati fattori lavorativi microtraumatici e posturali hanno favorito i fenomeni degenerativi artrosici.
Riguardo poi alla natura permanente delle infermità,  il Collegio medico interpellato  giudica  dette infermità  non suscettibili di miglioramento in considerazione del fatto che i riscontri diagnostici evidenziati alla visita collegiale del 1998 sono rimasti immutati anche a distanza di circa dieci anni.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve accogliersi la richiesta formulata dal ricorrente e per l'effetto  deve riconoscersi il diritto del medesimo al trattamento pensionistico privilegiato di settima categoria a decorrere dall''1.4.1997.
Al contrario non può accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero ove si consideri che il provvedimento impugnato è del 2003 e nello stesso anno è stato depositato il ricorso presso questa Sezione.
Si condanna, per l'effetto, l'Amministrazione resistente alla corresponsione di tutti gli arretrati  maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria nel senso fatto esplicito dalla sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite e quindi non quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, ma quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. 
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico  privilegiato di settima categoria a decorrere dall'1.4.1997.

Condanna l'amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati della rivalutazione e degli interessi nelle modalità indicate in parte motiva.

Compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008.

Il giudice

f.to ...




Depositata in segreteria il  13/03/2008



Il dirigente
f.to Dott....



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