Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 71 del 18 gennaio 2007
Domanda di trasferimento di sede:Sez. VI, sent. n. 71 del 18 gennaio 2007
- inapplicabilità dell'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
L. 10 marzo 1987, n. 100, art. 1
L'art.
3, comma 74, della L. n. 350/2003, secondo cui "L'articolo 8 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,
come domanda di trasferimento di sede", pur avendo natura
interpretativa e quindi retroattiva, non può trovare applicazione per
fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità
della stessa.
Sez. VI, sent. n. 71 del 18-01-2007 (ud. del 21-11-2006), M.F. c. Ministero dell'Interno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.71/2007Reg.Dec.
N. 2929 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2929/2002, proposto da:
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ....
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per
legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di @@@@@@@@, sezione prima, 4 marzo 2002, n. 506;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
vista la memoria prodotta dall’appellato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 21 novembre 2006 il consigliere ..., e uditi l’avv. G. @@@@@@@@ per l’appellante e l’avv. ....
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il
primo giudice ha respinto il ricorso proposto dal signor @@@@@@@@
@@@@@@@@ per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del
beneficio economico di cui all’art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.
Il
suddetto, agente di pubblica sicurezza alle dipendenze della Questura
di @@@@@@@@, pretende il trattamento economico di missione di cui
all’art. 1 della l. n. 100/1987 a seguito del suo trasferimento
d’autorità, prima presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura
della Repubblica del Tribunale di @@@@@@@@ e poi presso la medesima
sezione del Tribunale di ...
Il
primo giudice ha ritenuto che l’indennità prevista dall’art. 1 della l.
n. 100/1987 non spetti, in quanto l’assegnazione del ricorrente era
avvenuta - ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n.
271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.) - su domanda
dell’interessato. Così che non ci si troverebbe nelle previsioni di cui
al comma 3 del citato art. 8, concernenti l’ipotesi di carenza di
domande.
La
sentenza viene appellata dal signor @@@@@@@@, il quale deduce la
violazione e la falsa applicazione della legge poiché la sua domanda
sarebbe stata irrilevante trattandosi comunque di trasferimento
d’ufficio.
Il
Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al
ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente
illustrato le proprie difese.
Il ricorso in appello è fondato.
Ai
sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 100/1987, “a decorrere dal 1°
gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri
e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver
trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento
economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27”.
L’art.
8 del d.lgs. n. 271/1989 prevede, al comma 1, che “gli interessati
all’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda
all’amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di
preferenza” e, al comma 3, che, “Quando mancano le domande o queste sono
in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione
indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro
che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione
alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali
domande, un numero triplo a quello delle vacanze”.
La
sezione ritiene che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a
domanda del personale delle forze armate debba cogliersi nel diverso
rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e
interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il
trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse
pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le
esigenze amministrative. Ne consegue che il trasferimento di unità di
personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di
trasferimento d'autorità, in quanto è destinato a soddisfare
prioritariamente l'interesse dell'amministrazione, mentre la domanda
prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo una dichiarazione di
assenso o di disponibilità all'assegnazione alle suddette sezioni (Cons.
Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6624 e 24 maggio 1995, n. 353).
E’
vero che, successivamente al ricorso di primo grado e alla sentenza
appellata, è intervenuto l’art. 3, comma 74, della l. 24 dicembre 2003,
n. 350, secondo cui “L'articolo 8 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che
la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini
dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede”.
Siffatta
norma, tuttavia, pur avendo natura interpretativa e quindi retroattiva,
non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in
vigore, pena l’incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché
una norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata
costituzionalmente legittima, è necessario che: la stessa si limiti a
chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente; non
integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione
ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo
restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione
autentica è soggetta al limite del rispetto del principio
dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento
giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una
disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non
prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Cons. Stato,
sez. IV: 20 aprile 2006, n. 2247; 7 aprile 2006, n. 1928; 1° marzo 2006,
n. 970; 7 marzo 2005, n. 872).
Il
ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della
sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e dichiarato il
diritto dell’appellante alla corresponsione del beneficio economico di
cui all’art. 1 della l. n. 100/1987. Le spese del doppio grado di
giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
a) accoglie il ricorso in appello;
b)
in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado
e dichiara il diritto dell’appellante alla corresponsione del beneficio
economico di cui all’art. 1 della l. n. 100/1987;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma il 21 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento
dei signori:
.
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.18/01/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 2929/2002
FF
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