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Demansionamento e mobbing: a ciascun danno la sua prova |
La dequalificazione professionale non assurge di per se a dimostrazione di una volontà oppressiva e vessatoria da parte del datore di lavoro |
LAVORO (RAPPORTO) - SANITA' E SANITARI
Cass. civ. Sez. lavoro, 29-01-2008, n. 1971
Cass. civ. Sez. lavoro, 29-01-2008, n. 1971
Svolgimento del processo
O.M.,
già coordinatrice socio assistenziale di 6^ livello presso l'Ospedale
civile di (OMISSIS), chiede, esponendo quattro motivi d'impugnazione, la
cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che, in
parziale accoglimento dell'appello, ha condannato l'azienda a pagarle, a
titolo di danno da dequalificazione professionale (perdita di chances e
di progressione di carriera) l'ulteriore somma, oltre interessi e
rivalutazione, di Euro 17.766,12 e compensato per metà le spese
processuali dei due gradi. La Corte ha ritenuto parziale la
liquidazione, disposta in prime cure in suo favore, di Euro 15.000,
limitatamente al danno da demansionamento, rispetto a una complessiva
domanda fondata su pretesi episodi di mobbing subiti, a cavallo e dopo
il parto, dal 97 e "attuati (secondo il riassunto fattone dalla sentenza
impugnata) mediante: A) modifica arbitraria e vessatoria dell'orario di
lavoro;
B) discriminazione operata con la
nuova pianta organica e con l'applicazione fattane dall'Ente; C)
svuotamento di mansioni; D) emarginazione; E) violenza morale", con
danno biologico del 15%, e la conclusiva richiesta (ibidem) del
"riconoscimento del 7^ livello dal dicembre 1998 o, in subordine, la
corresponsione del relativo trattamento economico; il risarcimento del
danno da mobbing; la l'assegnazione delle mansioni per le quali era
stata assunta e che aveva svolto fino al momento della sospensione del
rapporto per maternità; il risarcimento del danno da dequalificazione
professionale".
In particolare la sentenza
d'appello ha ritenuto che non fossero fondate le censure concernenti il
mancato riconoscimento di una maggiore retribuzione, "non potendo
pretendere il riconoscimento del trattamento economico di 7^ livello in
conseguenza dello svolgimento di fatto di mansioni dequalificate
rispetto al suo iniziale (6^) livello d'inquadramento"; le eccepite
modificazioni dell'orario di servizio (intervenute, invece, per favorire
le esigenze della sua maternità), peraltro contenute nei parametri
legali e della pianta organica (essendo stato previsto un concorso
"pubblico", con il titolo professionale d'infermiera, per la copertura
dell'ambito 7^ livello), mentre la domanda di reintegrazione era
impossibile, avendo la O. dato nel frattempo le dimissioni. Ha aggiunto,
in relazione alla valutazione del danno biologico, liquidato dal
Tribunale in Euro 15.000, che lo svuotamento di mansioni aveva
giustificato tale equitativa valutazione, ma che non erano emersi
episodi di mobbing che ne potessero giustificare l'incremento,
riconoscendo per il periodo di riferimento (dicembre 98/luglio 02, data
delle dimissioni), a titolo di danno da dequalificazione professionale
(perdita di chances e di progressione di carriera), la somma di Euro
17.766,12, pari al 30% in più del suo stipendio lordo, escluso l'intento
vessatorio o persecutorio dei vari episodi denunciati in connessione
alla maternità, perchè non provati o giustificati (degrado del locale
lavorativo; prelievo ematico riconosciuto dalla stessa O. "non
ritorsivo"; nuova pianta organica con assunzione di nuovo personale;
ferie; episodio del bagno, ecc.). L'Ospedale resiste con controricorso
segnalando l'invalidità della procura posta a margine del ricorso,
perchè riferita "a questa procedura (in ogni fase di giudizio
occorrente, sia di merito che di esecuzione) ..." e contesta, nel
merito, i motivi di ricorso addotti. L'Ospedale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
L'eccezione
d'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, da
valutare in linea preliminare di rito, sebbene astrattamente
condivisibile in relazione alla scrittura che ne compone il testo,
manifestamente riferibile ai giudizi della fase di merito, non è
meritevole di accoglimento in base alla sua collocazione a margine del
ricorso, dov'è richiamata nel preambolo, e alla data della
sottoscrizione (18 maggio 2004), successiva alla stesura
dell'impugnazione (14 maggio).
Ciò detto, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2697, 2087 e 2043 c.c.,
con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da mobbing,
sostenendo che il Giudice d'appello avrebbe errato nell'oneraria della
prova del danno da mobbing, ovvero della vessatorietà dei comportamenti
datoriali, stante il principio secondo cui una volta emersa la prova del
fatto materiale, spetta al datore di lavoro la prova d'avere adottato
tutte le cautele necessarie per evitare la produzione dell'effetto. Con
il secondo mezzo la difesa dell' O. ipotizza difetti di motivazione (art. 360 c.p.c.,
n. 5) in relazione al rigetto della domanda risarcitoria da mobbing,
avendone il Giudice d'appello escluso la sussistenza ed avendo per
contro individuato nella dequalificazione e nel demansionamento gli
unici addebiti provati, da cui emergerebbe, invece, la discriminazione
quotidiana, sistematica e continuata subita dalla dipendente. Con un
terzo, concorrente profilo si contestano difetti di motivazione (art. 360 c.p.c.,
n. 5) in relazione al rigetto della domanda risarcitoria da mobbing,
non avendo la Corte tenuto in debita considerazione la testimonianza E.,
che riferì della minaccia dei responsabili dell'Ospedale ai dipendenti
di conseguenze disciplinari per chi avesse ancora intrattenuto rapporti
con lei, trasferita a piano terra in un locale miserevole rispetto a
quello precedentemente occupato al 1^ piano, e l'inaffidabilità del
teste R., segretario amministrativo dell'Ospedale, che aveva, con la sua
deposizione, giustificato il sequestro dell' O. nel bagno; le modifiche
all'orario di servizio e il regime delle ferie.
Questi primi tre motivi meritano di essere valutati congiuntamente, intrecciandosi indissolubilmente fra loro.
Il
loro esame non ne consente l'accoglimento, anche se la contestata
osservazione della sentenza, secondo cui l' O. "non ha mai indicato per
quali ragioni i responsabili dell'Ospedale, avrebbero improvvisamente
deciso di vessare, danneggiare e denigrare ..." la dipendente (pg. 14, 1
alinea), risulta, nell'economia generale del giudizio, più che indice
sintomatico del denunciato malgoverno della prova materiale di evenienze
di mobbing, assolutamente superflua e da considerare, pertanto, tamquam
non esset. Infatti, diversamente da quanto ipotizza la difesa
ricorrente, questo Collegio non riscontra, in base all'analisi dei
fattori su cui si fonda la motivazione della sentenza, "valutati in
maniera congiunta", come vi si legge espressamente, alcuna violazione
del principio dell'onere della prova, avendo la Corte di merito escluso
con adeguata giustificazione, tenuto anche conto della riorganizzazione
aziendale, coincisa con il ritorno dalla maternità dell' O., l'esistenza
o la rilevanza probatoria dei dati fattuali sottoposti al suo esame e
che avrebbero dovuto evidenziare, secondo l'impostazione processuale
della dipendente, la cattiva gestione delle nonne invocate (v., in
particolare, l'episodio del bagno, rimasto vago, come emerge dalla
sentenza che, nel suo libero convincimento, non scrutinatale in questa
sede, essendo plausibilmente motivato, ha dato credito alla spiegazione
fornita dal R., a fronte della testimonianza del teste N.). Parimenti,
la doglianza delle variazioni dell'orario di servizio, giustificate
dall'azienda ospedaliera in funzione della maternità della O., avrebbe
dovuto indurre questa parte a far risaltare espressamente e
specificatamente il dato probatorio trascurato o sottovalutato dalla
Corte sabauda, tale da incidere sul giudizio a lei sfavorevole. D'altra
parte, mentre la rimostranza sulla svalutazione operata dalla Corte
territoriale in ordine alla variazione della pianta organica, come
indice rivelatore d'un atteggiamento ostile e persecutorio, non merita,
per la sua giuridica inconsistenza, alcuna menzione, per contro, quella
sul demansionamento ha trovato convergente adesione sotto il profilo del
fatto obiettivo lamentato, dando coerentemente luogo alla appropriata
riparazione economica che si legge in sentenza.
Nè
merita d'essere condivisa la censura che predica il malgoverno del
demansionamento e della dequalificazione come sintomatici elementi di
catalizzazione, unificazione e rivelazione dei vari episodi di mobbing
di cui s'è fatto cenno, stante l'evanescenza dell'osservazione secondo
cui tali situazioni necessariamente assurgono a dimostrazione di una
volontà oppressiva e vessatoria di mobbing, a fronte delle logiche e
equilibrate considerazioni della Corte torinese e, in questo contesto,
si sfarina anche la censura, ricavabile dalla complessiva lettura degli
atti regolamentari, dell'allontanamento della dipendente dalla sua
precedente, più favorevole ubicazione e collocazione logistica. Con
ulteriore doglianza si ipotizzano, infine, difetti di motivazione in
ordine alla dimezzata riliquidazione (Euro 2.000,00), da parte della
Corte territoriale, delle spese di primo grado, in tesi, percentualmente
inferiori alla liquidazione, in primo grado, di _ 2000, quale importo
commisurato al 30% del totale.
La censura non
merita d'essere presa in considerazione, tenuto conto che non
s'identificano, in ricorso, particolari violazioni di legge nella
valutazione dei massimali di riferimento di cui s'ignora la consistenza,
ma solo si richiama un dato matematico che non ha in questa sede
autonoma rilevanza.
Le spese processuali di
questo giudizio di cassazione meritano d'essere compensate in
considerazione della natura e dell'oggetto della controversia, della
prospettazione delle questioni giuridiche reciprocamente addotte dalle
parti, nonchè del complessivo sviluppo processuale (art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2008
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