Cassazione Civile
Sez. I, Ord. n. 1520 del 24 gennaio 2008 |
cost. art. 111
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89,
è pienamente configurabile anche con riferimento alle controversie
relative al rapporto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti i cui
compiti comportano l'esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di
interessi generali (magistrati, avvocati dello Stato, appartenenti alle
Forze Armate e alla Polizia di Stato), essendo indubbio che l'opzione
del legislatore di lasciare tali controversie alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo non ha comportato alcuna scelta di
sottrarre quei processi all'applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost.,
il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche ai funzionari e
dipendenti dello Stato che attraverso i loro atti ne esprimono la
potestà di imperio, che la loro posizione sia valutata equamente ed in
un termine ragionevole. (Rigetta, Firenze, 19 Maggio 2006)
Sez. I, Ord. n. 1520 del 24-01-2008 (ud. del 06-11-2007), Presidente del Consiglio dei Ministri c. V.F.M. (rv. 601431)
DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - DIRITTI POLITICI E CIVILI - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-01-2008, n. 1520
Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-01-2008, n. 1520
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
CHE
la Corte di Appello di Firenze, esaminando domanda di equa riparazione
proposta da F.M.V.. Agente della Polizia di Stato,contro la Presidenza
del Consiglio per la irragionevole durata di un procedimento innanzi al
TAR Toscana, procedimento avente ad oggetto l'annullamento del rapporto
negativo determinante il diniego della sua partecipazione a scrutini di
avanzamento alla qualifica di Vice Sovraintendente della Polstrada, con
decreto 1905.2006 ritenne sussistente il diritto azionato ed
irragionevole la durata per anni 4 e mesi 5 e liquidò allo attore
indennizzo pari ad Euro 4.500,00 (al parametro annuo di Euro 1.000);
CHE
il decreto, direttamente ricorribile per cassazione, è stato impugnato
con ricorso 20.10.2006 affidato a tre motivi dal P.d.C.d.M. al quale
l'intimato non ha opposto difese;
CHE ad un
ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella
specie, il 19.05. 2006, devono essere applicate le disposizioni di cui
al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal
2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis
c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso,
nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1 - 2 - 3 - 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;
CHE
i motivi nei quali nel quale si articola il ricorso del P.d.C.d.M.,
adempiono al citato obbligo ma appaiono manifestamente infondati la dove
denunziano l'erronea attrazione nella tutela di cui all'art. 6 CEDU ed
alla L. n. 89 del 2001, art. 2 anche delle controversie afferenti le posizioni di impiego di personale statale esercente attività d'imperio:
CHE
come correttamente riconosce la ricorrente Avvocatura dello Stato
questa Corte ha già statuito sulla applicazione generale della tutela
invocata a tutte le controversie nelle quali si deduca la violazione di
interessi legittimi (Cass. 6519/03 alla quale adde Cass. 3410/03 e
24438/06) ed a tal indirizzo si deve dar seguito, senza che possa
ritenersi attratta nell'ambito delle controversie sulla potestà
d'imperio statuale quella afferente una nota informativa rilevante per
la progressione in carriera di un agente della Polizia di Stato ben
altre essendo le controversie sull'esercizio di siffatta potestà che non
quelle relative alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro od
impiego con la P.A..
CHE, ove si condividano i
testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio e rigettato perchè manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375 c.p.c.,
n. 5." Osserva il Collegio che a contrastare siffatta proposta di
definizione, chiedendo l'accoglimento del ricorso o comunque la
rimessione in pubblica udienza, l'Avvocatura Generale ha depositato
memoria finale nella quale ha invocato, come ribadito in discussione
orale, quale limite alla applicazione della tutela ex lege n. 89 del 2001
(limite reso cogente dalla giurisprudenza di questa Corte di
legittimità), i pronunziati della Corte di Strasburgo che sottraggono
dalla sfera applicativa dell'art 6 1 della CEDU le controversie
riguardanti i pubblici dipendenti i cui compiti comportano l'esercizio
di pubblici poteri ovvero la tutela di interessi generali.
Il
P.G. nella discussione in adunanza camerale ha invece dissentito dalla
prospettazione della ricorrente ed ha chiesto la reiezione per manifesta
infondatezza del ricorso.
Pare al Collegio
che debbasi tenere ferma la proposta di definizione di cui sopra e
pertanto rigettare l'impugnazione per manifesta infondatezza delle
ragioni esposte ed illustrate, nulla delle critiche alla relazione
formulata meritando condivisione di sorta:
Ed
infatti, se è ben vero che la sfera applicativa dell'art. 6 della
Convenzione Europea non può non essere assicurato in via uniforme dalla
giurisprudenza della Corte di Starsburgo, dai cui parametri cronologici e
valutativi il Giudice nazionale non può certo prescindere, è anche vero
che detta Corte delinea per tutti gli Stati che hanno quella
Convenzione ratificato un contenuto minimo di garanzie da assicurare
perchè sia offerto a tutti i cittadini europei un giusto processo, ma
non inibisce certo nè che i singoli Stati intendano assicurare garanzie
ulteriori nè tampoco che la sfera di applicazione di quelle garanzie
minime sia resa, in un singolo Stato e per ragioni di coerenza
ordinamentale e costituzionale interna, più vasta.
E' fuor di dubbio, infatti, che alla base della scelta (già chiara con il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 4 e quindi rimasta ferma sino alla regolamentazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001)
di lasciare alla cognizione del Giudice Amministrativo le controversie
del rapporto di pubblico impiego intercorrenti con magistrati, avvocati
dello Stato, appartenenti alle Forze armate e della Polizia di Stato sia
stata la esigenza di lasciare i singoli ordinamenti di appartenenza a
regolare quei rapporti, non contrattualizzabili in ragione della
rilevanza pubblica di quelle funzioni o della potestà d'imperio che lo
Stato attraverso quel personale ha sempre esercitato. Ma è altrettanto
indubbio che la correlata opzione per la giurisdizione esclusiva del
G.A. non abbia comportato alcuna scelta di rendere recessivi quei
diritti e quegli interessi rispetto alla posizione dell'Amministrazione e
men che meno di sottrarre quei processi alla ineluttabile applicazione dell'art. 111 Cost.,
comma 2 il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche a quei
funzionari o dipendenti dello Stato che attraverso i loro atti esprimono
la potestà d'imperio dello Stato stesso, che la loro posizione sia
valutata equamente ed in un termine ragionevole.
Una
diversa interpretazione, che in meccanico adeguamento ad un indirizzo
della Corte Europea sottraesse quelle controversie alla applicazione
delle norme generali di cui alla L. n. 89 del 2001, sarebbe palesemente sospetta di incostituzionalità (artt. 3 e 111 Cost.)
nulla potendo autorizzare una deroga al precetto sulla ragionevole
durata e men che meno una ingiustificata peculiarità della posizione
dell'agente la quale potrebbe, semmai, giustificare una compressione
della libertà negoziale di attuazione e promozione dei diritti ma non
certo del diritto a vedere definita una controversia in tempi
ragionevoli.
E poichè nulla impedisce di dare
alla legge nazionale l'interpretazione costituzionalmente obbligata pur
se essa non sia obbligatoria per l'ordinamento sopranazionale, non può
che ribadirsi la piena applicabilità anche alla controversia sottoposta
delle norme in discorso. Si rigetta pertanto il ricorso (senza
provvedere sulle spese, in assenza di difese dell'intimato).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008
Nessun commento:
Posta un commento