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martedì 10 giugno 2014

Consiglio di Stato: L'art. 55, quinto comma del D.P.R. n. 335/1982, che prevede il trasferimento d'ufficio dell'appartenente alla Polizia di Stato, quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione, va considerata una norma elastica,..




Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 2967 del 05 giugno 2007

Interpretazione della disposizione e controllo del giudice


D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 55


L'art. 55, quinto comma del D.P.R. n. 335/1982, che prevede il trasferimento d'ufficio dell'appartenente alla Polizia di Stato, quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione, va considerata una norma elastica, cd. del terzo tipo, per la cui interpretazione è richiesto un giudizio di valore, ancorato a principi generali dell'ordinamento o a standards sociali di settore; tal tipo di interpretazione compete alla Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che resta affidato al Giudice amministrativo un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati, ovvero alla coerenza dell'operazione ermeneutica condotta.

Sez. VI, Sent. n. 2967 del 05-06-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero dell'Interno c. P.G.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2967/2007

Reg.Dec.

N. 5458 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5458/2002, proposto dal Ministero dell’Interno -Dipartimento della P.S.- in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12,

c o n t r o

– @@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituito,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. della Lombardia – Milano Sez. I, n. 6649 in data 8 ottobre 2001.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore all’udienza del 20 marzo 2007 il Consigliere ..

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     1. Con  ricorso proposto dinanzi al T.a.r. della Lombardia – Milano @@@@@@@@ @@@@@@@@ domandava l'annullamento del decreto n. 333-c/26217-I/45/2000 in data 12 dicembre 2000, notificato il 10.1.01, con cui il Capo della Polizia lo aveva trasferito dalla Questura di Milano alla Questura di Sondrio per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale.

     A fondamento del ricorso deduceva:

    violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione, in quanto il mero riferimento a “motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale”, alle “esigenze di servizio dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza”, alle “condizioni personali e familiari del dipendente” non evidenzierebbe ragioni idonee a giustificare un trasferimento per incompatibilità ambientale che incide, senza ponderazione adeguata, nella sfera affettiva e familiare;
    travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti, essendo mancato ogni approfondimento sugli episodi che hanno dato causa al trasferimento, sia quanto alla fondatezza degli addebiti, sia quanto all’attendibilità dei denuncianti.

     Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.

     Con sentenza n. n. 6649 in data 8.10.2001 il T.a.r. accoglieva il ricorso

     2. La sentenza di accoglimento è stata appellata dal Ministero dell’Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

     La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2007.

D I R I T T O

     L’appello è fondato.

     La sentenza di primo grado motiva succintamente richiamando l’art. 55, quinto comma, del D.P.R. 335 del 1982 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), che prevede il trasferimento d’ufficio “quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione”.

     Ad integrare tale nocumento non basterebbero singole o plurime violazioni dei doveri di servizio, occorrendo una dimostrata correlazione tra situazioni o fatti specifici riferibili al dipendente (non necessariamente connotati da illiceità) e la sede in cui il medesimo presta servizio.

     Ciò posto, ad avviso del Tribunale milanese gli episodi tratti dalla nota 5.8.2000 del Questore di Milano, richiamata nelle premesse dell’atto impugnato, evidenziano sì comportamenti perseguibili sul piano disciplinare, ma non tali da determinare incompatibilità rispetto alla sede di servizio; l’incompatibilità ambientale richiede infatti una turbativa specifica, dovuta alla natura del fatto, alla sua notorietà, alla risonanza esterna, ecc., a fattori cioè tali da rendere inopportuna o inaccettabile la continuazione del servizio nella sede di appartenenza piuttosto che in altro luogo, che nella specie non emergerebbero.

     Appella il Ministero rilevando  di aver correttamente esercitato il potere discrezionale riconosciutogli dalla normativa vigente in materia, particolarmente attenta al profilo della credibilità del personale di polizia, attesa la delicatezza delle funzioni svolte e l’intrinseca necessità che il relativo esercizio sia accompagnato dalla fiducia dei cittadini. Lamenta che il giudice di primo grado avrebbe fatto illegittimamente ingresso nella sfera riservata delle valutazioni, sostituendo il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione.

     La censura coglie nel segno.

     Va premesso che all’appellato - vice ispettore della Polizia di Stato - erano stati contestati con la nota 5.8.2000 del Questore di Milano:

    tre episodi di percosse ed abuso di ufficio in danno di extracomunitari (relativamente ai quali era stata presentata denuncia penale);
    una perquisizione eseguita con modalità scorretta nei confronti di una cittadina;
    un comportamento ingiurioso nei confronti di un funzionario.

L’art. 55, quinto comma del D.P.R. 335 del 1982 - sopra ricordato - è una norma elastica, cd. del terzo tipo (rispetto a quelle del primo tipo - puramente descrittive - e a quelle del secondo tipo - che vanno integrate con concetti giuridici o comunque determinati), per la cui interpretazione è richiesto un giudizio di valore, ancorato a principi generali dell’ordinamento o a standards sociali di settore.

     Tale interpretazione compete - nel sistema del diritto amministrativo italiano - alla pubblica amministrazione, restando affidato al giudice un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati, ovvero alla coerenza dell’operazione ermeneutica condotta.

     La sentenza appellata si è spinta  al di là di detto limite.

     La pluralità e la consistenza dei fatti addebitati alla parte non sono stati minimamente considerati, mentre  - con motivazione apodittica -  se ne è affermata la loro irrilevanza ai fini dello strepitus fori o della caduta di prestigio del funzionario.

     Con ciò celando un opzione di merito antitetica a quella dell’Amministrazione, disancorata dallo scrutinio di ragionevolezza della medesima, che appare per contro meritevole di soluzione positiva.

     L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso di primo grado.

     La durata e l’esito alterno della controversia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

     Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 20 marzo 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

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Presidente

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Consigliere       Segretario

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il....05/06/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

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CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa


al Ministero..............................................................................................


a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642


                                    Il Direttore della Segreteria




N.R.G. 5458/2002




FF


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