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NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.) - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. I, 20-09-2007, n. 19473
Cass. civ. Sez. I, 20-09-2007, n. 19473
Svolgimento del processo
1.-
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1997, M. e P.B. e
V.I., premesso che, a seguito de terremoto del (OMISSIS), erano
deceduti, nel crollo di un fabbricato dell'Istituto Autonomo delle Case
Popolari di (OMISSIS), alcuni loro congiunti, che, all'esito del
susseguente procedimento penale, erano stati condannata, per disastro
colposo ed omicidio colposo, oltre che alle sanzioni pelali, anche al
ristoro dei danni, da liquidarsi in separata sede, lo stesso I.A.C.P.
nonchè, tra gli altri, S. G., direttore capo del predetto Ente, e C.M.,
direttore dei lavori, convennero costoro in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni morali,
indicati nella somma di L. 680.000.000. Nella contumacia degli altri
convenuti, lo I.A.C.P., costituitosi in giudizio, eccepì la prescrizione
del diritto azionato e il difetto di legittimazione degli attori.
2.
- Con sentenza del 17 giugno 1999, il giudice unico presso il Tribunale
adito condannò in solido il S. ed il C. al pagamento in favore degli
attori della somma di L. 625.000.000 circa, dichiarando prescritto il
diritto azionato nei confronti dello I.A.C.P. e non provata la
legittimazione passiva degli altri convenuti.
La
sentenza fu impugnata dal S., il quale lamentò che l'atto introduttivo
del giudizio di primo grado era state invalidamente notificato presso
l'indirizzo corrispondente alla sua ex casa coniugale, dalla quale egli
si era allontanato, a seguito della separazione dalla moglie, da oltre
trenta anni, e che, a causa di tale invalida attività notificatoria,
egli era rimasto contumace in primo grado e non aveva potuto, pertanto,
sollevare la eccezione di prescrizioni: del diritto vantato dagli
appellati, i quali, peraltro, ben conoscevano il suo reale domicilio,
facilmente evincibile dagli atti del processo penale, e presso il quale
gli stessi gli avevano notificato, in data 12 febbraio 2001, precetto e
sentenza conclusiva del primo grado del giudizio, senza aver prima
compiuto infruttuosamente altre notifiche.
3. -
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositate il 4 novembre
2002, giudicò inammissibile il gravame, osservando che, ai fini della
determinazione del luogo ove va eseguita la notificazione di un atto,
rileva, nei riguardi del notificante, la residenza anagrafica del
destinatario, e non, ove: diversa, quella effettiva, se non conosciuta
nè conoscibile con l'ordinaria diligenza dal primo. Nella specie, l'atto
di citazione era stato notificato al S. il 17 settembre 1997,
all'indirizzo presso il quale egli risultava anagraficamente residente,
mediante consegna a mani del portiere. Tale notifica fu ritenuta
regolare dalla Corte di merito, alla stregua del rilievo che, per un
verso, alla data del 7 ottobre 1999 il S. risultava ancora resi lente
presso la casa coniugale; che, per l'altro, la relata dell'ufficiale
giudiziario valeva ad indicare il mancato rinvenimento del destinatario e
di ogni altra persona idonea ex lege alla ricezione. Rilevò, inoltre,
il giudice di seconde cure che il mancato rifiuto da parte del portiere
di ricevere l'atto lasciava presumere la consegna al destinatario,
tenuto anche conto che se detto portiere, in trenta anni, non gli avessi
i recapitato la corrispondenza al suo effettivo domicilio, certamente
l'appellante avrebbe provveduto alla variazione anagrafica. Nè assumeva
alcun rilievo, secondo la Corte, la circostanza che dagli atti del
processo penale emergesse il reale domicilio del S., in quanto gli
appellati, non essendosi costituiti parte civile, non avevano
partecipato a detto processo, peraltro definito dieci anni addietro,
sicchè, prima di intraprendere la causa civile, essi si erano muniti di
un certificato di residenza del S., mentre solo dal successivo
certIficato del 3 gennaio 2001, prodotto dagli appellati, era risultata
la nuova residenza dello stesso, presso la quale, pertanto, essi avevano
notificato sentenza e precetto. Da ciò conseguiva, secondo la Corte, la
tardività dell'appello, risultando decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.,
comma 1. 4. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il
S. sulla base di due motivi. Hanno resistito gli intimati con
controricorso, illustrato anche da successiva memoria.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., e dell'art. 327 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
L'attuale
ricorrente, assumendo di non aver avuto conoscenza del processo se non
al momento della notificazione della sentenza di primo grado e del
pedissequo precetto, aveva interposto appello dopo che era ormai decorso
il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 c.p.c.,
comma 1. Erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto applicabile,
nella specie, detto termine, e non, stante la mancata conoscenza, da
parte dell'appellante, del procedimento di primo grado, la disposizione
in deroga contenuta nel comma 2 del cit. art.. La decisione impugnata si
era fondata sulla presunzioni di consegna dell'atto introduttivo del
giudizio di primo grado al destinatario da parte del portiere dello
stabile sito al (OMISSIS), a mani del quale l'atto stesso era stato
notificato, senza che il giudice di seconde cure avesse considerato che
tra il portiere e l'attuale ricorrente non poteva esistere un rapporto
d;. dipendenza, atteso che da ben trenta anni quest'ultimo risiedeva
altrove certamente non aveva con il primo incontri quotidiani, o
comunque tali da fare affidamento sulla consegna dell'atto, ricevuto ai
sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., al destinatario.
2. - Con la seconda doglianza, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 cod. civ. e art. 139 cod. proc. civ.,
omesso esame di un punto decisivo della controversia, nonchè omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. Ai fini della
determinazione del luogo di residenza del destinatario della notifica,
occorre far riferimento alla residenza effettiva, la cui coincidenza con
quella anagrafica costituisce un mero indizio, una presunzione semplice
superabile sulla base di un qualsivoglia elemento di convincimento
idoneo a dimostrare la stabile dimora del soggetto in un diverso luogo.
Nella specie, dai documenti esibiti dall'appellante, e, in particolare,
dalla corrispondenza (fatture relative alle varie utenze, lettere varie,
copia della ordinanza di proscioglimento nel processo penale per
disastro colposo ed omicidio colposo, relativo atto di appello, etc.),
emergeva che la residenza effettiva dello stesso era alla (OMISSIS), e
ciò da oltre trent'anni, da quando, cioè, lo stesso, a seguito della
separazione; dalla moglie, aveva lasciato la e usa coniugale, mentre
costituiva una mera illazione, che non trovava riscontro neanche in
elementi di tipo presuntivo, che il portiere dello stabile sito al
(OMISSIS) gli rimettesse la corrispondenza inviata a tale indirizzo. Del
resto, anche dai processi civili in corso risultava la effettiva
residenza dell'attuale ricorrente, la quale, pertanto, ben avrebbe
potuto essere conosciuta dagli appellati usando la ordinaria diligenza.
Ed anche la mancata ammissione della prova testimoniale intesa a
dimostrare tale effettiva residenza integrava il vizio di motivazione
lamentato, essendo stata la relativa richiesta ignorata culla Corte di
merito, la quale aveva fondato, invece, la propria decisione sulle
denunciate illazioni.
3.1. - I motivi, che
possono essere esaminati congruamente, in quanto strettamente connessi
sul piano logico-giuridico, sono privi di fondamento.
3.2.
- Va premesso che la questione sottoposta all'esame di questa Corte non
concerne la validità della notifica eseguita nella residenza effettiva
del destinatario dell'atto, non coincidente con quella anagrafica - la
cui validità è stata già affermata dalla giurisprudenza di legittimità
alla stregua del rilievo del valore meramente dichiarativo delle
difformi risultanze anagrafiche (v., tra le altre, Cass. n. 6101 del
2006, n. 5076 del 1999). Si versa, invece, nella ipotesi, speculare alla
prima, di notifica eseguita presso la residenza anagrafica del
destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente altrove.
Con
riguardo a detta ipotesi, ove non possa addebitarsi al notificante la
inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della
effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi
correttamente eseguita la notifica presso la residenza ani grafica dello
stesso (v. Cass. sentt. n. 16941 del 2003, n. 2230 del 1998, n. 10248
del 1991).
3.3. - Nel caso di specie - in cui,
giova sottolinearlo, il giudice di merito ha accertato che alla data
del 7 ottobre 1999, cioè in epoca largamente successiva alla notifica
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al 17
settembre 1997, l'attuò Le ricorrente risultava ancora anagraficamente
residente all'indirizzo di (OMISSIS) - detta notifica è da ritenere
effettuata validamente, nel rispetto degli adempimenti previsti dal
codice di rito. Invero, i notificanti individuarono la residenza del
destinatario dell'atto alla stregua delle risultanze del certificalo
anagrafico richiesto, come posto in evidenza nella sentenza impugnati,
pochi mesi prima della introduzione del giudizio. Nè l'attuale
ricorrente, che, pure, assume la conoscenza, da parte degli stessi,
della ma effettiva residenza alla (OMISSIS), è stato in grado di
dimostrare tale circostanza, ovvero una negligenza degli attuali
intimati nell'assumere informazioni al riguardo, non potendosi ritenere
elemento di convincimento sul punto il fatto che la residenza effettiva
dello stesso S. risultasse dagli atti del processo penale a sto carico,
nel quale costoro non si erano costituiti parte civile, rimanendo,
pertanto, estranei ad esso, o dalla corrispondenza a lui indirizzata,
evidentemente non accessibile ai notificanti.
3.4.
- Per converso, corretta, in quanto logicamente e congruamente
motivata, deve ritenersi la deduzione della Corte partenopea, che dal
tenore testuale della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario,
recante il riferimento alla consegna a mani del portiere M. N., capace a
ricevere e tale qualificatosi per la precaria assenza del destinatario e
delle altre persone di cui all'art. 13 c.p.c., ha tratto,
tenuto conto del mancato rifiuto del portiere di ricevere l'atto, il
convincimento della permanenza di un legame del destinatirio dell'atto
con il luogo di sua residenza anagrafica, tale da consenti: di essere
reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata.
Nè,
infine, può assumere alcuna rilevanza, al fine di escludere la
nescienza incolpevole, da parte degli attuali controricorrenti, del
luogo di residenza effettiva del ricorrente, la circostanza della
successiva notifica da parte degli stessi a quest'ultimo della sentenza
conclusiva del giudizio di primo grado e del relativo precetto, eseguita
il 12 gennaio 2001 nel luogo di effettiva residenza del S. ed infatti,
come rilevato dal giudice di seconde cure, costoro hanno prodotto in
giudizio un certificato anagrafico del 3 gennaio 2001, richiesto,
dunque, prudentemente prima di procedere alla notifica di tali nuovi
atti, dal quale risultava la nuova residenza dello stesso S..
4.
- I suindicati elementi - che danno altresì conto e dell'implicito
rigetto, da parte della Corte di merito, delle richiesti istruttorie
dell'attuale ricorrente, conducono all'inevitabile risultati del rigetto
del ricorso. Le spese, che, in ossequio al principio della soccombenza,
vanno poste a carico del ricorrente, sono liquidate come di
dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.100,00,
di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2007
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