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martedì 10 giugno 2014

cassazione: Bollette, per gli scatti telefonici addebitati vale la presunzione del buon funzionamento del contatore Se l'utente contesta il conteggio mediante la richiesta di una verifica tecnica dell'impianto è, poi, onere del gestore telefonico dare la prova dell'affidabilità dei valori registrati dai contatori funzionanti



Bollette, per gli scatti telefonici addebitati vale la presunzione del buon funzionamento del contatore
Se l'utente contesta il conteggio mediante la richiesta di una verifica tecnica dell'impianto è, poi, onere del gestore telefonico dare la prova dell'affidabilità dei valori registrati dai contatori funzionanti
(Sezione terza, sentenza n. 16797/08; depositata il 20 giugno)

PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)   -   TELEFONI
Cass. civ. Sez. III, 20-06-2008, n. 16797
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


Con ricorso 1.10.1997 la Telecom Italia S.p.A. chiedeva ed otteneva dal Pretore di Napoli D.I. n. 4491 del 1997 del 16.10.1997, nei confronti di C.P., per il pagamento della somma di L. 5.108.506, oltre interessi e spese.
Proponeva opposizione il Castello con atto 20.2.1998 eccependo la tardività della notifica, del decreto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Con sentenza 3.7.2000 il giudice adito revocava il decreto opposto e avverso detta decisione proponeva appello la Telecom Italia S.p.A..
La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la Telecom al rimborso delle spese del giudizio.
Ricorre per Cassazione la Telecom Italia S.p.A. con due motivi.
Resiste l'intimato con controricorso.
Depositano memorie Telecom S.p.A. e C..

Motivi della decisione


Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del codice postale (OMISSIS) - D.P.R. 427 del 1968 - D.P.R. n. 941 del 1965 - D.M. 11 dicembre 1957 - D.M. 14 febbraio 1960 - del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 283, in relazione all'art. 12 e 13 del D.M. 8.9.88, n, 484, e successive modificazioni, ed anche al Regolamento di Servizio all'epoca vigente in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c. e art. 2719 c.c., in relazione all'art. 350 c.p.c., nn. 3 e 5, assume che la Corte d'Appello ha disatteso la normativa in epigrafe e che la Telecom, all'epoca dei fatti, era concessionaria di pubblico servizio e, come tale, in regime di monopolio; che il Castello si era limitato ad una mera contestazione relativa ai consumi, non contestando il sistema di registrazione del traffico telefonico, avendo proposto opposizione al d.i. con cui contestava la incongruità di importi di bollette per una "utenza di tipo familiare".
In particolare la ricorrente rileva che non possono essere condivise le conclusioni cui pervenne la Corte d'Appello che sulla scorta del mero assunto di un ipotetico utilizzo illegittimo della linea telefonica da parte di terzi, ritiene di dover infirmare la presunzione di esattezza dei conteggi degli scatti telefonici operati dalla società telefonica mediante i contatori di centrale e confermata dalle prove testimoniali.
Il motivo è da accogliersi.
Si osserva al riguardo che, benchè, in linea con quanto stabilito dall'art. 2712 c.c., le risultanze dei contatori centrali della società telefonica facciano piena prova del traffico addebitato solo in difetto di contestazione da parte dell'utente, deve tuttavia presumersi il buon funzionamento dei contatori stessi. Se il buon funzionamento sia contestato anche mediante richiesta di un accertamento tecnico sulla funzionalità dell'impianto di contabilizzazione, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Anche in tal caso l'utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, mediante l'allegazione di circostanze che univocamente autorizzino la presunzione di un'utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. A tale fine non è tuttavia sufficiente che il traffico telefonico appaia straordinario rispetto ai livelli normali, ovvero che si sia svolto verso destinazioni inusuali, o in assenza dell'utente, ma è necessario che possa ragionevolmente escludersi anche che soggetti diversi dal titolare dell'utenza abbiano fatto un uso abnorme del telefono per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte dell'intestatario.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712-2719 c.c. e art. 2697 c.c. in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1176-1177 c.c. e artt. 1372 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Il motivo rimane assorbito.
Accolto il primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione della stessa Corte d'Appello che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008

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