Translate

martedì 10 giugno 2014

Consiglio di Stato: Domanda di trasferimento di sede: - inapplicabilità dell'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore



Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 71 del 18 gennaio 2007
Domanda di trasferimento di sede:
- inapplicabilità dell'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore

L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
L. 10 marzo 1987, n. 100, art. 1

L'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003, secondo cui "L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede", pur avendo natura interpretativa e quindi retroattiva, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa.
Sez. VI, sent. n. 71 del 18-01-2007 (ud. del 21-11-2006), M.F. c. Ministero dell'Interno


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.71/2007
Reg.Dec.
N. 2929 Reg.Ric.
ANNO   2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2929/2002, proposto da:
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ....
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di @@@@@@@@, sezione prima, 4 marzo 2002, n. 506;
     visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
     vista la memoria prodotta dall’appellato;
     visti tutti gli atti della causa;
     relatore all’udienza pubblica del 21 novembre 2006 il consigliere ..., e uditi l’avv. G. @@@@@@@@ per l’appellante e l’avv. ....
     ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
     Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@ per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.
     Il suddetto, agente di pubblica sicurezza alle dipendenze della Questura di @@@@@@@@, pretende il trattamento economico di missione di cui all’art. 1 della l. n. 100/1987 a seguito del suo trasferimento d’autorità, prima presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di @@@@@@@@ e poi presso la medesima sezione del Tribunale di ...
     Il primo giudice ha ritenuto che l’indennità prevista dall’art. 1 della l. n. 100/1987 non spetti, in quanto l’assegnazione del ricorrente era avvenuta - ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.) - su domanda dell’interessato. Così che non ci si troverebbe nelle previsioni di cui al comma 3 del citato art. 8, concernenti l’ipotesi di carenza di domande.
     La sentenza viene appellata dal signor @@@@@@@@, il quale deduce la violazione e la falsa applicazione della legge poiché la sua domanda sarebbe stata irrilevante trattandosi comunque di trasferimento d’ufficio.
     Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
     Il ricorso in appello è fondato.
     Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 100/1987, “a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27”.
     L’art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 prevede, al comma 1, che “gli interessati all’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all’amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza” e, al comma 3, che, “Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze”.
     La sezione ritiene che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle forze armate debba cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Ne consegue che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d'autorità, in quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'amministrazione, mentre la domanda prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione alle suddette sezioni (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6624 e 24 maggio 1995, n. 353).
     E’ vero che, successivamente al ricorso di primo grado e alla sentenza appellata, è intervenuto l’art. 3, comma 74, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui “L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede”.
     Siffatta norma, tuttavia, pur avendo natura interpretativa e quindi retroattiva, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l’incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente; non integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Cons. Stato, sez. IV: 20 aprile 2006, n. 2247; 7 aprile 2006, n. 1928; 1° marzo 2006, n. 970; 7 marzo 2005, n. 872).
     Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e dichiarato il diritto dell’appellante alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1 della l. n. 100/1987. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
     a) accoglie il ricorso in appello;
     b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara il diritto dell’appellante alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1 della l. n. 100/1987;
     c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
     d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma il 21 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
.
 
Presidente
.
Consigliere       Segretario
.
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il.18/01/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 2929/2002


FF

Nessun commento: