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martedì 10 giugno 2014

Consiglio di Stato: Comparto Sicurezza e Comparto Difesa Trattamento economico e progressione




 Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 3256 del 27 giugno 2008

L. 8 agosto 1990, n. 231, art. 5
L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 43

Si deve ritenere che la norma sancita dall'art. 43, commi 22 e 23, della L. n. 121/1981 (secondo cui ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente superiore) e quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA. dall'art. 5 della L. n. 231/1990, in quanto aventi carattere speciale, non possono essere interpretate come meccanismo di rinvio dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a miglioramenti economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal peculiare regime giuridico della dirigenza. Tale particolare meccanismo di rinvio, infatti, si traduce in uno specifico beneficio di categoria non rientrante nella normale progressione economica del personale non dirigente.
Sez. IV, Sent. n. 3256 del 27-06-2008 (ud. del 17-06-2008), A. M. e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
N.  3256/2008        
Reg. Dec.
N. 2735  Reg. Ric.
Anno 2003


 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello NRG 2735 del 2003, proposto...
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, il Ministero per la funzione pubblica, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze in persona, il Ministero della difesa in persona dei rispettivi Ministri in carica;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. I, n. 8230 del 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17 giugno 2008, il Presidente ...
Uditi l’avv.to ... e l’avv. dello Stato ..
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di primo grado, gli ufficiali dell’Aeronautica Militare oggi appellanti – tutti aventi grado inferiore a quello di colonnello - hanno  chiesto l’accertamento del loro  diritto a percepire l’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001, come modificato dal DPCM 29.5.2001.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso statuendo nel senso che l’indennità non compete al personale militare   che non riveste grado di colonnello, è impugnata dagli interessati, i quali tornano a dedurre le censure versate nel ricorso originario, previa opportuna rimodulazione delle stesse in relazione al decisum.
Si è costituita l’Amministrazione, insistendo per l’infondatezza del gravame.
Con memoria depositata in vista dell’udienza gli appellanti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, prospettando in subordine  l’illegittimità costituzionale della norma - interpretativa dall’art. 19 comma 4 della legge n. 266 del 1999 – contenuta nell’art. 3 della legge finanziaria n. 350 del 2003.
L’appello è infondato, avendo al riguardo l’univoca giurisprudenza della Sezione chiarito che l’indennità in controversia compete esclusivamente ai colonnelli e brigadieri generali delle Forze Armate nonchè ai gradi corrispondenti delle Forze di polizia (Cfr. ex  multis, Cons. Stato, IV, 20 ottobre 2003, n. 6452; Cons. Stato, VI, 5 giugno 2007, n. 2964, nonché  Cons. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7393, pronunciata su appello proposto da altri ricorrenti avverso la sentenza oggi impugnata).
In tal senso la Sezione ha già infatti evidenziato  che i Decreti in esame (D.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001) – dei quali  è indiscutibile la natura di atti non regolamentari aventi funzione meramente liquidativa di crediti retributivi - sono stati adottati in puntuale esecuzione della normativa primaria e nel rispetto del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost., con esclusivo riferimento al personale che riveste i gradi di colonnello, brigadiere generale ed equiparati.
Ed infatti, l'art. 19, comma 4, della L. 28.7.1999 n. 266 e l’art. 19 comma 2 della L. 23.12.1999 n. 488 hanno fissato l'ammontare e la decorrenza dell'indennità perequativa, specificando che essa va attribuita ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, nel rispetto dell’ammontare massimo delle risorse disponibili per il personale dirigenziale non contrattualizzato individuate dalla legge finanziaria per il triennio 2000 – 2002.
D’altra parte, che il personale dirigente, militare ed equiparato, goda di un regime di spiccata autonomia rispetto al personale di qualifica diversa quanto all’individuazione del trattamento economico globale ed ai meccanismi perequativi, si evince chiaramente dal tenore letterale degli artt.1 D.L.vo 30.5.2003 n. 193 e 1 DPR 13.6. 2002 n. 163, la cui ratio risulta del tutto coerente col principio ordinamentale secondo cui “il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale non è corrisposto in relazione allo status, ma è collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione” (cfr. Corte cost., 17 luglio 2001, n. 254).
    Ne consegue che la norma sancita dall’art. 43, commi 22 e 23 L. 1.4.1981 n. 121 del 1981 nella versione originaria – secondo cui ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente superiore – e quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA. dall’art. 5 L. 8.8.1990 n. 231, avendo carattere evidentemente speciale, non possono essere interpretate come meccanismo di rinvio dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a miglioramenti economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal peculiare regime giuridico della dirigenza.
In effetti, tale particolare meccanismo di rinvio si traduce in uno specifico beneficio di categoria non rientrante nella normale progressione economica del personale non dirigente, visto che allorquando la legge ha voluto fare riferimento, per finalità perequative interne (nell’ambito del medesimo settore) ed esterne (fra Corpi di polizia e FF.AA.), non allo stipendio ma al complessivo trattamento economico dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle FF.AA., sono state introdotte nell’ordinamento norme espresse (come si è verificato, successivamente all’adozione dei contestati Decreti, nel caso del completo allineamento previsto dall’art. 1 L. 30.12.2002 n. 295 e decorrente però dal 1 gennaio 2002).
Infine, come rilevato dall’Avvocatura, l’indirizzo giurisprudenziale ora richiamato ha di recente ricevuto il decisivo avallo del Legislatore, il quale con l’art. 3 c. 72 secondo periodo della legge finanziaria 24.12.2003 n. 350 ha così statuito: “
“L’articolo 19 comma 4 della legge 28 luglio 1999 n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonchè ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5 commi 3 e 3 bis della legge 8 agosto 1990 n. 231 ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43 ter della legge 1 aprile 1981 n.121”.
La questione di costituzionalità – per contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione- prospettata dagli appellanti in relazione a tale norma interpretativa è manifestamente infondata.
Come da tempo chiarito dalla Corte costituzionale, il Legislatore può infatti legittimamente porre norme che precisino retroattivamente il significato di norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, non essendo stato costituzionalizzato il divieto di retroattività salvo che in materia penale (ex multis Corte cost. 4.8.2003 n. 291) .
Chiarito dunque – secondo l’insegnamento della Corte - che nel caso di specie il problema da affrontare  riguarda non tanto la natura interpretativa della legge quanto i limiti che la sua portata retroattiva eventualmente incontra, deve escludersi, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine alla assoluta peculiarità della disciplina retributiva del personale dirigente, che la norma possa essere in conflitto col principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.
L’appello va quindi respinto, mentre nessuna pronuncia va adottata sulle spese, non essendosi le Amministrazioni costituite in questo grado.
P.Q.M.
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello. Nulla per le spese.
   Così deciso in Roma il 17 giugno 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
  .
      IL PRESIDENTE, ESTENSORE
                       .

 
IL SEGRETARIO
 
.
 
N.R.G. 2735/2003



  

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