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"In assenza di una normativa di settore e di standard fissati dalla legge, può trovare applicazione l'articolo 674 Codice Penale, con individuazione del parametro di legalità nel criterio della stretta tollerabilità". A norma del citato articolo: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a L. 400.000".
INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI) - INQUINAMENTO
Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-10-2007) 17-01-2008, n. 2475
Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-10-2007) 17-01-2008, n. 2475
Svolgimento del processo
Il
Tribunale monocratico di Crema, con sentenza del 21.10.2005, ha
affermato la responsabilità penale di A.N. e A. F. in ordine ai reati di
cui:
- all'art. 81 cpv. c.p., e art. 674 c.p.,
poichè, nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di
amministrazione e poi di amministratore unico della s.r.l. "Alghisi" (
A.N.) e di amministratore unico della s.r.l. "Alghisi Trippa" già s.n.c.
"Alghisi" ( A.F.), con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, provocavano emissioni consistite in esalazioni odorose atte a
molestare le persone, in quanta nauseanti e puzzolenti, eccedendo la
normale tollerabilità - acc. in (OMISSIS);
e,
riconosciute circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla
pena di Euro 180,00 di ammenda, concedendo ad entrambi il beneficio
della non-menzione.
Avverso tale sentenza
hanno proposto separati ricorsi i due imputati, i quali - sotto i
profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno
eccepito:
- la erroneità dell'orientamento interpretativo, condiviso dal Tribunale, secondo il quale la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.,
sarebbe sempre configurabile in presenza di una molestia ex art. 844
c.p. e non sarebbe esclusa dal rispetto dei limiti di tolleranza
specificamente fissati dalla legge.
Gli
stabilimenti di confezionamento di "trippa" alimentare e di lavorazione
degli scarti animali, rispettivamente gestiti da essi imputati ed aventi
un impianto comune di abbattimento dei fumi, erano muniti di regolari
autorizzazioni amministrative per le emissioni in atmosfera; i limiti di
emissione imposti da tali autorizzazioni erano stati sempre rispettati
e, nei plurimi controlli eseguiti dalla pubblica autorità, non erano
state mai riscontrate molestie olfattive. In una situazione siffatta il
giudice del merito si sarebbe dovuto conformare a quella diversa
giurisprudenza secondo la quale "non è configurabile il reato nel caso
che le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e
siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di
inquinamento atmosferico, atteso che la espressione nei casi noti
consentiti dalla legge costituisce una precisa indicazione della
necessità che l'emissione avvenga in violazione degli standards fissati
dalle normative di settore, il cui rispetto integra una presunzione di
legittimità";
- la incongrua valutazione delle
prove, non avendo il Tribunale tenuto conto - pure a fronte di
deposizioni testimoniali tra loro contrastanti - che nella zona erano
presenti altre aziende che svolgevano la medesima attività produttiva
con impianti per i quali, al contrario, risultava accertato il
superamento dei limiti di legge.
Essi imputati
avevano agito sempre in assoluta buona fede e mai avevano ricevuto
notizia di doglianze mosse dagli abitanti della zona in relazione a
molestie olfattive asseritamente prodotte dalle aziende da loro gestite.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere rigettati, perchè infondati.
1.
In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, questa Corte Suprema,
in più decisioni, ha ravvisato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 c.p.,
seconda parte, affermando che esse possono certamente ricondursi ad una
delle tre tipologie indicate dalla norma incriminatrice (gas, vapori,
fumo).
Parimenti è stata ritenuta la loro
capacità offensiva, in considerazione della indubbia idoneità di tali
emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi fare rientrare
nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio,
disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete",
che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle
normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (vedi Cass.:
Sez.
1, 4.2.1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Sez. 3, 24.1.1995, n. 771,
Rinaldi; Sez. 1, 22.1.1996, n. 678, P.M. in proc. Viale).
In
tale prospettiva è stato affermato che può costituire "molestia" anche
il semplice arrecare alle persone preoccupazione ed allarmi
generalizzati circa eventuali danni alla loro salute per l'esposizione
ad emissioni atmosferiche inquinanti (Cass., Sez. 3:
7.4.1994, n. 6598, Gastaldi; 12.5.2003, n. 20755, Di Grado ed altri).
Deve ricordarsi, inoltre, in proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.,
costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia
determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente
l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel
senso sopra indicato (vedi Cass., Sez. 1:
15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n. 12428, Montini;
4.12.1995,
n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli;
14.1.2000, n. 407, Samengo; nonchè Cass., Sez. 3, 21.3.1998, n. 3531,
Terrile).
1.2 La giurisprudenza di questa Corte, poi ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 c.p.
e le norme speciali in materia ambientale (con riferimento
all'inquinamento atmosferico (vedi Cass: Sez. 3, 7.4.1994, n. 6598,
Gastaldi; Sez. 1, 31.8.1994, n. 9357, Turino), all'inquinamento idrico
(Cass.: Sez. 1, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez. 3, 7.10.2003, n.
37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. 1:
12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi) e,
anche in considerazione di tale asserita concorsualità, particolare
attenzione, nell'interpretazione testuale dell'art. 674 c.p., ha riservato all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge".
In
relazione a detto inciso, si era formato un orientamento
giurisprudenziale si ricordino, tra le molte decisioni, Cass.: Sez. 1,
17.11.1993, n. 781, Scionti; Sez. 3, 7.4.1994, n. 6598, Roz Gastaldi;
Sez. 1, 6.11.1995, n. 11984, Guarnero; Sez. 1, 27.1.1996, n. 863,
Celeghin; Sez. 1, 11.4.1997, n. 3919, Sartori; Sez. 1, 21.1.1998, n.
739, Tilli; Sez. 3, 1.10.1999, n. 11295, Zompa ed altro; Sez. 1,
24.11.1999, n. 12497, De Gennaro) nel senso che rientra pacificamente
nei "casi non consentiti dalla legge" il superamento della soglia delle
emissioni fissata dalla normativa di settore, ma che - anche nei casi di
attività esercitata previo regolare rilascio dell'autorizzazione
amministrativa e nel rispetto dei limiti tabellari fissati dalla
normativa speciale - la contravvenzione è pur sempre configurabile alla
stregua dei criteri civilistici, in quanto la "molestia" dell'emissione,
non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore ai limiti
massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge.
Un
diverso indirizzo interpretativo (già isolatamente enunciato da Cass.,
Sez. 3, 26.8.1985, n. 7765, Diliberto) si è sviluppato, invece, a
partire dalla sentenza 7.7.2000, n. 8094, ric. Meo, della 1 Sezione di
questa Corte Suprema (concernente l'emissione di fumo dagli impianti di
un oleificio), con la quale è stato affermato il principio che, nella
formulazione dell'art. 674 c.p., l'espressione "nei casi non
consentiti dalla legge" si collega alla necessità che l'emissione (di
gas, vapori o forni) atta a molestare le persone avvenga in violazione
delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico.
Ne consegue che, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 c.p.,
non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare
fastidio, ma "è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che
esse superino gli standards fissati dalla legge".
Nel
campo dell'illecito penale, dunque, si riscontra una sorta di
presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le
soglie fissate dalle leggi speciali.
Tali
conclusioni devono ritenersi ormai largamente consolidate in una stabile
interpretazione giurisprudenziale (vedi Cass., Sez. 3, 3.3.2004, n.
9757, Pannone, per emissioni provenienti da cava di estrazione di pietra
calcarea e da Cass., Sez. 1: 12.3,2002, n. 15717, Pagano ed altri;
14.6.2002, n. 23066, Rinaldi, in relazione ad emissioni di onde
elettromagnetiche; nonchè, tra le sentenze più recenti di questa 3
Sezione: 5.6.2007, n. 21814, Pierangeli;
10.10.2006, n. 33971, Bortolato; 9.2.2006, n. 8299, Tortora;
26.5.2005, n. 19898, Pandolfini; 29.9.2004, n. 38297, P.M. in proc. Previdenti ed altri).
In ogni caso, comunque, affinchè possa configurarsi il reato di cui all'art. 674 c.p.,
non basta che le immissioni in atmosfera superino i limiti
eventualmente fissati dalla normativa speciale, ma occorre anche che
esse abbiano carattere effettivamente molesto, nel senso dianzi
delineato (vedi Cass., Sez. 1: 13.1.2003, n. 760, Tringali;
7.7.2000, n. 8094, Meo).
1.3.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale del quale si è riferito
dianzi trova applicazione nei casi in cui esistono precisi limiti
tabellari fissati dalla legge, ed in tali casi non possono ritenersi
"non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le
caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal
legislatore ed eventualmente trasfuse in legittimi provvedimenti
amministrativi autorizzatori.
Deve ritenersi,
però, che - ove un'autorizzazione abbia consentito valori in contrasto
rispetto a quelli normativamente delineati - resti ferma la valutazione
del giudice circa l'illegittimità dell'autorizzazione medesima, con ogni
conseguenza penale, non potendo negarsi la rilevanza della produzione
degli effetti che l'art. 674 c.p. è rivolto a scongiurare.
Diversa
è l'ipotesi in cui non esiste una predeterminazione normativa, ove è
affidata al giudice penale la valutazione della tollerabilità
consentita, alla stregua delle conseguenze che le emissioni producono
sull'area esterna all'azienda e sulle persone che vi abitano o comunque
vi operano.
Tale valutazione deve operarsi
secondo criteri di "stretta tollerabilità" (in tal senso Cass., Sez. 3:
5.6.2007, n. 21814, Pierangeli; 10.10.2006, n. 33971, Bortolato;
31.3.2006, n. 11556, Davito Bava), dovendo ritenersi riduttivo ed
inadeguato il riferimento alla "normale tollerabilità" fissato dall'art.
844 c.p., che appare inidoneo ad approntare una protezione adeguata
all'ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata
individualistica e non collettiva (vedi sul punto Corte Cost.,
23.7.1974, n. 247).
In quest'ottica devono
essere riguardate le c.d. "molestie olfattive", dal momento che non
sussiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e
valori-limite in materia di odori e tale materia è diversa da quella
dell'inquinamento atmosferico, che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 268, comma 1
- lett. a), del definisce "ogni modificazione dell'aria atmosferica,
dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in
quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un
pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali
da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi
dell'ambiente".
La normativa nazionale si
limita a stabilire alcuni principi fondamentali al fine di prevenire le
molestie olfattive, ovvero i criteri generali di localizzazione di
alcune tipologie di impianti e le prescrizioni relative all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili per il contenimento e
l'abbattimento delle emissioni.
Essa,
tuttavia, non prevede limiti, espressi in unità odorimetriche, alle
emissioni di sostanze osmogene dagli impianti e metodologie o parametri
per valutare la rilevanza o meno del livello di molestia olfattiva da
essi determinato.
Solo alcune Regioni hanno individuato normativamente valori-limite alle emissioni di odori.
In assenza di una normativa di settore e di standards fissati dalla legge, dunque, può trovare senz'altro applicazione l'art. 674 c.p.,
con individuazione del parametro di legalità nel criterio della
"stretta tollerabilità", secondo le argomentazioni già svolte al
riguardo.
2. Nella fattispecie in esame - in
cui non risultano riscontrate violazioni della normativa in relazione al
contenuto delle emissioni autorizzate di scarico in atmosfera - il
giudice del merito ha tuttavia accertato la intervenuta produzione di
esalazioni puzzolenti, provenienti con carattere duraturo proprio dagli
stabilimenti gestiti dai due imputati, idonee a cagionare nausea e
disgusto, con impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle
normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. Nè gli imputati
hanno dimostrato di avere adottato tutte le misure imposte, secondo la
particolarità del lavoro, dalla migliore esperienza e dalla tecnica più
avanzata per evitare quelle molestie (solo nell'ottobre del 2003 è stato
messo in funzione un potenziato impianto di abbattimento fumi).
In
ordine all'accertamento anzidetto, va rilevato che le censure
concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell'attribuzione degli stessi alla persona
dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura razionale della decisione sia sorretta, comenella specie,
da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a
sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame
nel merito della sentenza impugnata.
3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 601, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2008
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