Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 2562 del 29 maggio 2008
L. 6 marzo 1992, n. 216
L. 1 aprile 1981, n. 121
Il diritto all'equiparazione economica fra appartenenti ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato
non sorge per effetto della L. n. 121/1981, ma, per quanto riguarda la
concreta individuazione della corrispondenza fra gradi e qualifiche ed i
connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della L.
n. 216/1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad
attribuire relativi benefici con esatta determinazione anche degli
aspetti cronologici; i benefici in questione non riguardano, però, il
personale collocato a riposo in quanto la legge non ha qualità
perequative.
Sez. IV, Sent. n. 2562 del 29-05-2008 (ud. del 19-02-2008), Ministero delle Finanze c. G.M. e altri
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 2562/2008
Reg. Dec.
N. 6693 Reg. Ric.
Anno 2000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso iscritto al NRG 6693/00, proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
@@@@@@@@ e @@@@@@@@, non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sez. I di Lecce, n. 1997 del 2000.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008 il consigliere ..
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
1.
Con ricorso notificato il 19 giugno 2000, il Ministero delle finanze
proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia, sez. I di
Lecce , n. 1997/00.
2.
La sentenza, in accoglimento di pertinente ricorso proposto nel 1994
dai sig.ri @@@@@@@@ @@@@@@@@ ed @@@@@@@@ @@@@@@@@, appartenenti al ruolo
sottufficiali della Guardia di Finanza, riconosceva il diritto di
questi ultimi all’ adeguamento del proprio trattamento economico
rispetto a quello goduto dagli ispettori dei ruoli della P.S., oltre
arretrati (nei limiti della prescrizione quinquennale) ed accessori.
3, Non si costituivano gli intimati appellati.
4. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2008.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e deve essere accolto.
2.
La sentenza appellata ha accertato il diritto degli interessati-
sottufficiali della Guardia di Finanza, all’equiparazione, ai fini
retributivi, al personale della Polizia di Stato, svolgente analoghe
funzioni, con corresponsione delle differenze retributive arretrate sino
alla entrata in vigore del D.Lgs. 12/05/95 n. 199 e conseguente
perequazione delle indennità accessorie al trattamento economico, oltre
alla rivalutazione monetaria ed agli interessi con decorrenza dalla data
di entrata in vigore del D.L. n. 5 del 7/1/1993.
3.
Come è noto la questione dell'equiparazione giuridica ed economica,
prospettata nella « Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i
gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli del personale
delle altre Forze di polizia », allegata alla legge n. 121 del 1981 -
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione pubblica sicurezza - ed ivi
richiamata dall'art. 43, comma 17, è stato oggetto di successivi
interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 1991.
Nell'occasione,
la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento
retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della
Polizia di Stato va ragionevolmente compiuta, in mancanza di indicazione
di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni
esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un
identico trattamento economico. Pertanto, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la tabella all. C
della L. 1 aprile 1981, n. 121, quanto a quest'ultima tabella, come
sostituita dall'art. 9 L. 12 agosto 1982, n. 569, nonché la nota in
calce alla tabella stessa, nella parte in cui non includono la qualifica
di ispettore di polizia fra quelle equiparabile alle qualifiche dei
sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della
corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei
carabinieri con quelle attribuite al personale di Polizia (Corte cost.
12 giugno 1991 n. 277).
4. I
principi formulati dalla Corte sono stati applicati dalle decisioni del
Consiglio di Stato, IV Sez., n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del
Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991.
Successivamente è intervenuto il D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in L. 6 marzo 1992, n. 216.
Ai
sensi del comma 1 dell'art. 2, del citato decreto legge, a decorrere
dal 1 gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza è corrisposto il trattamento economico
previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle
sentenze di cui all'art. 1, comma 1, (Corte cost. n. 277 del 1991, Cons.
Stato, IV Sez., n. 986 del 1991 e T.A.R. Lazio n. 1219 del 1991).
Il
successivo comma 2 ha disposto che al pagamento delle competenze
arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate di cui all'art. 1, si
provvede: a) nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo
acconto pari al 35% dell'importo spettante; b) nell'anno 1994, mediante
la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo
spettante; c) nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente
30%.
5.
Con le richiamate disposizioni, il Legislatore ha inteso disciplinare,
con norma primaria, gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente
citate nell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5 del 1992, concernenti la
equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della
Polizia di Stato.
Al
riguardo, la norma ha posto una previsione a regime, in ordine al
trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1
gennaio 1992, nonché una norma transitoria per la corresponsione delle
competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle
derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel comma 1 dell'art. 1
dello stesso D.L.
Quanto
all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte costituzionale ha
ritenuto che è frutto di una legittima scelta del Legislatore
l'unificazione completa, dal 1 gennaio 1992, con compattamento verso
l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e
VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di polizia, ad ordinamento
civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di polizia
(diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia
dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni
dei giudici amministrativi (Corte cost. 17 marzo 1998, n. 63).
Quanto
al regime transitorio, il Legislatore ha assicurato la spettanza degli
arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, ed a quelli che, in
ogni caso, avevano ottenuto sentenze favorevoli ma comunque antecedenti
alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992 (Cons. Stato, IV
Sez., 24 febbraio 2000, n. 973; 13 novembre 1998, n. 1518; 25 luglio
1997, n. 743; 24 febbraio 1997, n. 137, 15 ottobre 1994, n. 809).
E’,
poi, nuovamente intervenuta la Corte costituzionale (23 dicembre 1993,
n. 455), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato
D.L. n. 5 del 1992, nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a
quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al
momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che
non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.
Nell'occasione,
la Corte costituzionale ha sostenuto che il Legislatore ha compiuto una
scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze
citate nell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legge, per quanto
attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non
è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.
Né
può assumersi che verrebbe frustrata, nel periodo fino all'entrata in
vigore del D.L. n. 5 del 1992, l'equiparazione economica in questione,
in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel
periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche,
attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di
livelli funzionali (Corte cost. 20 luglio 1999, ord. n. 331).
6.
La Corte, peraltro, con la stessa sentenza n. 277, giudicava
inammissibile l’intervento additivo richiesto dal giudice rimettente e
consistente nel riconoscere immediata operatività alle corrispondenze
tra qualifiche omogenee, in quanto, a suo avviso, occorreva
necessariamente un intervento ulteriore del legislatore al fine di
operare specifiche e nuove valutazioni relative alla comparazione delle
mansioni dei sottufficiali dei carabinieri e di quelle dei
sovrintendenti e degli ispettori di polizia.
Peraltro,
il giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 1991, n.
986, cit.; Tar Lazio 9 luglio 1991, n. 1219, cit.), considerò
immediatamente applicabile la sentenza della Corte costituzionale
citata, ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità avesse
determinato il riespandersi del principio di equiparazione secondo
l’omogeneità di funzioni tra gli appartenenti alle due forze di polizia,
con effetto immediato sul trattamento economico del personale
inquadrato nei rispettivi apparati.
Successivamente
veniva adottato il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, per dare copertura
finanziaria agli oneri di spesa derivanti dalle sentenze citate,
stabilendo (art. 2) l’estensione della perequazione economica a tutti i
sottufficiali dell’arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 1992,
ma prevedendo il pagamento degli arretrati solo a favore dei ricorrenti
a decorrere dalle date stabilite dalle sentenze che li riguardavano,
mentre per tutti gli altri la decorrenza del nuovo trattamento economico
sarebbe stata appunto dal 1° gennaio 1992. Il decreto legge veniva
convertito dalla l. 6 marzo 1992, n. 216, con modificazioni, qui
rilevanti, consistenti principalmente nell’ulteriore estensione del
principio di equiparazione economica anche nei confronti dei
sottufficiali della guardia di finanza.
Con
la legge citata il legislatore, recependo l’orientamento espresso dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 277, cit., ha ritenuto dunque
che la perequazione dei trattamenti economici dei sottufficiali
dell’arma dei carabinieri con quelli attribuiti alle corrispondenti
qualifiche di polizia di Stato richiedesse l’intermediazione di una
norma di legge. Veniva introdotta tuttavia nella lettera della legge
un’apparente disparità di trattamento fra sottufficiali ricorrenti e non
ricorrenti, in relazione alla quale veniva investita del problema la
Corte costituzionale, che riteneva (sentenza n. 455 del 23 dicembre
1993) che «la scelta del legislatore di introdurre una disciplina
differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non
ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate,
non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla
luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella
ponderazione degli interessi riservato al legislatore».
La
stessa Corte ha più volte ribadito, infatti, che la scelta in concreto
del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad
operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica
economica generale e della concreta disponibilità finanziaria
(sentenza. n. 226 del 1993)
A
seguito di queste pronunce anche la giurisdizione amministrativa è
giunta a ritenere che il diritto al percepimento degli arretrati
sussiste solo in favore di coloro che, alla data della sua entrata in
vigore, avevano già ottenuto una sentenza favorevole» (Corte dei Conti,
sez. contr. Stato, 24 aprile 1998, n. 35; Cons. Stato, sez. IV, 15
ottobre 1994, n. 809 cit.).
A
risolvere il problema degli arretrati interveniva infine il d.l. 16
maggio 1994, n. 290, convertito dalla l. 15 luglio 1994, n. 443,
disponendo all’art. 4 che «l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1
d.l. n. 5 del 1992, convertito dalla l. n. 216 del 1992, deve
intendersi, nell’ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a
tutti i sottufficiali dell’arma dei carabinieri e del corpo della
guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e
le modalità di pagamento di cui all’art. 2, 2° comma, del decreto
stesso».
Dai
lavori preparatori sia della l. n. 443 del 1994 sia della l. n. 216 del
1992 emergeva chiaramente la volontà del legislatore non solo di
assicurare gli arretrati anche ai non ricorrenti, ma di fissare per
questi ultimi la decorrenza del quinquennio a ritroso dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza 12 giugno 1991, n. 277.
Sulla
base della normativa e della giurisprudenza riportate, la Sezione ha
avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella oggetto del
presente ricorso in appello(cfr. dec. IV Sez. n. 2554 del 2004),
ricavandone i seguenti principî:
a)
il diritto all’equiparazione economica fra appartenenti ai Carabinieri
ed alla Guardia di finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per
effetto della l. n. 121 del 1981, ma, per quanto riguarda la concreta
individuazione della corrispondenza fra gradi e qualifiche ed i connessi
effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della l. n. 216
del 1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire
relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti
cronologici (Corte dei Conti, n. 35 del 1998 cit.);
b)
i benefici in questione non riguardano il personale collocato a riposo
in quanto la legge non ha qualità perequative (Corte costituzionale,
sentenza n. 178 del 1995);
c)
è costituzionalmente legittimo il differente trattamento giuridico ed
economico del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
militare, e fra queste ultime ed il personale delle Forze armate (cfr.
da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3417; 15 dicembre
2000, n. 6674; Corte cost. 17 luglio 2000, n. 296; 9 luglio 1996, n.
241; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 973; sez. III, 30 giugno
1999, n. 329\99; sez. IV, 24 febbraio 1997, n. 137; Corte dei Conti,
sez. contr. Stato, 24 aprile 1998, n. 35), in quanto le modifiche
all’assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, ivi comprese
quelle dettate in via transitoria, rientrano nella sfera di
discrezionalità riservata al legislatore, specie se afferenti
all’organizzazione ed all’inquadramento del personale delle Forze armate
e di polizia, in tal caso, la discrezionalità legislativa incontra
soltanto i limiti dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza,
che non sono stati superati nel caso di specie;
d)
nessuna norma dell’ordinamento ha inteso perseguire un’assoluta
identità di posizioni e trattamenti all’interno delle medesime Forze di
polizia - ad ordinamento civile o militare - e fra queste ultime ed il
personale delle Forze armate; le diversità insite in ciascun Corpo di
Polizia o Forza armata rendono le posizioni dei loro componenti non
comparabili, si che la scelta compiuta dal legislatore con la norma
censurata non può dirsi palesemente arbitraria;
e)
non sussiste neppure la violazione dell’art. 36 della Costituzione,
giacché il legislatore gode di ampia discrezionalità. nel differenziare
il trattamento economico di categorie in precedenza egualmente
retribuite, e, in ogni caso, lo scorrimento verso l’alto di una
categoria retributiva non comporta la necessità di innalzare i livelli
superiori o inferiori (sez. IV, n. 3417 del 2003 cit.).
7.
Alla stregua dei principi soprariportati, che il Collegio pienamente
condivide, il ricorso in appello va accolto, con conseguente riforma
della sentenza impugnata.
Sussistono equi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19
febbraio 2008, con la partecipazione dei signori:
.
IL SEGRETARIO
.
Depositata in Segreteria
Il 29/05/2008(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
.
- -
N.R.G. 6693/2000
RL
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