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sabato 4 gennaio 2014

Cassazione: Verbale annullato per una carta di circolazione ritirata? No al risarcimento del danno




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Cass. civ. Sez. III, 14-03-2008, n. 7056
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 23.11.99 B.L. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Parma il Comune della stessa città, chiedendone la condanna alla restituzione di L. 265.000 pagate per una sanzione illegittimamente comminatagli ed annullata dalla A.G., nonchè al risarcimento dei danni subiti per colpa del v.u. C.G. che, nell'espletamento del suo servizio, aveva proceduto illegittimamente al sequestro della carta di circolazione della propria autovettura, così impedendogli di usarla per circa un mese con conseguenti spese per trasporto e custodia della stessa.
Il Comune di Parma si costituiva eccependo l'infondatezza delle avverse domande ed evidenziando, quanto alla seconda, che era stato piuttosto il B. a rifiutare la restituzione del documento.
Espletata l'istruttoria, il giudice adito condannava il Comune a restituire al B. la somma richiesta, maggiorata di interessi, e respingeva la domanda di risarcimento danni.
Il B. proponeva appello, resistito dal Comune: con sentenza depositata il 14.10.03, il Tribunale di Parma rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con due motivi, mentre il Comune di Parma ha resistito con controricorso, depositando anche una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 399 reg. esec. C.d.S., e con il secondo quella dell'art. 2697 c.c. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'interpretazione fornita dal giudice di appello del citato art. 399 deve ritenersi assolutamente corretta, atteso che per sua esplicita previsione tale norma si applica esclusivamente "nei casi, previsti dall'art. 216 C.d.S., comma 1, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente", e cioè di prevista applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, mentre è pacifico che nel caso di specie non si era venuta a creare alcuna situazione che richiedesse l'applicazione della sanzione de qua.
Si rileva, comunque, che, anche nel caso di una interpretazione che estendesse le previsioni dell'art. 399 a tutti i casi di ritiro del documento di circolazione, anche in via di mero fatto, ciononostante dovrebbe comunque escludersene l'applicabilità nel caso i di specie, in considerazione della mancanza di prove circa il fatto presupposto.
Quanto al secondo motivo, esso si traduce soltanto in una generica doglianza circa la valutazione del fatto di causa operata dal Tribunale e deve considerarsi comunque inammissibile, in quanto si risolve in una censura in punto di fatto della sentenza gravata, diretta ad un evidente riesame del merito della causa, pur constatandosi una adeguata e logica motivazione a sostegno della decisione stessa.
Il ricorso va, dunque, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008

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