Bollette, per gli scatti telefonici addebitati vale la presunzione del buon funzionamento del contatore |
Se l'utente contesta il conteggio mediante la richiesta di una verifica tecnica dell'impianto è, poi, onere del gestore telefonico dare la prova dell'affidabilità dei valori registrati dai contatori funzionanti |
(Sezione terza, sentenza n. 16797/08; depositata il 20 giugno) |
PROVA IN GENERE (MAT. CIV.) - TELEFONI
Cass. civ. Sez. III, 20-06-2008, n. 16797
Cass. civ. Sez. III, 20-06-2008, n. 16797
Svolgimento del processo
Con
ricorso 1.10.1997 la Telecom Italia S.p.A. chiedeva ed otteneva dal
Pretore di Napoli D.I. n. 4491 del 1997 del 16.10.1997, nei confronti di
C.P., per il pagamento della somma di L. 5.108.506, oltre interessi e
spese.
Proponeva opposizione il Castello con
atto 20.2.1998 eccependo la tardività della notifica, del decreto e, nel
merito, l'infondatezza della pretesa.
Con
sentenza 3.7.2000 il giudice adito revocava il decreto opposto e avverso
detta decisione proponeva appello la Telecom Italia S.p.A..
La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la Telecom al rimborso delle spese del giudizio.
Ricorre per Cassazione la Telecom Italia S.p.A. con due motivi.
Resiste l'intimato con controricorso.
Depositano memorie Telecom S.p.A. e C..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del codice postale (OMISSIS) - D.P.R. 427 del 1968 - D.P.R. n. 941 del 1965 - D.M. 11 dicembre 1957 - D.M. 14 febbraio 1960 - del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 283,
in relazione all'art. 12 e 13 del D.M. 8.9.88, n, 484, e successive
modificazioni, ed anche al Regolamento di Servizio all'epoca vigente in
relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c. e art. 2719 c.c., in relazione all'art. 350 c.p.c.,
nn. 3 e 5, assume che la Corte d'Appello ha disatteso la normativa in
epigrafe e che la Telecom, all'epoca dei fatti, era concessionaria di
pubblico servizio e, come tale, in regime di monopolio; che il Castello
si era limitato ad una mera contestazione relativa ai consumi, non
contestando il sistema di registrazione del traffico telefonico, avendo
proposto opposizione al d.i. con cui contestava la incongruità di
importi di bollette per una "utenza di tipo familiare".
In
particolare la ricorrente rileva che non possono essere condivise le
conclusioni cui pervenne la Corte d'Appello che sulla scorta del mero
assunto di un ipotetico utilizzo illegittimo della linea telefonica da
parte di terzi, ritiene di dover infirmare la presunzione di esattezza
dei conteggi degli scatti telefonici operati dalla società telefonica
mediante i contatori di centrale e confermata dalle prove testimoniali.
Il motivo è da accogliersi.
Si osserva al riguardo che, benchè, in linea con quanto stabilito dall'art. 2712 c.c.,
le risultanze dei contatori centrali della società telefonica facciano
piena prova del traffico addebitato solo in difetto di contestazione da
parte dell'utente, deve tuttavia presumersi il buon funzionamento dei
contatori stessi. Se il buon funzionamento sia contestato anche mediante
richiesta di un accertamento tecnico sulla funzionalità dell'impianto
di contabilizzazione, costituisce onere della società esercente il
servizio di telefonia offrire la prova dell'affidabilità dei valori
registrati da contatori funzionanti.
Anche in
tal caso l'utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli
scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante,
mediante l'allegazione di circostanze che univocamente autorizzino la
presunzione di un'utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale
gli addebiti si riferiscono. A tale fine non è tuttavia sufficiente che
il traffico telefonico appaia straordinario rispetto ai livelli
normali, ovvero che si sia svolto verso destinazioni inusuali, o in
assenza dell'utente, ma è necessario che possa ragionevolmente
escludersi anche che soggetti diversi dal titolare dell'utenza abbiano
fatto un uso abnorme del telefono per ragioni ricollegabili ad un
difetto di vigilanza, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele
da parte dell'intestatario.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712-2719 c.c. e art. 2697 c.c. in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1176-1177 c.c. e artt. 1372 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Il motivo rimane assorbito.
Accolto
il primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione
della stessa Corte d'Appello che regolerà anche le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il primo motivo. Cassa in relazione la sentenza
impugnata, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Corte
d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008
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