Translate

martedì 10 giugno 2014

Cassazione:Giurisprudenza di legittimità Circolazione stradale - Sorpasso in condizioni di scarsa visibilità - Uso dei dispositivi di illuminazione - Uso degli abbaglianti - Obbligo - Sussistenza



Giurisprudenza di legittimità Circolazione stradale - Sorpasso in condizioni di scarsa visibilità - Uso dei dispositivi di illuminazione - Uso degli abbaglianti - Obbligo - Sussistenza (Cass. Pen., sez. IV, 31 ottobre 2008, n. 40914)
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 24-09-2008) 31-10-2008, n. 40914
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA
Con sentenza del 19/12/2001, il G.I.P. del Tribunale di Belluno, disattendendo la richiesta di patteggiamento della pena avanzata da B.I., imputato del reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale avvenuto nelle prime fasi di un sorpasso, ha deciso di pronunciare ex art. 129 c.p.p. la di lui assoluzione con la formula perchè il fatto non costituisce reato, rilevando che l'obbligo di usare i fari abbaglianti prima di intraprendere il sorpasso di altra autovettura, al fine di verificare che non sopraggiungessero altri veicoli dalla direzione opposta, era all'evidenza inesigibile nei confronti dell'imputato, atteso che, così facendo, il medesimo avrebbe corso il pericolo di abbagliare il conducente del veicolo che egli andava a sorpassare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, il quale ha dedotto violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sostenendo che la decisione si poneva in palese contrasto con il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità elaborato in tema di utilizzo dei fari abbaglianti in ore notturne e fuori dei centri abitati.
Le parti civili hanno, a loro volta proposto appello, ma la Corte di Appello di Venezia con provvedimento del 6/3/2008, preso atto dell'intervenuta revoca della costituzione di p.c., ne ha dichiarato l'inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la trattazione del ricorso proposto dal P.M..
Il ricorso del P.M. è meritevole di accoglimento.
Invero, è consolidato principio giuridico, affermato da questa Corte, che il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la corsia opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che nessun veicolo provenga in senso contrario.
Orbene, nella specie, l'uso, con le modalità consentite dalla legge, degli abbaglianti da parte del B. era, al contrario di quanto divisato dal primo giudice, esigibile non solo in ossequio alle regole di comune prudenza, ma anche in forza dell'obbligo imposto dal combinato disposto di cui all'art. 153 C.d.S., commi 1 e 4, nei confronti di chi proceda fuori dei centri abitati e in zona priva di illuminazione e, a maggior ragione, qualora tenga una velocità non particolarmente moderata.
S'intende che, onde ovviare ai rischi derivanti da situazioni impreviste, colui che si accinga a compiere la manovra di sorpasso in condizioni particolari di tempo e di luogo, come quelle sopra descritte e ricorrenti nel caso concreto, è legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qualora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a breve distanza altro veicolo, non gli è interdetto, come si sostiene nella sentenza impugnata, anzi gli è consentito, ex art. 153 C.d.S., comma 4 - per contemperare il fine di accertare la visibilità e la libertà dell'area antistante il veicolo sorpassante ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante in senso contrario - l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili allo scopo di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di effettuare una manovra potenzialmente pericolosa, qual'è il sorpasso.
La citata disposizione del codice della strada, come perspicuamente osserva il ricorrente, smentisce la chiave interpretativa radicalmente negativa data dal primo giudice sul tema dell'uso dei fari abbaglianti dei veicoli a motore.
Consegue dall'anzidetto, la necessità che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Belluno, perchè proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi e delle considerazioni giuridiche sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno, altro magistrato, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2008
 

Nessun commento: