Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 3256 del 27 giugno 2008
L. 8 agosto 1990, n. 231, art. 5
L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 43
Si
deve ritenere che la norma sancita dall'art. 43, commi 22 e 23, della
L. n. 121/1981 (secondo cui ai funzionari del ruolo dei Commissari ed
equiparati della Polizia di Stato
che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è
attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente
superiore) e quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle
FF.AA. dall'art. 5 della L. n. 231/1990, in quanto aventi carattere
speciale, non possono essere interpretate come meccanismo di rinvio
dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a
miglioramenti economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal
peculiare regime giuridico della dirigenza. Tale particolare meccanismo
di rinvio, infatti, si traduce in uno specifico beneficio di categoria
non rientrante nella normale progressione economica del personale non
dirigente.
Sez. IV, Sent. n. 3256 del 27-06-2008 (ud. del 17-06-2008), A. M. e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Reg. Dec.
N. 2735 Reg. Ric.
Anno 2003
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello NRG 2735 del 2003, proposto...
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica,
il Ministero per la funzione pubblica, il Ministero dell’interno, il
Ministero dell’economia e delle finanze in persona, il Ministero della
difesa in persona dei rispettivi Ministri in carica;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. I, n. 8230 del 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17 giugno 2008, il Presidente ...
Uditi l’avv.to ... e l’avv. dello Stato ..
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con
il ricorso di primo grado, gli ufficiali dell’Aeronautica Militare oggi
appellanti – tutti aventi grado inferiore a quello di colonnello -
hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità
perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001, come modificato dal DPCM
29.5.2001.
La
sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha respinto il
ricorso statuendo nel senso che l’indennità non compete al personale
militare che non riveste grado di colonnello, è impugnata dagli
interessati, i quali tornano a dedurre le censure versate nel ricorso
originario, previa opportuna rimodulazione delle stesse in relazione al
decisum.
Si è costituita l’Amministrazione, insistendo per l’infondatezza del gravame.
Con
memoria depositata in vista dell’udienza gli appellanti hanno insistito
per l’accoglimento del ricorso, prospettando in subordine
l’illegittimità costituzionale della norma - interpretativa dall’art. 19
comma 4 della legge n. 266 del 1999 – contenuta nell’art. 3 della legge
finanziaria n. 350 del 2003.
L’appello
è infondato, avendo al riguardo l’univoca giurisprudenza della Sezione
chiarito che l’indennità in controversia compete esclusivamente ai
colonnelli e brigadieri generali delle Forze Armate nonchè ai gradi
corrispondenti delle Forze di polizia (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV,
20 ottobre 2003, n. 6452; Cons. Stato, VI, 5 giugno 2007, n. 2964,
nonché Cons. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7393, pronunciata su
appello proposto da altri ricorrenti avverso la sentenza oggi
impugnata).
In
tal senso la Sezione ha già infatti evidenziato che i Decreti in esame
(D.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001) – dei quali è indiscutibile
la natura di atti non regolamentari aventi funzione meramente
liquidativa di crediti retributivi - sono stati adottati in puntuale
esecuzione della normativa primaria e nel rispetto del principio di
copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost., con esclusivo
riferimento al personale che riveste i gradi di colonnello, brigadiere
generale ed equiparati.
Ed
infatti, l'art. 19, comma 4, della L. 28.7.1999 n. 266 e l’art. 19
comma 2 della L. 23.12.1999 n. 488 hanno fissato l'ammontare e la
decorrenza dell'indennità perequativa, specificando che essa va
attribuita ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate
nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia
ad ordinamento militare e civile, nel rispetto dell’ammontare massimo
delle risorse disponibili per il personale dirigenziale non
contrattualizzato individuate dalla legge finanziaria per il triennio
2000 – 2002.
D’altra
parte, che il personale dirigente, militare ed equiparato, goda di un
regime di spiccata autonomia rispetto al personale di qualifica diversa
quanto all’individuazione del trattamento economico globale ed ai
meccanismi perequativi, si evince chiaramente dal tenore letterale degli
artt.1 D.L.vo 30.5.2003 n. 193 e 1 DPR 13.6. 2002 n. 163, la cui ratio
risulta del tutto coerente col principio ordinamentale secondo cui “il
trattamento economico accessorio del personale dirigenziale non è
corrisposto in relazione allo status, ma è collegato al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione” (cfr. Corte
cost., 17 luglio 2001, n. 254).
Ne
consegue che la norma sancita dall’art. 43, commi 22 e 23 L. 1.4.1981
n. 121 del 1981 nella versione originaria – secondo cui ai funzionari
del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che
abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è attribuito
lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente superiore – e
quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA. dall’art. 5
L. 8.8.1990 n. 231, avendo carattere evidentemente speciale, non
possono essere interpretate come meccanismo di rinvio dinamico perpetuo,
a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a miglioramenti economici
di qualsiasi natura, in modo avulso dal peculiare regime giuridico della
dirigenza.
In
effetti, tale particolare meccanismo di rinvio si traduce in uno
specifico beneficio di categoria non rientrante nella normale
progressione economica del personale non dirigente, visto che
allorquando la legge ha voluto fare riferimento, per finalità
perequative interne (nell’ambito del medesimo settore) ed esterne (fra
Corpi di polizia e FF.AA.), non allo stipendio ma al complessivo
trattamento economico dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle FF.AA.,
sono state introdotte nell’ordinamento norme espresse (come si è
verificato, successivamente all’adozione dei contestati Decreti, nel
caso del completo allineamento previsto dall’art. 1 L. 30.12.2002 n. 295
e decorrente però dal 1 gennaio 2002).
Infine,
come rilevato dall’Avvocatura, l’indirizzo giurisprudenziale ora
richiamato ha di recente ricevuto il decisivo avallo del Legislatore, il
quale con l’art. 3 c. 72 secondo periodo della legge finanziaria
24.12.2003 n. 350 ha così statuito: “
“L’articolo
19 comma 4 della legge 28 luglio 1999 n. 266, si interpreta nel senso
che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonchè ai gradi ed alle
qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai
fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5 commi 3 e 3
bis della legge 8 agosto 1990 n. 231 ed agli articoli 43, commi
sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43 ter della legge 1 aprile
1981 n.121”.
La
questione di costituzionalità – per contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e
97 della Costituzione- prospettata dagli appellanti in relazione a tale
norma interpretativa è manifestamente infondata.
Come
da tempo chiarito dalla Corte costituzionale, il Legislatore può
infatti legittimamente porre norme che precisino retroattivamente il
significato di norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili
varianti di senso del testo originario, non essendo stato
costituzionalizzato il divieto di retroattività salvo che in materia
penale (ex multis Corte cost. 4.8.2003 n. 291) .
Chiarito
dunque – secondo l’insegnamento della Corte - che nel caso di specie il
problema da affrontare riguarda non tanto la natura interpretativa
della legge quanto i limiti che la sua portata retroattiva eventualmente
incontra, deve escludersi, alla luce delle considerazioni sopra svolte
in ordine alla assoluta peculiarità della disciplina retributiva del
personale dirigente, che la norma possa essere in conflitto col
principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti.
L’appello
va quindi respinto, mentre nessuna pronuncia va adottata sulle spese,
non essendosi le Amministrazioni costituite in questo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello. Nulla per le spese.
Così
deciso in Roma il 17 giugno 2008 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con
l'intervento dei Signori:
.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
.
IL SEGRETARIO
.
N.R.G. 2735/2003
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