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Cass. civ. Sez. III, 14-03-2008, n. 7056
Svolgimento del processo
Con
atto notificato il 23.11.99 B.L. conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Parma il Comune della stessa città, chiedendone la
condanna alla restituzione di L. 265.000 pagate per una sanzione
illegittimamente comminatagli ed annullata dalla A.G., nonchè al
risarcimento dei danni subiti per colpa del v.u. C.G. che,
nell'espletamento del suo servizio, aveva proceduto illegittimamente al
sequestro della carta di circolazione della propria autovettura, così
impedendogli di usarla per circa un mese con conseguenti spese per
trasporto e custodia della stessa.
Il Comune
di Parma si costituiva eccependo l'infondatezza delle avverse domande ed
evidenziando, quanto alla seconda, che era stato piuttosto il B. a
rifiutare la restituzione del documento.
Espletata
l'istruttoria, il giudice adito condannava il Comune a restituire al B.
la somma richiesta, maggiorata di interessi, e respingeva la domanda di
risarcimento danni.
Il B. proponeva appello, resistito dal Comune: con sentenza depositata il 14.10.03, il Tribunale di Parma rigettava il gravame.
Avverso
tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con due motivi,
mentre il Comune di Parma ha resistito con controricorso, depositando
anche una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 399 reg. esec. C.d.S., e con il secondo quella dell'art. 2697 c.c.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'interpretazione
fornita dal giudice di appello del citato art. 399 deve ritenersi
assolutamente corretta, atteso che per sua esplicita previsione tale
norma si applica esclusivamente "nei casi, previsti dall'art. 216
C.d.S., comma 1, di ritiro dei documenti di circolazione o della
patente", e cioè di prevista applicazione della suddetta sanzione
amministrativa accessoria, mentre è pacifico che nel caso di specie non
si era venuta a creare alcuna situazione che richiedesse l'applicazione
della sanzione de qua.
Si rileva, comunque,
che, anche nel caso di una interpretazione che estendesse le previsioni
dell'art. 399 a tutti i casi di ritiro del documento di circolazione,
anche in via di mero fatto, ciononostante dovrebbe comunque escludersene
l'applicabilità nel caso i di specie, in considerazione della mancanza
di prove circa il fatto presupposto.
Quanto al
secondo motivo, esso si traduce soltanto in una generica doglianza
circa la valutazione del fatto di causa operata dal Tribunale e deve
considerarsi comunque inammissibile, in quanto si risolve in una censura
in punto di fatto della sentenza gravata, diretta ad un evidente
riesame del merito della causa, pur constatandosi una adeguata e logica
motivazione a sostegno della decisione stessa.
Il
ricorso va, dunque, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la
compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008
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