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sabato 4 gennaio 2014

Cassazione: Immigrato offre CD in spiaggia? Non si può arrestare




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Cass. pen. Sez. III, (ud. 20-02-2008) 09-04-2008, n. 14705

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del
processo
1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Messina ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa
in data 6/8/2007 dal Tribunale di quella Città - Sezione Distaccata di
Taormina - con la quale il Giudice non convalidava l'arresto eseguito
dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di G.A. in relazione al reato
di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a).

Osservava il Tribunale nella ordinanza impugnata che in data 6/8/2007 i
Carabinieri della Stazione di Taormina procedevano all'arresto del
prevenuto, sorpreso mentre camminava sulla spiaggia con in mano alcuni
CD musicali che mostrava ai bagnanti.

Nel momento in cui veniva
fermato, il G. aveva con sè uno zaino contenente numerosi CD e DVD
(complessivamente ne venivano sequestrati 238), privi del contrassegno
SIAE. Il Giudice monocratico del Tribunale di Messina - Sezione
Distaccata di Taormina -non convalidava l'arresto, affermando che non
appariva integrata l'ipotesi di cui all'art. 171 ter disp. att. c.p.p.,
comma 2, che pretende - da un lato - che i supporti o gli esemplari
abusivi venduti o ceduti siano di numero superiore a 50 e - dall'altro
- che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del
suddetto numero di copie o di esemplari. Nel caso di specie,
l'arrestato era stato sorpreso nell'atto di mostrare la propria merce e
di offrirla in vendita, ma prima che si fosse perfezionata qualsivoglia
contrattazione: pertanto, non poteva ritenersi che avesse venduto o
messo in commercio oltre 50 supporti privi del contrassegno SIAE. 2 -
Avverso la suddetta ordinanza ricorre per Cassazione il Procuratore
della Repubblica, deducendo erronea applicazione della legge penale ed
illogicità della motivazione. Osservava il Pubblico Ministero che
dell'art. 171 ter, comma 2, lett. a), punisce, tra le altre, la
condotta di chi "pone altrimenti in commercio" oltre 50 copie di opere
tutelate dal diritto d'autore. Ora, se è vero che il primo comma
punisce anche la condotta della "detenzione per vendere" - condotta,
invero, non prevista dal comma 2 - è pur vero che il comma 1, punisce
anche la condotta del " porre in commercio". Appare allora evidente che
la " detenzione per vendere" ed il " porre in commercio" sono condotte
entrambe differenti dalla condotta di "vendita". Pertanto, ai fini
della configurabilità del secondo comma dell'art. 171 ter, non era
affatto richiesto un effettivo atto di vendita o di cessione delle
copie, non comprendendosi altrimenti perchè il Legislatore avesse
previsto la punibilità sia della vendita che della messa in commercio.

Nel caso di specie, tutti i supporti digitali tenuti in mano o
custoditi nello zaino dall'arrestato costituivano merce posta in
vendita o comunque posta in commercio.

Si chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il difensore del G.
presentava memoria difensiva.

Motivi della decisione
3 - In relazione
al gravame proposto dal Pubblico Ministero, occorre rilevare d'ufficio
che è nel frattempo intervenuta la sentenza emessa dalla Corte di
Giustizia Europea in data 8/11/2007, nel procedimento C-20/05,
Schwibbert, secondo la quale, dopo l'entrata in vigore della direttiva
europea 83/189/CEE (emanata in data 28/3/1983 ed entrata in vigore il
31/3/1983), che ha previsto una procedura di informazione comunitaria
nel settore delle nonne e delle regolamentazioni tecniche, l'obbligo di
apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il
contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato
membro interessato, costituisce una " regola tecnica" che, qualora non
sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei
confronti di un privato e deve essere disapplicata dal Giudice interno.

4 - La sentenza della Corte di Giustizia, malgrado si riferisca
specificamente ai contrassegni, relativi ai CI) contenenti,
riproduzioni di opere d'arte figurativa, stabilisce un principio
generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare
alla Commissione ogni istituzione del contrassegno SIAE successiva alla
data suddetta, per supporti di ogni tipo ( cartaceo, magnetico,
plastico,etc.) e di. ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo,
cinematografico, etc.), rende inapplicabile contro i privati l'obbligo
del contrassegno stesso.

5 - In proposito, il Collegio aderisce alle
decisioni già adottate da questa Corte in data 12/2/2008 (cfr. ric.
Valentino e Thiam), alle cui ampie ed esaustive argomentazioni si
rimanda.

6 - In questa sede, va rammentato che la Corte lussemburghese
ha precisato che lo stabilire il momento in cui l'obbligo di
apposizione è stato introdotto nella normativa italiana appartiene alla
competenza del Giudice nazionale. Di conseguenza, spetta a questa Corte
dare risposta ai quesiti sui rapporti cronologici tra normativa statale
e direttiva che e sulla effettuazione della notifica della regola
tecnica alla Commissione delle Comunità europee.

7 - Ora, la prima
disposizione del diritto italiano che ha introdotto il timbro SIAE
risale al regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di
autore (R.D. L. n. 369 del 1941) e, riferita alle sole opere a stampa,
aveva lo scopo di controllare gli esemplari venduti.

Successivamente
la funzione del contrassegno assume natura pubblicistica e diventa
strumentale alla verifica della originalità del prodotto. La mancanza
del timbro SIAE, nei casi in cui l'apposizione è prevista, viene
sanzionata penalmente. E' la L. n. 121 del 1987, la prima disposizione
che ha introdotto come ipotesi di reato la vendita ed il noleggio di
videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate
dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Indi, il D.Lgs. n. 518
del 1992 (modificato dalla Legge n. 248/2000) ha inserito, nel corpo
della L. n. 633 del 1941, l'art. 171 bis che, nella sua attuale
formulazione, punisce chi abusivamente duplica programmi per
elaboratori o li commercializza o li riproduce in supporti privi del
contrassegno SIAE. Inoltre, la L. n. 248 del 2000, (modificatrice della
L. n. 685 del 1994) ha esteso la previsione della L. n. 121 del 1987, a
chi vende, noleggia videocassette, musicassette od altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento non timbrate dalla
SIAE, Così sintetizzata la disciplina in materia, si rileva che
l'obbligo di apposizione del contrassegno riguardava nel regolamento
del 1942 solo le opere cartacee e che le modifiche legislative
introdotte in epoca successiva non possono considerarsi semplici
adeguamenti necessari per I progressi tecnologici. Per i supporti non
cartacei, l'obbligo di apposizione è posteriore alla istituzione, in
virtù della direttiva 83/189, della procedura di informazione: in ogni
caso, un dovere di nuova notifica conseguiva, a norma dell'art. 8 della
direttiva 98/34, alla modifica apportata al progetto di regola tecnica
ed alla inclusione di inediti supporti nell'ambito dello obbligo
originario di apposizione del contrassegno. Risulta, inoltre, dalle
stesse difese della SIAE nella causa avanti la Corte di Giustizia, che
nessuna notifica è stata effettuata ai sensi della direttiva 83/189.
Pertanto, si deve rilevare che - per i supporti, non cartacei si sono
verificate le due condizioni che, secondo i Giudici di Lussemburgo,
rendono inopponibile ai privati l'obbligo del contrassegno SIAE. 8 -
Sul presente thema decidedum non rileva il principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 19/1/2000
n. 2, Ciccone, secondo cui il Commissione della Comunità europea Non
essendo stato comunicato, non può essere fatto valere nei confronti dei
privati. E' bene, tuttavia, sottolineare che - tipicamente - continua
ad essere previsto come reato l'uso illecito di supporti privi di
contrassegni SIAE che siano validi secondo il diritto comunitario.

10
- Nel caso concreto, non essendo validi, secondo il diritto
comunitario, i contrassegni SIAE mancanti ed in considerazione della
natura vincolante della sentenza resa dalla Corte di Giustizia, la
condotta contestata al G. non può assurgere a rilievo penale.

11 - Va
aggiunto, per completezza, che sebbene, nella presente fattispecie, sia
stato contestato, in relazione al numero dei CI) detenuti dal G.,
dell'art. 171 ter, comma 2, lett. a), la formulazione esatta della
rubrica avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 171, lett. d), che
prevede espressamente la detenzione per la vendita di supporti privi
del contrassegno SIAE, laddove una tale previsione non è contenuta
nella lett. a), del secondo comma dell'art. 171 ter. Non vi è dubbio,
pertanto, che la condotta contestata al prevenuto rientri nell'alveo di
operatività della sentenza della Corte di Giustizia, più volte
richiamata.

12 - Per tali considerazioni, va rigettato il ricorso
proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Messina.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del
Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008




 

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