Infortuni "in itinere"Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 4627 del 04 settembre 2007
Sez. VI, Sent. n. 4627 del 04 settembre 2007
L. 3 giugno 1981, n. 308, art. 6
Poiché
l'art. 6, comma 1, L. n. 308/1981 stabilisce che la speciale
elargizione ivi prevista debba essere corrisposta quando il decesso del
pubblico dipendente sia diretta conseguenza di ferite o lesioni causate
da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è
di tutta evidenza che essa, in tal modo, ha inteso disporre che le
ferite o le lesioni che hanno causato la morte devono essere effetto
diretto dell'attività di servizio del dipendente o in stretta
connessione con esso. Ne consegue che, la suddetta norma, non può essere
invocata dal coniuge dell'agente della Polizia di Stato
che sia deceduto in occasione di un incidente aereo mentre rientrava
nel luogo dove prestava servizio, al termine di un permesso che gli era
stato concesso per motivi non di servizio.
Sez. VI, Sent. n. 4627 del 04-09-2007 (ud. del 04-05-2007), P.I. e altri c. Ministero dell'Interno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4627/2007Reg.Dec.
N. 7514 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 7514/2005, proposto da ..... per sé e nella
qualità di legale rappresentante esercente la potestà sul figlio minore
...., rappresentata e difesa dall’Avv. ...
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi, 12 ha legale domicilio;
per la riforma e l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio – Roma, sez. I Ter n. 5696/2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 4 maggio 2007 il Consigliere ..
Ritenuti
sussistenti i presupposti previsti dall’art. 26 legge n. 1034/1971 per
emettere sentenza in forma semplificata considerata la manifesta
infondatezza dell’appello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
-
che l’art. 6, comma 1, legge n. 308/81 stabilisce che la speciale
elargizione ivi prevista debba essere corrisposta quando il decesso del
pubblico dipendente sia “diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio”;
-
che la norma ha così inteso disporre che le ferite o le lesioni che
hanno causato la morte devono essere effetto diretto dell’attività di
servizio del dipendente o in stretta connessione con esso;
-
che la norma in esame non può, pertanto, essere invocata nel presente
giudizio, atteso che il coniuge dell’appellante, l’agente scelto della
Polizia di Stato ....., è deceduto in data 13.12.1995 in occasione di un
incidente aereo mentre rientrava dall’Italia a Bucarest, ove prestava
servizio presso la rappresentanza diplomatica, al termine di un permesso
che gli era stato concesso per motivi non di servizio;
-
che, pertanto, a differenza da quanto sostenuto dall’appellante, la
speciale elargizione prevista dalla legge n. 308/1981 non può essere
concessa in caso di c.d. infortunio in itinere;
-
che l’applicazione (riconosciuta dal T.a.r.) della sola legge n.
436/1999 (che ha previsto una speciale elargizione a favore delle
vittime del disastro aereo oggetto del presente giudizio) non comporta
alcuna violazione né di diritti quesiti né, tanto meno, del principio
dell’applicabilità della legge più favorevole;
-
che non vi è, infatti, alcun diritto quesito né alcuna legge più
favorevole (della legge n. 463/1999) da applicare, in quanto, come si è
già chiarito, la presente fattispecie non rientra nel campo di
applicazione della legge n. 308/1981;
- che, in definitiva, l’appello deve essere respinto perché manifestamente infondato;
- che deve, tuttavia, essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando respinge l’appello.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
.
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....04/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 7514/2005
FF
Infortuni "in itinere"
Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 4627 del 04 settembre 2007
Sez. VI, Sent. n. 4627 del 04 settembre 2007
L. 3 giugno 1981, n. 308, art. 6
Poiché
l'art. 6, comma 1, L. n. 308/1981 stabilisce che la speciale
elargizione ivi prevista debba essere corrisposta quando il decesso del
pubblico dipendente sia diretta conseguenza di ferite o lesioni causate
da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è
di tutta evidenza che essa, in tal modo, ha inteso disporre che le
ferite o le lesioni che hanno causato la morte devono essere effetto
diretto dell'attività di servizio del dipendente o in stretta
connessione con esso. Ne consegue che, la suddetta norma, non può essere
invocata dal coniuge dell'agente della Polizia di Stato
che sia deceduto in occasione di un incidente aereo mentre rientrava
nel luogo dove prestava servizio, al termine di un permesso che gli era
stato concesso per motivi non di servizio.
Sez. VI, Sent. n. 4627 del 04-09-2007 (ud. del 04-05-2007), P.I. e altri c. Ministero dell'Interno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4627/2007Reg.Dec.
N. 7514 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 7514/2005, proposto da ..... per sé e nella
qualità di legale rappresentante esercente la potestà sul figlio minore
...., rappresentata e difesa dall’Avv. ...
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi, 12 ha legale domicilio;
per la riforma e l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio – Roma, sez. I Ter n. 5696/2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 4 maggio 2007 il Consigliere ..
Ritenuti
sussistenti i presupposti previsti dall’art. 26 legge n. 1034/1971 per
emettere sentenza in forma semplificata considerata la manifesta
infondatezza dell’appello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
-
che l’art. 6, comma 1, legge n. 308/81 stabilisce che la speciale
elargizione ivi prevista debba essere corrisposta quando il decesso del
pubblico dipendente sia “diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio”;
-
che la norma ha così inteso disporre che le ferite o le lesioni che
hanno causato la morte devono essere effetto diretto dell’attività di
servizio del dipendente o in stretta connessione con esso;
-
che la norma in esame non può, pertanto, essere invocata nel presente
giudizio, atteso che il coniuge dell’appellante, l’agente scelto della
Polizia di Stato ....., è deceduto in data 13.12.1995 in occasione di un
incidente aereo mentre rientrava dall’Italia a Bucarest, ove prestava
servizio presso la rappresentanza diplomatica, al termine di un permesso
che gli era stato concesso per motivi non di servizio;
-
che, pertanto, a differenza da quanto sostenuto dall’appellante, la
speciale elargizione prevista dalla legge n. 308/1981 non può essere
concessa in caso di c.d. infortunio in itinere;
-
che l’applicazione (riconosciuta dal T.a.r.) della sola legge n.
436/1999 (che ha previsto una speciale elargizione a favore delle
vittime del disastro aereo oggetto del presente giudizio) non comporta
alcuna violazione né di diritti quesiti né, tanto meno, del principio
dell’applicabilità della legge più favorevole;
-
che non vi è, infatti, alcun diritto quesito né alcuna legge più
favorevole (della legge n. 463/1999) da applicare, in quanto, come si è
già chiarito, la presente fattispecie non rientra nel campo di
applicazione della legge n. 308/1981;
- che, in definitiva, l’appello deve essere respinto perché manifestamente infondato;
- che deve, tuttavia, essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando respinge l’appello.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
.
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....04/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 7514/2005
FF
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