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sabato 4 gennaio 2014

Consiglio di Stato: Triplicazione supplemento giornaliero indennità di istituto personale Guardia di Finanza




Nuova pagina 1

N.5913/2006
Reg. Dec.
N. 8418
Reg. Ric.
Anno 1999
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
Sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 8418 dell'anno 1999 proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
C O N T R O
.....
P E R L’ANNULLAMENTO
    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, n.663/1998 in data 24 giugno 1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori ...
Relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2006, il Consigliere ..
Udito l'Avvocato dello Stato ..
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9, comma 1, primo periodo della legge 10 agosto 2000 n.205;
Rilevato, infatti, che, nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268);
Considerato che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono;
Rilevato che con la decisione appellata è stato accertato il diritto dei militari ricorrenti all’indennità per i servizi esterni di cui all’art.12 d.P.R. 5 giugno 1980, n.147, sulla base del riscontro di tutti i presupposti costituitivi del relativo titolo, e che, tuttavia, l’amministrazione appellante contesta la sussistenza della necessaria condizione dell’organizzazione dei servizi prestati dagli interessati sulla base di una regolare turnazione;
Considerato che, al fine di accertare la predetta (controversa e decisiva) circostanza, è stata disposta istruttoria, giusta ordinanza n. 97 del 16 gennaio 2006;
Rilevato che dall’esame della documentazione depositata dall'amministrazione con nota n. 4533/9 del 29 marzo 2006 (e, segnatamente, degli ordini di servizi allegati alla relazione), si evince che i servizi esterni svolti dagli originari ricorrenti risultano organizzati e programmati in turni;
Considerato che l'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 si limita a richiedere ai fini della triplicazione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, ex art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, che i servizi esterni siano organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizi.
Rilevato, pertanto, che l’unica contestazione dedotta dall’Amministrazione appellante si rivela destituita di fondamento in fatto, sicchè deve confermarsi la statuizione appellata, dichiarativa del diritto azionato in prima istanza, e respingersi l’appello del Ministero, nell'interesse della indennità ha decorrenza 1° luglio 1990 e non è censurabile con quella di cui all'art. 11;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe, con le puntualizzazioni di cui in motivazione e compensa tra le parti le spese di giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2006, con l'intervento dei signori:
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     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE,f.f.
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

05/10/2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
            Il Dirigente
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N.R.G.  8418/1999


RL

 

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