Giurisprudenza di legittimità Circolazione stradale - Sorpasso in
condizioni di scarsa visibilità - Uso dei dispositivi di illuminazione -
Uso degli abbaglianti - Obbligo - Sussistenza (Cass. Pen., sez. IV, 31
ottobre 2008, n. 40914)
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 24-09-2008) 31-10-2008, n. 40914
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
Con
sentenza del 19/12/2001, il G.I.P. del Tribunale di Belluno,
disattendendo la richiesta di patteggiamento della pena avanzata da
B.I., imputato del reato di omicidio colposo conseguente ad incidente
stradale avvenuto nelle prime fasi di un sorpasso, ha deciso di
pronunciare ex art. 129 c.p.p. la di lui assoluzione con la
formula perchè il fatto non costituisce reato, rilevando che l'obbligo
di usare i fari abbaglianti prima di intraprendere il sorpasso di altra
autovettura, al fine di verificare che non sopraggiungessero altri
veicoli dalla direzione opposta, era all'evidenza inesigibile nei
confronti dell'imputato, atteso che, così facendo, il medesimo avrebbe
corso il pericolo di abbagliare il conducente del veicolo che egli
andava a sorpassare.
Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale della stessa città, il quale ha dedotto violazione di
legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sostenendo che la
decisione si poneva in palese contrasto con il pacifico indirizzo della
giurisprudenza di legittimità elaborato in tema di utilizzo dei fari
abbaglianti in ore notturne e fuori dei centri abitati.
Le parti civili hanno, a loro volta proposto appello, ma la Corte di Appello di Venezia con provvedimento del 6/3/2008,
preso atto dell'intervenuta revoca della costituzione di p.c., ne ha
dichiarato l'inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla
Corte di Cassazione per la trattazione del ricorso proposto dal P.M..
Il ricorso del P.M. è meritevole di accoglimento.
Invero,
è consolidato principio giuridico, affermato da questa Corte, che il
conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa
visibilità il sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la
corsia opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che
nessun veicolo provenga in senso contrario.
Orbene,
nella specie, l'uso, con le modalità consentite dalla legge, degli
abbaglianti da parte del B. era, al contrario di quanto divisato dal
primo giudice, esigibile non solo in ossequio alle regole di comune
prudenza, ma anche in forza dell'obbligo imposto dal combinato disposto
di cui all'art. 153 C.d.S., commi 1 e 4, nei confronti di chi proceda
fuori dei centri abitati e in zona priva di illuminazione e, a maggior
ragione, qualora tenga una velocità non particolarmente moderata.
S'intende
che, onde ovviare ai rischi derivanti da situazioni impreviste, colui
che si accinga a compiere la manovra di sorpasso in condizioni
particolari di tempo e di luogo, come quelle sopra descritte e
ricorrenti nel caso concreto, è legittimato a fare uso continuo dei fari
abbaglianti per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma
qualora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a breve
distanza altro veicolo, non gli è interdetto, come si sostiene nella
sentenza impugnata, anzi gli è consentito, ex art. 153 C.d.S., comma 4 -
per contemperare il fine di accertare la visibilità e la libertà
dell'area antistante il veicolo sorpassante ed il fine di non disturbare
il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante
in senso contrario - l'uso intermittente dei proiettori di profondità
per dare avvertimenti utili allo scopo di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di effettuare una manovra
potenzialmente pericolosa, qual'è il sorpasso.
La
citata disposizione del codice della strada, come perspicuamente
osserva il ricorrente, smentisce la chiave interpretativa radicalmente
negativa data dal primo giudice sul tema dell'uso dei fari abbaglianti
dei veicoli a motore.
Consegue dall'anzidetto,
la necessità che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio ad
altro magistrato del Tribunale di Belluno, perchè proceda a nuovo
giudizio, tenendo conto dei principi e delle considerazioni giuridiche
sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno, altro magistrato, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2008
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