MEDIAZIONE... - VENDITA
Cass. civ. Sez. II, 06-11-2008, n. 26747
Cass. civ. Sez. II, 06-11-2008, n. 26747
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione del 20.1.1992 M.A., premesso di aver acquistato il
12.11.1991 per L. 112.000.000 un appartamento in (OMISSIS) che la
venditrice M.B. e l'agenzia di mediazione s.n.c. @@@@@@@@ Immobiliare
avevano dichiarato provvisto di servizio di riscaldamento centrale,
assumeva che in realtà con Delib. 18 giugno 1991, l'assemblea
condominiale aveva deciso di sostituirlo con impianti autonomi; orbene,
poichè l'esponente aveva accettato il prezzo considerando l'immobile
provvisto di impianto di riscaldamento centrale, ella aveva subito un
danno sia per la trasformazione dell'impianto cui sarebbe stata
costretta sia per non aver potuto locare il bene durante l'inverno.
L'attrice
conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia la M.
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva
in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice in
quanto infondata. Successivamente la M. A. chiedeva ed otteneva
l'autorizzazione alla chiamata in causa della società @@@@@@@@
Immobiliare che, costituendosi in giudizio, respingeva l'addebito di
corresponsabilità per i danni pretesi dall'attrice.
Con
sentenza n. 731/2000 il tribunale adito condannava la convenuta e la
terza chiamata al risarcimento del danno in favore dell'attrice in
misura paritaria. Proposta impugnazione da parte della s.n.c. @@@@@@@@
Immobiliare di Guarino Salvatore cui resistevano la M.A. e M.G. quale
erede di M.B., nel frattempo deceduta, la Corte di Appello di Genova con
sentenza del 4.3.2003, in parziale riforma della decisione di primo
grado, ha condannato la @@@@@@@@ Immobiliare al pagamento in favore
della M.A. dell'equivalente in euro di L. 8.000.000, ed ha dichiarato la
carenza di legittimazione di M.G. che aveva rinunciato all'eredità
della sorella M.B..
Per la cassazione di tale
sentenza la s.n.c. @@@@@@@@ Immobiliare di Guarino Zavarone Marco ha
proposto un ricorso affidato a due motivi;
la M.A. e M.G. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1754 c.c.
e segg., censura la sentenza impugnata per non aver considerato che
l'esponente si era limitata, nel corso delle trattative relative alla
vendita dell'immobile poi acquistato dalla M.A., ad esporre a
quest'ultima le informazioni ricevute dalla M. circa il fatto che
l'appartamento era compreso in uno stabile condominiale dotato di
impianto di riscaldamento centralizzato, circostanza che purtroppo si
era rilevata inesatta; peraltro tale fatto non poteva essere imputato
alla attuale ricorrente che invero, quale mediatrice, non era tenuta a
vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla venditrice ed a
svolgere specifiche indagini, essendo suo compito solo quello di mettere
in relazione le parti; infatti ai sensi dell'art. 1759 c.c.,
il mediatore è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note
con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio relative alla valutazione e
sicurezza dell'affare.
Nella fattispecie la
@@@@@@@@ Immobiliare aveva correttamente adempiuto l'obbligo di
informazione posto a suo carico, adempimento risalente ad epoca
anteriore alla delibera della assemblea condominiale con la quale era
stato deciso di dismettere l'impianto centralizzato di riscaldamento.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1497 c.c.,
censura la sentenza impugnata per aver erroneamente considerato
l'appartamento acquistato dalla M. A. difforme da quello oggetto del
contratto. La ricorrente nega tale presunta difformità, consistente,
consistente nel fatto che l'appartamento acquistato era stato dotato di
impianto di riscaldamento autonomo, posto che esso non risultava privo delle qualità essenziali richieste dall'art. 1497 c.c.;
d'altra parte l'esponente in proposito si era attenuta scrupolosamente
alle informazioni ricevute dalla M. senza altri approfondimenti non
richiesti e comunque ulteriori rispetto alle obbligazioni a carico del
mediatore.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
La
Corte Territoriale ha ritenuto, conformemente al giudice di primo
grado, che era stato provato attraverso la deposizione del teste V.G.
che l'agenzia immobiliare @@@@@@@@ era stata informata della delibera
assembleare del Condominio in cui è compreso l'appartamento poi
acquistato dalla M.A. con la quale era stato deciso di sostituire
l'impianto di riscaldamento centralizzato con impianti autonomi;
pertanto non aveva rilevanza il fatto che l'incarico relativo alla
compravendita dell'immobile fosse stato conferito antecedentemente alla
delibera suddetta, essendo invece decisivo che in seguito la @@@@@@@@
era stata informata del contenuto di tale delibera; la Corte
Territoriale ha pure escluso che il teste Ve.Gi., cognato di M.B. per
essere il coniuge della sorella di quest'ultima M.G., fosse stato sotto
tale profilo inattendibile, posto che anzi il giudice di primo grado
aveva ritenuto responsabile del danno lamentato dalla M.A. anche la
stessa M.B., affine di V. G., e che inoltre M.G., dopo la morte della
sorella, aveva rinunciato all'eredità di quest'ultima.
Si
è quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e
logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove in
effetti la ricorrente si limita a prospettare di non essere stata messa a
conoscenza da parte della venditrice della suddetta delibera
assembleare, deducendo al riguardo la inattendibilità del teste V.G.
senza peraltro censurare specificatamente le pertinenti considerazioni
in proposito svolte dal giudice di appello.
Ciò posto, è poi infondato anche l'assunto della ricorrente secondo cui l'appartamento venduto, dotato di servizio di riscaldamento autonomo, non fosse comunque privo per tale ragione delle qualità essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c..
Invero
la suddetta norma è estranea alla fattispecie, nella quale il rapporto
giuridico dedotto in giudizio dalla M.A. nei confronti della @@@@@@@@
non riguarda evidentemente l'inadempimento della venditrice agli
obblighi assunti con il contratto di vendita suddetto, ma
l'inadempimento della attuale ricorrente all'obbligo a suo carico quale
mediatrice di comunicare alle parti le circostanze a lei conosciute
relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare; e poichè la
M.A. aveva espresso la volontà di acquistare un appartamento che
usufruisse del servizio di riscaldamento centralizzato - secondo quanto
affermato dalla Corte territoriale e non censurato in questa sede -
sussisteva l'obbligo della @@@@@@@@ di comunicare alla M.A. la
sopravvenuta esistenza della delibera condominiale con la quale era
stato deciso di sostituire il servizio di riscaldamento centralizzato
con impianti di riscaldamento autonomo.
Il
ricorso deve essere quindi rigettato; non occorre procedere ad alcuna
statuizione sulle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto
alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008
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