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sabato 4 gennaio 2014

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 114° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2014/2015. (GU n.1 del 3-1-2014)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO

Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  di  53   allievi
  ufficiali  del  ruolo  normale  al  primo  anno  del   114°   corso
  dell'Accademia della Guardia  di  finanza,  per  l'anno  accademico
  2014/2015.
(GU n.1 del 3-1-2014) 

                       IL COMANDANTE GENERALE

    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante "Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza",
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza";
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego";
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
    Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,  n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici",  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza";
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo";
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante "Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia";
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale";
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche";
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente  l'attribuzione  di  specifiche  competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  Guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento;
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
      - a 2  (due)  unita',  in  favore  dei  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
      - a 3 (tre) unita', in favore dei candidati appartenenti a  una
delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

                             Determina:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2014/2015  un  pubblico
concorso per esami per  l'ammissione  di  53  allievi  ufficiali  del
"ruolo normale" al primo anno del  114°  corso  dell'Accademia  della
Guardia di finanza.
    2. Dei suddetti 53 posti:
      a) 2 (due) sono riservati, subordinatamente al  possesso  degli
altri requisiti prescritti dall'art.  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
      b) 3 (tre) sono riservati, subordinatamente al  possesso  degli
altri  requisiti  prescritti  dall'art.  2,  al  coniuge,  ai   figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
qualora unici superstiti, del personale delle Forze  armate  e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
    3. Qualora i posti riservati  di  cui  al  comma  precedente  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono  devoluti  in  aumento  agli  altri  candidati  iscritti   nella
graduatoria unica di merito.
    4 Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
      b) una prova scritta di cultura generale;
      c) una prova di efficienza fisica;
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      e) un tirocinio, della durata di 18 giorni,  durante  il  quale
sono effettuati:
        1) la visita medica di controllo;
        2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      f) tre prove orali;
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      h) una prova facoltativa di informatica;
      i) una visita medica di incorporamento.
    5. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
    6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
    7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.
                               Art. 2


         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


    1. Possono partecipare al concorso:
      a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
        1) alla data del 1° gennaio 2014,  non  abbiano  superato  il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1986 (compreso);
        2) non siano stati dichiarati non idonei  all'avanzamento  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
      b) i cittadini italiani che:
        1) abbiano, alla  data  del  1°  gennaio  2014,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato  il  ventiduesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio  1992  ed  il  1°
gennaio 1997, estremi inclusi;
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente  la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza;
        3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
        7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione;
        8) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza.
    2. Tutti i candidati devono, inoltre,  possedere  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea specialistica o magistrale.
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2013/2014.
    4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3),  4),  5),
6), 7) e 8), devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della  domanda   e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
                               Art. 3


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale.
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita,  a
mezzo di raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle,  n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede  di  svolgimento  della  prova  preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo  il  modello  in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o  da  uno  solo,  in
caso di  impedimento  dell'altro,  ovvero  dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
    La mancata presentazione dell'atto di  assenso  comporta  la  non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e  l'archiviazione
della domanda di partecipazione.
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile  annullarle  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni.
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2:
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
      b) sono archiviate nel caso in cui:
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al  medesimo  comma
2;
        (2) pur se spedite entro tale termine, non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando;
        (3) non siano sottoscritte;
        (4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque  giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3  e  5  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
104, secondo i termini ivi indicati.
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    8. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione.
                               Art. 4


                 Elementi da indicare nella domanda


    1. Il candidato deve indicare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
      d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
      e) di non essere imputato, non essere stato  condannato  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'art.  444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
      f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2013/2014;
      g) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
      l)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice  di  avviamento  postale,  e,
dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di  posta
elettronica;
      m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
      n) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni;
      o)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso  di  tali  titoli  -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge  -
devono essere presentate con le modalita' e  la  tempistica  indicate
all'art. 5, comma 2;
      p) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative:
      a) prova di conoscenza di  una  lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
      b) prova di informatica.
    3. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti  e  indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orali.
    4. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto.
    5. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 23 concernenti, tra l'altro,
il calendario di svolgimento della prova preliminare  e  della  prova
scritta nonche' le modalita' di notifica  dei  relativi  esiti  e  di
convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica della
graduatoria unica di merito.
    6. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.
    7. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
Reclutamento  ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,   concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
                               Art. 5


                           Documentazione


    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) certificato generale del casellario giudiziale.
    2. I candidati  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio  di  cui
all'art. 17 devono presentare in tale sede i certificati,  rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    La documentazione presentata oltre il termine del  tirocinio  non
e' presa in considerazione.
    3. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  23  devono  presentare  o  far  pervenire  al   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro  30
giorni dalla data di  ammissione  al  corso  di  formazione,  domanda
diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato,  che  riveste
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma  prefissata
e ufficiale delle forze di completamento, chiede di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione all'Accademia della  Guardia  di  finanza  in
qualita' di allievo ufficiale.
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
                               Art. 6


                      Commissione giudicatrice


    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello:
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,  membri.  I  professori   devono   essere   in   possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  negli  istituti   superiori   di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   della   prova   di
efficienza fisica e per la visita medica di controllo, composta da un
ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri;
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri;
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri;
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato  nella  Guardia
di  Finanza,  in  qualita'  di  ufficiali  in   servizio   permanente
effettivo, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza, periti
selettori, membri, e, ai soli fini della valutazione dei candidati al
termine del tirocinio, da quattro ufficiali della Guardia di finanza,
in servizio presso l'Accademia, membri;
      f) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri.
    2. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente:
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
      b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione
degli ufficiali in servizio presso l'Accademia che fanno parte  della
sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), che possono essere di
grado non inferiore a tenente.
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orali  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera e),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  e  della  valutazione  al  termine  del
tirocinio, dell'ausilio di:
      a) psicologi;
      b) ufficiali del Corpo cui demandare, in qualita'  di  "tutor",
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio.
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal  Centro  di  Reclutamento  ovvero,  nel  corso   del   tirocinio,
dall'Accademia.
                               Art. 7


                 Adempimenti delle sottocommissioni


    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.
                               Art. 8


                       Esclusione dal concorso


    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2.
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento.
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso:
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
104, secondo i termini ivi indicati.
                               Art. 9


                    Documento di identificazione


    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente.
                               Art. 10


       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare


    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione,  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la   prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana, presso la  Legione  Allievi  della
Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di  Bari  (Palese),  che  si
svolgera' a partire dal 17 febbraio 2014.
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire  dal  6  febbraio  2014,  mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  Finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare.
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e  orali  in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it.
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati.
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art.  11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi 1000  posti  della  graduatoria  stilata  ai  soli  fini  della
predetta prova. Sono, inoltre,  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  lo  stesso  punteggio  del   concorrente   classificatosi
all'ultimo  posto  utile.  I  restanti  candidati  sono  esclusi  dal
concorso.
    13. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di  svolgimento  dell'ultima  tornata  della  predetta  prova,
mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
104, secondo i termini ivi indicati;
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
                               Art. 11


         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno  11
marzo 2014, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale
Europa, n. 97, di Bari (Palese).
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado.
    3. Eventuali variazioni della sede o della  data  di  svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 10,  comma
13.
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti.
                               Art. 12


           Prescrizioni da osservare per la prova scritta


    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    2.  Durante  la  prova  scritta,  possono  essere  consultati  il
vocabolario della lingua italiana e  il  dizionario  dei  sinonimi  e
contrari.
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
                               Art. 13


                    Revisione della prova scritta


    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a).
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta.
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi.
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto.
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  15
aprile 2014, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico  della  Guardia
di  Finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  di  Roma  (numero  verde:
800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di   efficienza   fisica   e,   se   idonei,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5.
    Tali prove hanno il seguente svolgimento:
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica.
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso.
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 14


                     Prova di efficienza fisica


    1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1000 m;
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
    2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 3.
    3.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni:
      a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
      b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
      c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
      d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
      e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
      f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
      g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori.
    5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1,  lettera  b),  un  certificato  di  idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  Medico  Sportivo
Italiana,  ovvero  a  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che  esercitano,  in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati  in  medicina  dello
sport.
    6. La mancata presentazione di detto certificato comporta la  non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso.
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse non oltre il 25 giugno 2014.
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del  25  giugno  2014,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso.
    10. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato  ed  insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 25 giugno 2014.
    11. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi.
    12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 15


              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di
Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare:
      a) di statura non inferiore a m. 1,68, per  gli  uomini,  e  m.
1,64, per le donne;
      b)  in  possesso  del  profilo  sanitario  di  cui  al  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni.
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it.
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre,  qualora  lo  ritenga  necessario  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della Guardia di Finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
    In tali casi:
      a) deve essere comunque verificato il  possesso  del  requisito
dell'altezza di cui al comma 2, lettera a);
      b) la competente sottocommissione non  attribuisce  il  profilo
sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo  giudizio
definitivo.
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11.
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata  al  presidente  della  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), al momento  della  comunicazione  di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle;
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912365  (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it.
    La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione.
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare.
    10. La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
valutata la certificazione prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui  al  comma
2, lettera a);
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici;
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
    In tali casi, la sottocommissione di  cui  al  comma  1  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami.
    12. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per la frequenza del tirocinio.
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 16


   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare


    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali;
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale;
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  5),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
        (1) lo stato di buona salute;
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche;
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche;
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   Finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d).
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista  ancora  alla  data  del  25
giugno 2014.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato e' escluso dal concorso.
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 17


                              Tirocinio


    1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'   all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  sono   ammessi   alla   frequenza   del
tirocinio, che ha durata  di  18  giorni  e  si  svolge,  secondo  il
programma approvato dal Capo del I Reparto del Comando Generale della
Guardia di finanza,  presso  il  Centro  Addestrativo  Polifunzionale
della  Guardia  di  finanza,  via  Croviana,  n.  120,   Roma   (loc.
Castelporziano), a decorrere dalla data  notificata  al  termine  del
predetto accertamento.
    2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  al
tirocinio,  devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a 5 giorni dalla data  di  presentazione,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione.
    3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
      a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione, una ferma volontaria pari alla  durata  del  tirocinio
stesso;
      b) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a);
      c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza, che
ne curera' l'inquadramento, avvalendosi  degli  ufficiali  istruttori
componenti la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
e), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di "tutor".
    Nel caso in cui i candidati appartengano:
      d) alla Guardia di finanza, sono  comandati  in  missione,  per
tutta la durata del tirocinio;
      e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
      f) a Forze di polizia ad ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
    4. Durante il tirocinio, tutti i candidati:
      a)   usufruiscono    di    vitto    e    alloggio    a    spese
dell'Amministrazione;
      b) ricevono in uso un  corredo  ridotto.  In  particolare,  per
esigenze connesse allo svolgimento delle  attivita'  previste,  tutti
gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i  distintivi  previsti
per l'allievo finanziere;
      c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali  di
cui all'allegato 6;
      d) sono tenuti ad  osservare  le  norme  disciplinari  di  vita
interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia;
      e) svolgono le seguenti attivita':
        - esercitazioni di educazione fisica;
        -    addestramento    formale    ed    altre    esercitazioni
tecnico-pratiche di carattere militare;
        -  attivita'  didattiche  e  conferenziali,  allo  scopo   di
acquisire  conoscenze  di  base   sull'ordinamento   ed   i   compiti
istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e  i  doveri  del
militare, nonche' sul percorso di studi  dell'allievo  ufficiale  del
Corpo;
        - studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali  e
facoltative del concorso;
      f) sono sottoposti a:
        - visita medica di controllo;
        - accertamento dell'idoneita' attitudinale.
    5. Gli aspiranti, in caso di mancato  superamento  di  una  delle
fasi selettive di cui al comma 4, lettera  f),  sono  dichiarati  non
idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni.
    6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con  provvedimento  della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), i  candidati
che:
      a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2,
sulla base dei certificati prodotti o  degli  accertamenti  svolti  a
cura dell'Amministrazione;
      b) restino  assenti  dalle  attivita'  del  tirocinio,  per  un
periodo complessivamente superiore a 5 giorni, qualunque  ne  sia  la
causa. Ai fini del computo dei giorni  di  assenza,  sono,  altresi',
considerati  quelli  concessi   in   sede   di   differimento   della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma  dell'art.  22,
comma 1, lettera c).
    7. I candidati che rinunciano alla frequenza del  tirocinio  sono
esclusi dal concorso.
    8.  Nelle  more  della  formalizzazione  del   provvedimento   di
esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6,  e  in  caso  di
rinuncia   alla   frequenza   del   tirocinio,   i   candidati   sono
immediatamente  messi  in  liberta'  a  cura  dell'Accademia  e,   se
rientranti tra quelli di cui al comma 3:
      a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni;
      b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
    9. I provvedimenti di esclusione di cui  ai  commi  5  e  6  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli  secondo  le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
    10. A seguito del  provvedimento  di  esclusione  o  di  rinuncia
durante la frequenza del tirocinio e con la medesima  decorrenza,  la
ferma contratta dai candidati di cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
rescissa.
                               Art. 18


                     Visita medica di controllo


    1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del  tirocinio,  dopo
aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui  all'art.
17, comma 3, lettera  a),  sono  sottoposti  alla  visita  medica  di
controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera b).
    2. Prima della visita medica di  controllo,  la  sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per  lo  svolgimento
degli accertamenti.
    3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
    4. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale  di  cui
all'art. 19, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
    5. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 19


              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


    1. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it.
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    4. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    5.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1 lettera e),
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e
la valutazione dello stesso.
    6. I  candidati  risultati  idonei  alle  fasi  dell'accertamento
attitudinale, di cui  al  comma  4,  proseguono  l'iter  concorsuale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    8. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 20


                Valutazione al termine del tirocinio


    1. Nei confronti dei candidati  idonei  all'accertamento  di  cui
all'art. 19, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,  lettera
e), compie una valutazione finale del tirocinio svolto.
    2. A tal fine, la sottocommissione:
      a) prima dell'inizio del tirocinio, fissa in  apposito  atto  i
criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso;
      b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero  periodo
di frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla  capacita'  e
alla resistenza fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita'  ad
affrontare l'iter formativo quinquennale dell'Accademia.
    3. I candidati nei cui  confronti  e'  espresso  un  giudizio  di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui all'art. 21, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 21


Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica


    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15');
      b) un esame di geografia (durata massima 15');
      c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce  ad  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia.
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto  sono  dichiarati  non  idonei  ed  esclusi  dal
concorso.
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove  orali,  e'
sottoposto alle prove  facoltative  di  una  lingua  straniera  e  di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 8.
    9. L'aspirante in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'
richiedere di sostenere la prova  di  lingua  straniera  in  inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle  modalita'
di esecuzione della prova.
    10 Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'  essere
assistito, nel corso  della  prova  facoltativa  di  informatica,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
    11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4.
    12. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
      c) 0,75 per i voti superiori a 26.
    13. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
    14. Prima dell'effettuazione delle  prove  orali  e  delle  prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse.
                               Art. 22


         Mancata presentazione e differimento del candidato


    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per:
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  10,  la
prova di efficienza fisica,  prevista  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, e le prove orali,
previste  dall'art.  21,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a),  b),  c),  e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio  -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18,  00122  Roma/Lido  di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it.;
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
      c) la  frequenza  del  tirocinio,  previsto  dall'art.  17,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.  Eventuali
ritardi nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai  numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile del Comandante dell'Accademia, che  puo'  differire  la
presentazione  del  candidato,  purche'  il  ritardo  sia   contenuto
improrogabilmente entro  due  giorni  dall'inizio  del  tirocinio.  I
giorni di assenza maturati sono computati,  ai  sensi  dall'art.  17,
comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso;
      d) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  24,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24  ore,
ai  numeri  035/4043215  o  035/4043303,  sono  valutati  a  giudizio
discrezionale ed insindacabile del  Comandante  dell'Accademia,  che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica  di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a), c) e d) sono  comunicate  agli  interessati  a  cura  del
Centro di Reclutamento.
    2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno  facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione  di  singoli  candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 17,  comma  4,  lettera  f),  nel
rispetto del calendario delle stesse.
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  lettere  a),  c)  e  d),  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso.
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 23


                             Graduatoria


    1.  La  graduatoria  unica   di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione  delle  lettere
g), h) ed i).
    3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il  punto
di merito complessivo, dato dalla somma della  media  aritmetica  dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e  di
informatica.
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191.
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
    5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di  finanza  e  resa  nota  con
avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   e   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.
                               Art. 24


      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia


    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo,  sono  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'  di  allievi
ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 23,
nei limiti dei posti messi a concorso,  secondo  l'ordine  risultante
dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche'  abbiano  conseguito
il giudizio di idoneita' alla visita medica di  incorporamento,  alla
quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,
da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
f).
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso.
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
    5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.
    6. Entro 30 giorni dall'inizio del  corso,  il  Comando  Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per  ricoprire  posti
resisi,  comunque,  disponibili  tra  i   candidati   precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
    7.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
della graduatoria,  nel  limite  di  un  decimo  dei  posti  messi  a
concorso.
    8. All'atto della loro ammissione in Accademia gli  ispettori,  i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso.
    9. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare.
    10. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso  ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
                               Art. 25


                 Spese di partecipazione al concorso
         e concessione della licenza straordinaria per esami


    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.  Rimangono  a  carico
dell'Amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei candidati presso il Centro Addestrativo Polifunzionale
della Guardia di  finanza  di  Roma  (Loc.  Castelporziano),  per  la
frequenza del tirocinio.
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma  4,  ad  eccezione  delle  lettere  e)  ed  i),  ai   candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per  esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La  rimanente  licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza  di  giorni  30,  puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali  solo  a  coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. Per i militari  frequentatori  di  corso,  le
assenze  maturate  per  la  fruizione  della  predetta  licenza  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di  45  giorni  annui  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente  non  si  presenti  alle
prove orali, per cause dipendenti dalla propria volonta', la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo.
    La partecipazione alle prove concorsuali deve  essere  comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione  o
dal visto sul foglio di licenza.
                               Art. 26


            Trattamento economico degli allievi ufficiali


    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
    2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della   prima   vestizione,   le   cui   spese    sono    a    carico
dell'Amministrazione.
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
      a) per la manutenzione del vestiario;
      b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di  libri  di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
      c) di carattere personale e straordinarie.
    4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al  corso
di  formazione  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 6.
                               Art. 27


            Trattamento economico degli allievi ufficiali
                 provenienti dai militari del Corpo


    1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale.
                               Art. 28


                 Sito internet ed informazioni utili


    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it ,
nella sezione relativa ai concorsi.
                               Art. 29


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo.
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza.
      Roma, 23 dicembre 2013

                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo































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