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Infortunio "in itinere", anche la rapina nel tragitto casa-lavoro è evento tutelato |
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-02-2008, n. 3776
Svolgimento del processo
Con
ricorso del 13 dicembre 1997 il Sig. S.S. ha chiesto al pretore di
Napoli di condannare l'Inail a corrispondergli una rendita ragguagliata
ad una riduzione del 50% della sua capacità lavorativa, per l'infortunio
in itinere occorsogli. Ne indicava le circostanze: mentre faceva
ritorno dal luogo di lavoro sito in (OMISSIS), presso la sede del
giornale (OMISSIS), dove lavorava in qualità di operaio addetto al
reparto rotative, con la propria moto a causa dello sciopero dei mezzi
pubblici, arrivato in località (OMISSIS) all'altezza di Via (OMISSIS),
alle ore 18,30, veniva affrontato da due malviventi, aggredito con pugni
e colpi di arma da fuoco e rapinato della moto.
La
domanda veniva respinta dal primo giudice, che riteneva l'infortunio
avvenuto non a causa di lavoro, e dal tribunale di Napoli, in sede di
appello, con sentenza 13 settembre/13 dicembre 2004 n. 4821.
Il
giudice di appello rilevava che la data dell'evento è indicata nel
ricorso introduttivo del giudizio e nell'atto di appello come 13
febbraio 1995; che il ricovero ospedaliero con intervento chirurgico
reca la data del 13 febbraio 1995 ore 19; concludeva: posto che
l'appellante in data 12 maggio 1995 (così nel testo della sentenza
impugnata) ha fatto ritorno alla propria abitazione con il proprio mezzo
di trasporto, la rapina subita il giorno successivo non è in relazione
con il viaggio di ritorno a casa.
Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il S., con unico articolato
motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
L'Istituto intimato sì è costituito con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione
Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c.; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 4,
censura la sentenza impugnata per la errata identificazione della data
dell'evento. Assume che questo si è verificato il 13 febbraio 1995, e
solo per errore di dattiloscrittura è stato indicato nel ricorso
introduttivo del giudizio nella erronea data del giorno precedente 12
febbraio 1995. Ricorda i documenti ospedalieri da cui risulta il
ricovero presso l'ospedale (OMISSIS), ubicato presso il luogo
dell'aggressione, il (OMISSIS) alle ore 19, correlato all'uscita dal
giornale alle ore 18 ed all'ora dell'aggressione alle 18,30, e la
notizia dell'evento data dai quotidiani locali il giorno (OMISSIS).
Una
volta superato l'errore sulla data dell'infortunio, il ricorrente
ritiene che vi siano tutti gli elementi caratterizzanti l'infortunio in
itinere enunciati nella stessa sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
La
sentenza impugnata, che rimprovera al ricorrente la incongrua
indicazione della data dell'evento, è essa stessa contraddittoria
laddove, a pagina 2, afferma erroneamente "secondo la prospettazione di
parte appellante S.S. mentre rientrava in casa in data 12 maggio 1995"; e
a pagina 3 "la data dell'incidente nel ricorso introduttivo e nell'atto
di appello è indicata come 13 febbraio 1995".
Già per questo la sentenza è contraddittoria e va cassata.
Essa
va censurata altresì perchè, pur avendo a disposizione fonti
documentali relative alla data dell'agitazione dei mezzi pubblici, al
ricovero ospedaliero, alle notizie della stampa locale sull'evento, e
probabilmente alla denuncia all'autorità di P.S., non ha fatto uso dei
suoi poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., per accertare la data esatta dell'evento (Cass. Sez. Un. 11353/2004).
Posta
la possibilità di ricostruzione esatta dell'evento, rimessa al giudice
di rinvio, occorre verificare se la prospettata rapina possa essere
considerata come evento tutelato nell'infortunio in itinere.
La
sentenza impugnata, ed anche l'Inail, non trattano l'argomento,
mostrando così di non ritenerlo preclusivo, ma ciò non esime questa
Corte dal verificare la questione di diritto.
Il Collegio ritiene che la risposta affermativa derivi dai seguenti elementi:
1. L'evoluzione della giurisprudenza in tema di comprensione della rapina nella occasione di lavoro.
Mentre
nel lontano passato si era ritenuto che il fatto delittuoso dei
compagni o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con il
lavoro, la prospettiva è mutata a partire da Corte Cost., sentenza 7
aprile 1981, n. 55, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, in relazione
all'art. 4, n. 1 dello stesso T.U., nella parte in cui non comprende
nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 1 medesimo, le persone che
siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio
di cassa.
La decisione è motivata sia con il
processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria, sia con
la identità di rischio tra l'attività di cassa e quella prevista
all'art. 1, comma 3, n. 24 per il servizio di vigilanza privata,
identità rilevante ai sensi degli artt. 3 e 38 Cost..
E
benchè originata da una fattispecie di cassiera di sala di spettacoli,
oggetto dell'ordinanza di rimessione, e la Corte abbia operato il
raffronto con le previsioni dei nn. 24 e 27 del comma 3 dell'art. 1, la
sentenza citata ha esteso il proprio dictum ai cassieri in rapporto
diretto con il pubblico, dipendenti da tutte le imprese destinatarie del
titolo primo del testo unico.
Il maneggio di
denaro viene dunque a costituire una ulteriore ipotesi oggettiva di
attività protetta, alla cui luce la "giurisprudenza di legittimità ha
scrutinato i casi di rapina ad essa sottoposti, operando una ulteriore
duplice estensione della protezione a casi di possesso di denaro, anche
fuori del luogo di lavoro, nonchè di aggressione per motivi comunque di
lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario.
Così
Cass. 13 dicembre 2000 n. 15691 ha affermato la copertura
dell'infortunio subito dal gestore di un distributore di benzina
(soggetto ad obbligo assicurativo quale artigiano) per effetto di una
rapina perpetrata in suo danno al fine di sottrargli l'incasso della
giornata, che egli custodiva presso la sua abitazione, in coincidenza
con una festività.
Cass. 18 gennaio 1991 n.
430 ha affermato l'indennizzabilità dell'infortunio di un soggetto
assicurato contro gli infortuni, ferito mortalmente nel corso di una
rapina commessa in occasione dell'acquisto di materiale necessario per
la produzione, costituente attività strettamente connessa alla
prestazione di lavoro manuale.
Cass. 11 aprile
1998 n. 3747, in un caso di violento litigio seguito da morte del
lavoratore, con estranei che avevano poi riportato condanna penale dalla
quale risultava che volevano approfittare del materiale di cantiere, ha
cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso
apoditticamente che il litigio fosse collegabile con l'attività
lavorativa.
Cass. 28 gennaio 1999 n. 774 ha
confermato la sentenza, che aveva affermato l'indennizzabilità
dell'infortunio (non in itinere) occorso a dipendente raggiunto da colpi
di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno
alla sua abitazione, il quale era stato in precedenza aggredito e
minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perchè
"non lasciava vivere altri candidati alle forniture".
Anche
Cass. 23 febbraio 1989 n. 1014 ha ritenuto, nel caso di un custode (di
un condominio) morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli da
ignoti durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, che
sussiste la presunzione della derivazione di detto evento da tale
attività.
Nella stessa logica, Cass. 21 luglio
1988 n. 4716 ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso
l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'autista di un'impresa di
autotrasporti rimasto ferito nel corso di un'aggressione a colpi di arma
da fuoco ai danni del committente che era a bordo dello stesso
autocarro.
2. L'estensione della tutela dell' infortunio in itinere.
Secondo
un orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio
condivide, la condotta deve avere nell'infortunio in itinere una
valutazione più rigorosa che nell'infortunio sul lavoro (Cass. 6 agosto
2003 n. 11885, Cass. 18 marzo 2004 n. 5525), ma ciò attiene al
comportamento volontario del lavoratore, non all'evento della rapina,
che rimane, per il lavoratore, un fatto accidentale ed imprevedibile.
3.
Infine l'evoluzione della nozione di rischio assicurato. Alla luce
dell'art. 38, come interpretato dalla Corte Costituzionale, questa Corte
ha ripetutamente precisato il significato normativo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 2,
nel senso che il requisito della tipicità va riferito alla situazione
lavorativa protetta, non al nesso eziologico tra singola causa lesiva e
lesione (Cass. 13 ottobre 1992 n. 11172), affermando che il requisito
dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a
rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo
diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 5
maggio 1998 n. 4535; Cass. 23 agosto 1997 n. 7918; Cass. 17 dicembre
1988 n. 12652) o della totale estraneità del rischio - che non si
richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa (Cass. 23
agosto 1997 n. 7918; Cass. 25 maggio 1997 n. 4557).
Una
volta inserito l'infortunio in itinere nella nozione di occasione di
lavoro e tra le attività protette consequenziali al rischio assicurato, -
prima dalla giurisprudenza pretoria e poi dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che ha novellato il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2,
in tema di occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se
imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria
dell'assicurato.
Il possesso di un bene
patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizza
l'iter protetto, suscettibile di essere oggetto di rapina, costituisce
il criterio di collegamento con l'iter che rende l'evento in questione
tutelabile.
La sentenza impugnata va pertanto
cassata, e la causa rimessa ad altro giudice, designato nella Corte d'
Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale, previo
accertamento delle esatte data e modalità dell'evento, deciderà la causa
attenendosi al seguente principio di diritto: "La rapina nel corso
dell' iter del lavoratore della moto, quale strumento necessario per
l'iter stesso, nelle condizioni che danno luogo alla tutela dell'
infortunio in itinere, costituisce evento protetto". Il giudice di
rinvio provvedere altresì alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008
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